Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 582/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento A) della Determinazione Dirigenziale, notificata il 30.09.2022, emessa da Roma Capitale – Municipio Roma XII U.O. Amministrativa Servizio SUAP Commercio del 29.09.2022 prot. n. CQ/96345/2022 con la quale è stata negata “la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico - Emergenza Covid 19 – a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla S.I.S. di Foffo S.r.l. e.p.e. -OMISSIS-, nel locale sito in Viale Trastevere n. 150. Rimozione occupazione suolo pubblico”; B) della Determinazione Dirigenziale, notificata il 03.11.2022, emessa da Roma Capitale – Municipio Roma XII U.O. Amministrativa Servizio SUAP Commercio del 27.10.2022 Prot. n. CQ/107497/2022 con la quale è stato negato “l'accoglimento dell'istanza rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione temporanea di suolo pubblico – emergenza Covid 19 – a servizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla S.I.S. Di FOFFO S.r.l., e.p.e. -OMISSIS-, nel locale sito in Viale Trastevere n. 150 – archiviazione della comunicazione prot. CQ91562 del 17.09.2022 di mantenimento dell'occupazione. Rimozione occupazione di suolo pubblico”; nonché di tutti gli atti a questi presupposti connessi e consequenziali ed in particolare della circolare prot. QG 20210010630 del 17.03.2021 e per quanto di ragione dell'art. 7 della DAC n. 81 del 06.07.2020 e dell'art. 38 – “Normativa Transitoria Covid 19 della DAC n. 21/2021;

Giustizia amministrativa202214875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di concessione e ampliamento di occupazione temporanea di suolo pubblico per emergenza Covid-19, con ordine di rimozione dell'occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due determinazioni di Roma Capitale che avevano negato, rispettivamente, il rilascio di una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico Covid-19 e una nuova concessione per l'ampliamento dell'occupazione, disponendo anche la rimozione dell'occupazione esistente e archiviando la comunicazione di mantenimento. I primi due motivi deducevano eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, mancanza dei presupposti e illogicità manifesta, sostenendo che l'occupazione, collocata in un'area di sosta di viale Trastevere, non fosse incompatibile con il Codice della strada né pregiudicasse la sicurezza della circolazione. La ricorrente contestava inoltre la circolare comunale applicativa e le disposizioni regolamentari poste a fondamento dei dinieghi. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché degli artt. 5 e 6 della DAC n. 81/2020, sostenendo che, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, si fosse formato il silenzio-assenso e che l'amministrazione avesse perso il potere di provvedere, salvo l'esercizio dell'autotutela.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato preliminarmente il motivo sul silenzio-assenso, ritenendolo infondato: l'occupazione di suolo pubblico richiede una concessione espressa, poiché il procedimento comporta l'esercizio di discrezionalità amministrativa sull'an della concessione; pertanto il silenzio-assenso non si forma sulle istanze aventi a oggetto l'utilizzazione di beni pubblici. La conclusione è stata ritenuta ancor più necessaria in relazione ad aree soggette a vincoli e a profili di sicurezza stradale. L'amministrazione conservava quindi il potere di provvedere espressamente. Riuniti per connessione gli altri motivi, il Collegio ha ritenuto legittimi i dinieghi. La disciplina emergenziale Covid-19 sulle occupazioni commerciali non derogava alle prescrizioni del Codice della strada e alle regole comunali poste a tutela della sicurezza della circolazione. La DAC n. 81/2020 subordinava il rilascio al rispetto del Codice della strada; l'art. 38 della DAC n. 21/2021 derogava solo a ulteriori criteri regolamentari, senza eliminare il divieto generale relativo alle nuove occupazioni sulla viabilità principale. Viale Trastevere era classificata dal PGTU come strada a viabilità principale e l'occupazione insisteva su un'area di sosta. In tale situazione, la classificazione della strada come interzonale o di tipo E ai sensi del Codice della strada non escludeva l'applicazione dell'art. 12, comma 2, della DAC n. 21/2021, che vieta le nuove occupazioni sulle sedi stradali della viabilità principale, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso concreto. La circolare comunale si è limitata a esplicitare tale quadro normativo e poteva essere richiamata per relationem nei provvedimenti. Le ulteriori irregolarità rilevate dalla Polizia Locale, relative alla difformità dell'occupazione rispetto alla planimetria e alle modalità di installazione, costituivano inoltre elementi convergenti a sostegno dei dinieghi. Spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non si applica alle istanze dirette all'utilizzazione di beni pubblici quando il procedimento concessorio richiede una valutazione discrezionale sull'an della concessione.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non fondativo della pretesa, in quanto non consente la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente; non trova applicazione perché, in assenza di silenzio-assenso, l'amministrazione non doveva agire in autotutela per provvedere sull'istanza.

