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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03081/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino del Pakistan proveniente dal Punjab, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere stato sequestrato e picchiato da talebani per agevolare l’ingresso di un terrorista nel college in cui lavorava; di aver trasportato poi in auto uno dei terroristi, il quale si era fatto esplodere, e di essersi salvato riportando ferite; di aver appreso, mentre era ricoverato, che i terroristi avevano ucciso il padre e ferito la madre; infine di essere fuggito, transitando per Libia e Italia. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 8 d.lgs. 25/2008 e 3 e 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per mancata valutazione della situazione del Punjab e mancata istruttoria officiosa sulle condizioni del Paese; (2) violazione degli artt. 19 t.u. imm., 32 d.lgs. 25/2008 e 10, terzo comma, Cost., oltre a omessa motivazione, per avere negato la protezione umanitaria senza valutare vulnerabilità personale e integrazione sociale e lavorativa in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello aveva fondato il proprio accertamento su fonti aggiornate (rapporti EASO, in particolare aprile 2019) ed il ricorrente non aveva indicato specificamente quali elementi dimostrassero l’erroneità, l’obsolescenza o l’irrilevanza di tali fonti, limitandosi a richiamare documentazione generica e più risalente; inoltre non è consentito dedurre in cassazione un vizio motivazionale fondandosi su documenti non esaminati dal giudice di merito. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve essere correlata alla vicenda personale del richiedente e deve essere allegata in modo puntuale; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il pericolo di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, né poteva limitarsi a valorizzare in astratto la situazione del Paese di origine o un rapporto di lavoro a tempo determinato non più in essere. La Corte ha quindi disposto la sola declaratoria di inammissibilità, senza spese per mancata attività difensiva della parte resistente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8

    la valutazione sulla protezione internazionale deve fondarsi su un accertamento istruttorio officioso, ma il ricorrente deve censurare specificamente l’eventuale uso di fonti errate, obsolete o non pertinenti.

  • d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, lett. c)

    la protezione sussidiaria richiede un accertamento attuale e specifico del rischio dedotto, non soddisfatto da richiami generici a fonti non meglio confrontate con quelle utilizzate dal giudice di merito.

  • d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32

    la domanda di protezione umanitaria va scrutinata in relazione alla situazione individuale del richiedente e non in modo astratto o meramente generale.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19

    il diniego della protezione non può prescindere dalla verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità personali rilevanti ai fini del divieto di rimpatrio.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6

    la vulnerabilità che fonda la protezione umanitaria deve essere personale e concretamente allegata, non ricavabile da una condizione generale del Paese di origine.

  • Costituzione, art. 10, comma 3

    richiamato come parametro costituzionale in materia di asilo, senza che nel caso concreto sia stata ravvisata una violazione specificamente dimostrata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, la censura contro l’accertamento di fatto del giudice di merito deve essere specifica: occorre indicare quali informazioni utilizzate siano erronee, non aggiornate o non pertinenti, con puntuale confronto con fonti alternative ritualmente introdotte nel giudizio di merito.
  • Non è ammissibile in cassazione fondare un vizio motivazionale su documenti o fonti non esaminati dal giudice di merito o prodotti per la prima volta in sede di legittimità.
  • La protezione sussidiaria non può essere riconosciuta sulla base di una valutazione astratta e generalizzata del contesto del Paese di origine, se il giudice di merito ha escluso, con fonti aggiornate, la sussistenza di violenza indiscriminata nella specifica area di provenienza.
  • La protezione umanitaria richiede l’allegazione e la dimostrazione di una vulnerabilità personale concreta, collegata alla storia individuale del richiedente e al rischio di compromissione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
  • La deduzione di una integrazione lavorativa in Italia è insufficiente, di per sé, se il rapporto di lavoro è a termine o cessato e se non è spiegato come tale dato si traduca in una specifica condizione di vulnerabilità comparativa rilevante ai fini della protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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