Sentenza n. 1925/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dai benefici relativi alle campagne 2019-2022, con richiesta di restituzione delle somme, e determina di iscrizione nel registro dei debitori, adottati in seguito a informativa interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la decadenza dal beneficio conseguito per le campagne 2019, 2020, 2021 e 2022, per un importo oscurato nel testo, nonché la conseguente iscrizione nel registro dei debitori. Ha dedotto la violazione degli artt. 83, comma 3-bis, 91, comma 1-bis, e 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, il difetto di motivazione e l’invalidità derivata del provvedimento in ragione dell’illegittimità dell’informativa interdittiva antimafia presupposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni relative all’informativa antimafia e la censura di invalidità derivata, poiché l’informativa era già stata esaminata e confermata dal TAR Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, e la pendenza dell’appello contro quella sentenza non impediva l’adozione della decadenza: la definitività dell’interdittiva non era presupposto necessario. Ha respinto anche la censura di difetto di motivazione: la decadenza costituisce determinazione vincolata conseguente alla sopravvenienza dell’informativa, che opera, ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 159/2011, come condizione risolutiva rispetto alla permanenza del beneficio. L’amministrazione resistente non si è costituita; nulla è stato disposto per le spese.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. 159/2011
il provvedimento di decadenza è una determinazione a contenuto vincolato in conseguenza della sopravvenienza dell’informativa interdittiva antimafia, la quale opera come condizione risolutiva dell’insussistenza delle condizioni di inconcedibilità del beneficio, ai sensi dell’art. 92 D. Lgs. n. 159/2011
L’informativa interdittiva sopravvenuta determina in modo vincolato la decadenza dal beneficio e non è necessario che sia definitiva perché possa fondare il provvedimento.
Massime di principio
- La decadenza da un beneficio pubblico conseguente a un’informativa interdittiva antimafia può essere adottata senza attendere la definitività dell’interdittiva, quando la norma applicabile non la richiede quale presupposto.
- Quando la decadenza dal beneficio è vincolata dalla sopravvenienza dell’informativa interdittiva antimafia, il provvedimento non è viziato per difetto di motivazione per il solo fatto di recepire tale conseguenza normativa.
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