Cassazione Civile, Ordinanza n. 24716/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa all’anno d’imposta 2008 ritenuta indebitamente detratta. Nel corso del giudizio, l’atto impositivo veniva annullato in autotutela; la Commissione tributaria regionale dichiarava quindi cessata la materia del contendere e compensava le spese processuali motivando in modo generico sulla base della "complessità della materia". La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla statuizione sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché fondata su una motivazione generica e non su una specifica valutazione delle condizioni richieste dalla disciplina processuale tributaria e civile. Nel corpo del ricorso venivano richiamati, in particolare, l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento in autotutela dell’atto impugnato è possibile solo se il giudice compie una valutazione complessiva della lite e indica specificamente le ragioni della compensazione, non potendo limitarsi a formule generiche come la sola "complessità della materia". Poiché la CTR si era espressa in modo apodittico e non aveva dato conto di concrete circostanze di incertezza fattuale o giuridica, la sentenza è stata cassata nei limiti della statuizione sulle spese di entrambi i gradi di merito, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario prevede la regola della soccombenza sulle spese e consente la compensazione nei casi e nei limiti previsti dalla norma e dall’art. 92 c.p.c.; non consente una compensazione automatica fondata su formule generiche.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; il comma 3, nella parte riferita alla cessazione della materia del contendere, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella misura in cui imponeva una compensazione ope legis delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella versione applicabile ratione temporis, consentiva la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza; la Corte richiama il principio che le ragioni della compensazione devono essere specifiche e motivate.
art. 88 c.p.c.
È richiamato per affermare che l’annullamento in autotutela può costituire comportamento processuale conforme a lealtà, ma ciò non basta di per sé a giustificare una compensazione senza motivazione puntuale.
d.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1
Viene richiamato solo per precisare che la disciplina applicabile è quella anteriore alla modifica decorrenza 1 gennaio 2016.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162
Norma che aveva modificato l’art. 92 c.p.c.; la Corte ne tiene conto per individuare il regime temporale applicabile.
sentenza Corte costituzionale n. 274/2005
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione di compensazione automatica delle spese nella cessazione della materia del contendere, perché integra una compensazione ope legis non consentita.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
Ha dichiarato illegittima la versione dell’art. 92 c.p.c. che non prevedeva la possibilità di compensare anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve esercitare un potere discrezionale motivato, fondato su una valutazione complessiva della lite.
- La compensazione delle spese processuali richiede l’indicazione esplicita di ragioni concrete e specifiche riferite alla controversia; formule generiche, come il mero richiamo alla "complessità della materia", non sono sufficienti a sorreggere la decisione.
- La compensazione ope legis delle spese, imposta in via automatica dalla norma, è distinta dalla compensazione giudiziale discrezionale e può essere oggetto di censura quando contrasti con i principi costituzionali richiamati dalla giurisprudenza.
- In caso di annullamento in autotutela dell’atto impositivo, il giudice può valorizzare il comportamento processuale dell’Amministrazione, ma solo entro una motivazione che dia conto delle concrete circostanze che rendono equa la compensazione.
- Il controllo di legittimità sulla statuizione sulle spese è ammissibile quando la motivazione non consenta di comprendere le specifiche ragioni poste a base della compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →