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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19576/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava sei censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta adesione acritica alla versione della persona offesa e affidamento esclusivo su riconoscimento tramite immagini di videosorveglianza; contestazione della qualificazione del fatto come truffa (art. 640) ritenendolo al più inadempimento contrattuale; 2) errore nel non qualificare la condotta come insolvenza fraudolenta (art. 641) e mancata valutazione unitaria degli indizi; 3) esclusione, senza adeguata motivazione, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis); 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133) con motivazione stereotipata; 5) rifiuto della sospensione condizionale della pena (art. 164) senza prognosi negativa adeguatamente motivata; 6) omissione di valutazione delle pene sostitutive (art. 20-bis) nonostante la pena inflitta rientrasse nei limiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di specificità, spesso mera reiterazione di censure già svolte e motivatamente respinte in appello; ha escluso la novità sul riconoscimento dalle immagini perché la questione non era stata sollevata in appello (novum inammissibile). Ha confermato la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello che ha individuato gli artifici (esibizione di tessera sanitaria di terzi e falsa promessa di allontanarsi per reperire denaro) idonei a realizzare la truffa, e ha ritenuto legittima l'esclusione della particolare tenuità in ragione dell'abitualità dedotta dal casellario giudiziale. Ha inoltre ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per motivato giudizio prognostico negativo. Sul punto delle pene sostitutive ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può disporre d'ufficio sostituzioni non richieste in gravame. Per queste ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la sentenza di condanna, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che il delitto fosse integrato dagli artifici e raggiri concretizzati nell'esibizione di una tessera sanitaria appartenente a terzi e nella falsa promessa di allontanarsi per reperire denaro, idonei a indurre in errore la persona offesa

  • art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)

    Differenziata dalla truffa: la Corte ha escluso l'applicazione di questa fattispecie perché non si è trattato di mera dissimulazione dello stato di insolvenza, ma di artifici volti a ingannare

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame»

    La Corte ha applicato il criterio dell'abitualità per escludere la tenuità: il casellario giudiziale rilevante per precedenti della stessa indole ha dimostrato condotte ripetute

  • art. 133 cod. pen. (criteri per le circostanze)

    Usato come parametro per valutare gli elementi favorevoli o sfavorevoli alla personalità del reo e alle modalità del fatto nella valutazione delle attenuanti e della sospensione condizionale

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di precedenti per reati contro il patrimonio e della mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato

  • art. 164 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    La concessione è rimessa al giudice di merito che deve formulare un giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto motivato il diniego in presenza di precedenti analoghi

  • art. 20-bis cod. pen. (pene sostitutive)

    La Corte ha richiamato il principio che le pene sostitutive non possono essere disposte d'ufficio in appello se non è stata formulata specifica e motivata richiesta nel gravame

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (limiti al potere sostitutivo in appello)

    Richiamato per affermare la natura eccezionale della conversione della pena in appello e l'obbligo di specifica istanza nei motivi di gravame

  • art. 606 cod. proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen. (limiti della censura in cassazione/novità)

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni non sollevate in appello (novum) e i motivi generici in base ai limiti di devoluzione e specificità previsti da tali norme

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende)

    La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già decise è inammissibile
  • Nuove questioni (novum) non sollevate in appello non sono ammissibili in cassazione; le critiche al riconoscimento probatorio devono essere svolte già in gravame
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta è fattuale: la truffa richiede artifici o raggiri atti a ingannare, mentre l'insolvenza fraudolenta è mera dissimulazione dello stato di insolvenza
  • Per ottenere l'esclusione di punibilità per particolare tenuità è necessario dimostrare l'assenza di abitualità; precedenti per reati della stessa indole nel casellario giudiziale ostano al riconoscimento
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale sono valutazioni discrezionali di merito che la cassazione sindaca solo per vizio di motivazione evidente
  • La richiesta di pene sostitutive in sede di appello deve essere espressa e specifica: il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio la pena se il ricorrente non l'ha domandato

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