Cassazione Penale, Sentenza n. 3296/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dopo assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9-10-1990, n.309 (detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione). Il ricorrente contestava che non vi fossero elementi a suo carico: non era stato visto aprire o chiudere il magazzino, non aveva le chiavi, non fu trovato in possesso di droga e si limitava a vendere sigarette di contrabbando davanti a un magazzino sempre chiuso; inoltre il presunto cenno d'intesa con il pregiudicato Tinnirello Carmelo sarebbe indeterminato e privo di riscontri. Impugnava quindi la conclusione che a suo carico sussistesse colpa grave rilevante ai fini della riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse svolto una motivazione coerente e congrua, fondata su servizi di osservazione dai quali risultava che il Giambertone usciva dal magazzino e lo richiudeva con un lucchetto usando le relative chiavi, esercitava abitualmente un'attività illecita davanti al magazzino destinato alla produzione e conservazione di stupefacenti, e si scambiava segnali di conoscenza con Tinnirello, che usciva dal magazzino. Da tali elementi il giudice di merito ha dedotto la sussistenza di condotte di macroscopica negligenza e quindi di colpa grave idonea a ingenerare nell'autorità l'apparenza di partecipazione all'attività criminosa, con rapporto di causa-effetto rispetto alla detenzione. La decisione di merito è stata ritenuta logicamente coerente e insindacabile in questa sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 9-10-1990, n. 309 - art. 73
art. 73 D.P.R. 9-10-1990, n.309
Norma che disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, indicata come titolo dell'accusa dalla quale il ricorrente era stato assolto; la Corte considera rilevante il contesto fattuale che lasciava ritenere la destinazione del magazzino e l'apparente partecipazione del ricorrente all'attività connessa a tale fattispecie.
Codice di procedura penale - art. 314
Richiamato in relazione alla rilevanza della colpa grave ai fini della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse stata gravemente colposa e quindi ostativa alla riparazione.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Usato per delineare il limite del controllo di legittimità: la Corte precisa che può sindacare la logicità e la coerenza della motivazione senza riconsiderare autonomamente la valutazione delle risultanze di fatto.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione dopo assoluzione bisogna dimostrare l'assenza di colpa grave: se il comportamento dell'interessato ha creato l'apparenza di partecipazione all'attività criminosa, la riparazione può essere esclusa.
- La Corte di Cassazione controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione dei giudici di merito, non la riconsiderazione ex novo delle prove: decisioni ben motivate e prive di illogicità restano insindacabili.
- Elementi indiziari ripetuti e convergenti (servizi di osservazione, frequente presenza in relazione al luogo, possesso o uso delle chiavi, rapporti visibili con soggetti notoriamente coinvolti) possono legittimare la conclusione di macroscopica negligenza anche se non si trova droga addosso all'imputato.
- La mera assenza di prova della detenzione materiale della droga o del fatto che la persona abbia materialmente aperto il locale non esclude automaticamente la colpa grave se esistono altri riscontri che giustificano l'apparenza di partecipazione.
- Nella valutazione della colpa grave rileva l'apprezzamento ex ante: se la condotta ha oggettivamente reso prevedibile l'intervento dell'autorità e la restrizione della libertà, può essere configurata la gravità colposa.
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