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Sentenza

Sentenza n. 458/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione lavoro, n. 466 del 13 luglio 2023 e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR Parma n. 508 del 21 novembre 2025, entrambe relative al pagamento della Carta docente e delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo che, nonostante la sentenza del giudice del lavoro avesse riconosciuto il diritto alla Carta docente e la successiva sentenza del TAR avesse ordinato l’esecuzione entro 90 giorni, nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, né il Ministero né il commissario avevano adempiuto. Ha chiesto la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le eventuali responsabilità erariale e penale, nonché la rifusione delle spese della nuova fase di reclamo.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo. Ha sostituito il commissario ad acta inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, quale ausiliario del giudice, e gli ha assegnato 60 giorni dalla comunicazione della sentenza per eseguire il giudicato. L’esecuzione deve comprendere 2.500 euro di capitale per la Carta docente, 1.000 euro di spese del giudizio civile e 1.200 euro di spese della precedente ottemperanza, salvo quanto eventualmente già pagato, oltre alla verifica delle spese della fase di reclamo. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ma non nella misura giornaliera richiesta: per il ritardo ha disposto il pagamento di una somma pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, dalla notificazione della precedente sentenza di ottemperanza sino all’adempimento effettivo, spontaneo o sostitutivo. Ha inoltre ordinato la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Roma per le valutazioni di rispettiva competenza in relazione alla protratta omissione dei pagamenti. Ha condannato il Ministero a 900 euro, oltre accessori di legge, per le spese di questa ulteriore fase, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI

    Nell’ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; tale misura non è manifestamente iniqua. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessa con l’adempimento, anche se attuato dal commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza per il pagamento di somme di denaro, il giudice può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute; tale quantificazione non è manifestamente iniqua e la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo adempimento.
  • Quando il commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato rimane inerte, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo con altro organo, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione, compresi i pagamenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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