Sentenza n. 2798/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano del 30.12.2025, notificato in data 5.1.2026, che ha sospeso per giorni 3 (tre) la licenza dell’esercizio pubblico denominato “ICE BOUND”, sito in Corso Garibaldi 104, Milano; nonché per la condanna al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano che ha sospeso per tre giorni la licenza di un esercizio pubblico per reiterata violazione di ordinanze sindacali sugli orari di somministrazione e sull'uso del plateatico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione della licenza adottata ai sensi degli artt. 100 T.U.L.P.S. e 12 d.l. n. 14/2017, deducendo: 1) violazione degli artt. 13, 14 e 18, nonché dell'art. 16, della l. n. 689/1981, sul presupposto che la sospensione fosse una sanzione accessoria adottabile solo dopo la definitività dell'ordinanza-ingiunzione relativa alle violazioni amministrative; 2) violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., difetto di motivazione e difetto di istruttoria, per l'asserita mancanza di episodi concreti di turbativa, disordini o pericolo e per il tempo trascorso dagli accertamenti; 3) erronea interpretazione del rapporto tra gli artt. 17 e 18 della l. n. 689/1981; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. n. 14/2017, per asserito contrasto con gli artt. 5 e 118 Cost., sostenendo che la disposizione attribuirebbe all'autorità statale un potere incidente su interessi e competenze comunali; 5) domanda risarcitoria per la perdita degli incassi conseguente alla sospensione. Le violazioni erano state accertate dalla Polizia locale in relazione alla reiterata inosservanza dell'ordinanza sindacale sugli orari di somministrazione e sull'utilizzo del plateatico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ritenendo che il d.l. n. 14/2017 configuri un modello integrato di sicurezza urbana, nel quale l'intervento statale del Questore è legittimo quando emergano profili di ordine e sicurezza pubblica eccedenti la dimensione meramente locale. La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., anche quando sia attivata dalla reiterata violazione di ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 12 d.l. n. 14/2017, non è una sanzione accessoria della sanzione amministrativa pecuniaria, ma una misura autonoma, discrezionale, cautelare e preventiva. Pertanto non richiede la previa definitività dell'ordinanza-ingiunzione e non è esclusa dal pagamento in misura ridotta della sanzione, che estingue l'illecito pecuniario ma non impedisce di considerare la violazione reiterata quale elemento fattuale per l'esercizio del potere questorile. Il Collegio ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti della misura: la reiterata inosservanza delle prescrizioni dell'ordinanza sindacale e la rilevanza delle condotte ai fini della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e, più in generale, della sicurezza pubblica nei contesti della movida. La motivazione e l'istruttoria sono state giudicate sufficienti, non essendo necessario dimostrare specifici episodi di risse o disordini quando la reiterata violazione delle limitazioni concorra a determinare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la legittimità dell'atto esclude il danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
La sospensione è una misura discrezionale, autonoma, cautelare e preventiva a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e non richiede la definitività della sanzione pecuniaria.
art. 12 d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017
Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
La disposizione attribuisce al Questore un autonomo potere di sospensione, esercitabile in presenza della reiterata inosservanza di ordinanze sindacali e degli ulteriori presupposti di pericolo previsti dall'art. 100 T.U.L.P.S.; la sospensione non ha natura sanzionatoria.
art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000
Individua le ordinanze sindacali la cui reiterata inosservanza può costituire il presupposto fattuale del potere questorile di sospensione previsto dall'art. 12 d.l. n. 14/2017.
art. 16 l. n. 689/1981
Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito amministrativo pecuniario, ma non impedisce di utilizzare la violazione reiterata come elemento fattuale rilevante per l'autonomo potere preventivo del Questore.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente in relazione alle risultanze istruttorie e alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e della sicurezza pubblica.
art. 2043 c.c.
Accertata la legittimità del provvedimento amministrativo, viene meno il requisito del danno ingiusto necessario per la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- L'art. 12 d.l. n. 14/2017 consente al Questore di disporre la sospensione dell'attività, entro il limite massimo di quindici giorni, quando ricorrano congiuntamente la reiterata inosservanza di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, d.lgs. n. 267/2000 e gli ulteriori presupposti di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza previsti dall'art. 100 T.U.L.P.S.
- La misura questorile non è una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e, conseguentemente, non richiede la previa definitività dell'ordinanza-ingiunzione né il passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione.
- Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 l. n. 689/1981 estingue l'illecito pecuniario, ma non impedisce che la violazione reiterata sia valutata quale elemento fattuale nell'esercizio del distinto potere preventivo del Questore.
- Nell'esercizio del potere di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale è limitato ai macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria, patente difetto di motivazione e sproporzione della misura.
- Una volta accertata la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, la domanda di risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale deve essere respinta per mancanza del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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