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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45247/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo relativo alle opere nell'area dell'HOTEL CLUB SCANNELLA (Scannella-Forio d'Ischia). La ricorrente deduce: errore di individuazione catastale (travisamento sulla particella 65), applicazione indebita del ne bis in idem rispetto ad opere già oggetto di provvedimenti definiti, inesistenza di modifiche funzionali della struttura per le opere indicate (lette da A a M), estraneità al procedimento di un tracciato stradale, insufficienza della consulenza tecnica del P.M. nel dimostrare l'illegittimità e l'impossibilità di sanatoria, errore sull'incolpazione relativa allo smaltimento (lett. H) perché l'attività non sarebbe iniziata, e censura sulla contestazione concorsuale di reati e su chi avrebbe violato i sigilli (attribuendola ad altro soggetto). Inoltre la difesa ha trasmesso una memoria di replica tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha tenuto conto della memoria di replica per tardività (termine di 3 giorni previsto dall'art. 611 c.p.p., come modificato). Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse motivato in modo esaustivo la conferma del sequestro: diffusione capillare degli abusi nella struttura e nelle adiacenze, impossibilità di revoca parziale, irrilevanza della appartenenza catastale delle particelle rispetto all'incidente cautelare reale, individuazione puntuale delle opere di nuova realizzazione sulla base di consulenza e rilievi (aerofotogrammetrici), illegittimità e assenza di titoli abilitativi, esclusione dell'applicabilità della nozione di "minima entità" ai sensi dell'art. 181 d.lgs. n. 42/2004, e presenza di cantieri e macchinari a conferma di opere non ultimate. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione di violazione di sigilli era stata attribuita dal giudice del merito a diverso soggetto (MIGLIACCIO Michele). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.l. n. 89/2024)

    Stabilisce il termine di tre giorni per la memoria di replica: la memoria prodotta oltre il termine non è stata considerata ai fini del giudizio.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    La Corte ha escluso che gli interventi possano rientrare nella nozione di "minima entità" ai fini del permesso in sanatoria per i beni paesaggistici/culturali, ritenendo quindi impossibile la regolarizzazione delle opere contestate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o mancante; il ricorso della Iacono è stato ritenuto non rientrare in tali ipotesi.

Massime di principio

  • Contro ordinanze di sequestro preventivo la Corte di Cassazione ammette il ricorso soprattutto per profili di illegittimità di diritto o per vizi motivazionali radicali; questioni prettamente dì merito o valutazioni tecniche spesso non sono sindacabili in questa sede.
  • Le memorie di replica devono essere depositate nei termini processuali (art. 611 c.p.p.): documentazione o argomentazioni tardive rischiano di non essere considerate e di compromettere l'esito del ricorso.
  • Per ottenere la revoca o la riduzione di un sequestro reale è necessario dimostrare, con chiari elementi di fatto e di diritto, l'assenza del fumus e/o del periculum oppure la riconducibilità delle opere a titoli legittimi o alla possibilità di sanatoria; affermazioni generiche o contrarie alle conclusioni tecniche del consulente possono risultare ininfluenti.
  • L'appartenenza catastale delle particelle (proprietà di terzi) può risultare irrilevante rispetto all'interesse cautelare reale quando il sequestro è finalizzato a impedire la continuazione o la perpetrazione di abusi edilizi/ambientali collegati a una struttura.
  • La contestazione di reati connessi (es. violazione di sigilli) deve essere puntualmente dimostrata e imputata al corretto soggetto; tuttavia, se il giudice del merito ha attribuito il fatto a un'altra persona, tale censura difficilmente sopravvive in Cassazione senza elementi nuovi e rilevanti.
  • La possibilità di sanatoria va provata tecnicamente: in materia paesaggistica/culturale il criterio della "minima entità" è stringente e difficilmente applicabile a interventi diffusi o a opere non riconducibili a limitati e trascurabili impatti.

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