Cassazione Penale, Sentenza n. 19576/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava sei censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta adesione acritica alla versione della persona offesa e affidamento esclusivo su riconoscimento tramite immagini di videosorveglianza; contestazione della qualificazione del fatto come truffa (art. 640) ritenendolo al più inadempimento contrattuale; 2) errore nel non qualificare la condotta come insolvenza fraudolenta (art. 641) e mancata valutazione unitaria degli indizi; 3) esclusione, senza adeguata motivazione, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis); 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133) con motivazione stereotipata; 5) rifiuto della sospensione condizionale della pena (art. 164) senza prognosi negativa adeguatamente motivata; 6) omissione di valutazione delle pene sostitutive (art. 20-bis) nonostante la pena inflitta rientrasse nei limiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi di specificità, spesso mera reiterazione di censure già svolte e motivatamente respinte in appello; ha escluso la novità sul riconoscimento dalle immagini perché la questione non era stata sollevata in appello (novum inammissibile). Ha confermato la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello che ha individuato gli artifici (esibizione di tessera sanitaria di terzi e falsa promessa di allontanarsi per reperire denaro) idonei a realizzare la truffa, e ha ritenuto legittima l'esclusione della particolare tenuità in ragione dell'abitualità dedotta dal casellario giudiziale. Ha inoltre ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per motivato giudizio prognostico negativo. Sul punto delle pene sostitutive ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può disporre d'ufficio sostituzioni non richieste in gravame. Per queste ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la sentenza di condanna, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha ritenuto che il delitto fosse integrato dagli artifici e raggiri concretizzati nell'esibizione di una tessera sanitaria appartenente a terzi e nella falsa promessa di allontanarsi per reperire denaro, idonei a indurre in errore la persona offesa
art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)
Differenziata dalla truffa: la Corte ha escluso l'applicazione di questa fattispecie perché non si è trattato di mera dissimulazione dello stato di insolvenza, ma di artifici volti a ingannare
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
«quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame»
La Corte ha applicato il criterio dell'abitualità per escludere la tenuità: il casellario giudiziale rilevante per precedenti della stessa indole ha dimostrato condotte ripetute
art. 133 cod. pen. (criteri per le circostanze)
Usato come parametro per valutare gli elementi favorevoli o sfavorevoli alla personalità del reo e alle modalità del fatto nella valutazione delle attenuanti e della sospensione condizionale
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di precedenti per reati contro il patrimonio e della mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato
art. 164 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La concessione è rimessa al giudice di merito che deve formulare un giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto motivato il diniego in presenza di precedenti analoghi
art. 20-bis cod. pen. (pene sostitutive)
La Corte ha richiamato il principio che le pene sostitutive non possono essere disposte d'ufficio in appello se non è stata formulata specifica e motivata richiesta nel gravame
art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (limiti al potere sostitutivo in appello)
Richiamato per affermare la natura eccezionale della conversione della pena in appello e l'obbligo di specifica istanza nei motivi di gravame
art. 606 cod. proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen. (limiti della censura in cassazione/novità)
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni non sollevate in appello (novum) e i motivi generici in base ai limiti di devoluzione e specificità previsti da tali norme
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende)
La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già decise è inammissibile
- Nuove questioni (novum) non sollevate in appello non sono ammissibili in cassazione; le critiche al riconoscimento probatorio devono essere svolte già in gravame
- La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta è fattuale: la truffa richiede artifici o raggiri atti a ingannare, mentre l'insolvenza fraudolenta è mera dissimulazione dello stato di insolvenza
- Per ottenere l'esclusione di punibilità per particolare tenuità è necessario dimostrare l'assenza di abitualità; precedenti per reati della stessa indole nel casellario giudiziale ostano al riconoscimento
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale sono valutazioni discrezionali di merito che la cassazione sindaca solo per vizio di motivazione evidente
- La richiesta di pene sostitutive in sede di appello deve essere espressa e specifica: il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio la pena se il ricorrente non l'ha domandato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19383/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →