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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 00220/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti dell’Amministrazione regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la tutela cautelare richiesta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dell’ordinanza appellata né il contenuto puntuale degli atti amministrativi impugnati; emerge soltanto che l’appello mirava a ottenere la riforma della decisione cautelare di primo grado e la sospensione degli effetti dei provvedimenti dell’Amministrazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il giudice può confermare il diniego della misura senza discostarsi dall’assetto cautelare stabilito in primo grado quando non emergano ragioni apprezzabili per una diversa valutazione.
  • La prossimità dell’udienza di merito già fissata davanti al giudice di primo grado costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’opportunità di concedere una misura cautelare in appello.
  • Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
  • In presenza di parti costituite e non costituite, le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le prime, mentre non vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti delle seconde.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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