  • art. 181 d.l. n. 34/2020

    La disciplina emergenziale sulle occupazioni di suolo pubblico commerciali non autorizza di per sé occupazioni sulla viabilità principale al di fuori dei marciapiedi e non deroga alle prescrizioni sulla sicurezza stradale.

  • art. 20 Codice della strada

    «Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale»; «Nei centri abitati [...] l’occupazione di marciapiedi [...] può essere consentita» alle condizioni previste.

    La disposizione esprime prescrizioni poste a tutela della sicurezza stradale, fatte salve dalla disciplina emergenziale. Il giudice precisa tuttavia che i suoi commi 1 e 3 riguardano specifiche ipotesi di occupazione della carreggiata e dei marciapiedi; nel caso concreto il divieto applicabile discende principalmente dalla disciplina comunale sulla viabilità principale.

  • art. 36 Codice della strada

    «La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»

    Legittima e rende cogente il riferimento al PGTU per la disciplina della sicurezza urbana e della circolazione nei centri abitati.

  • art. 12 DAC n. 21/2021

    «Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano»; «Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi»

    La disposizione vieta, quale regola generale, le nuove occupazioni sulle sedi stradali della viabilità principale, salvo eccezioni specifiche e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Il divieto comprende anche le aree di sosta ricomprese nella sede stradale.

  • art. 38 DAC n. 21/2021

    La normativa transitoria Covid-19 deroga soltanto a ulteriori criteri regolamentari e non al generale divieto di nuove occupazioni sulla viabilità principale correlato alla sicurezza stradale.

  • art. 7 DAC n. 81/2020

    «Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale»

    La disciplina emergenziale comunale fa espressamente salve le prescrizioni del Codice della strada e le norme sulla sicurezza della circolazione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi quando la ratio decidendi sia pienamente trasponibile alla fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso non si applica alle istanze aventi a oggetto l'occupazione o l'utilizzazione di beni pubblici quando il rilascio del titolo concessorio presuppone una valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'an della concessione; la presentazione dell'istanza e il decorso del termine non costituiscono quindi titolo per l'occupazione, neppure provvisoriamente.
  • La disciplina emergenziale Covid-19 sulle occupazioni di suolo pubblico a servizio delle attività di somministrazione non deroga alle prescrizioni del Codice della strada e alle regole poste a tutela della sicurezza della circolazione, salvo deroghe espresse e specifiche.
  • Una disciplina comunale che subordina il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico al rispetto del Codice della strada e del PGTU e vieta le nuove occupazioni sulle sedi stradali della viabilità principale può legittimamente impedire l'occupazione commerciale di aree di sosta, anche quando la strada sia classificata come interzonale o di tipo E ai sensi del Codice della strada, salvo le eccezioni regolamentari applicabili.
  • Le deroghe introdotte dalla normativa transitoria Covid-19 agli ulteriori criteri regolamentari non possono essere interpretate come abrogazione del divieto generale di occupazione delle sedi stradali della viabilità principale quando tale divieto è funzionale alla sicurezza stradale.
  • La qualificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale secondo il PGTU costituisce elemento dirimente per l'applicazione del divieto regolamentare di nuove occupazioni, anche se l'area interessata è uno stallo di sosta e non la carreggiata in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.