Sentenza n. 76/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento - del Decreto ex art. 100 TULPS prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al Sig. -OMISSIS- in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato la sospensione per giorni 15 (quindici), con decorrenza immediata e contestuale chiusura, dell’autorizzazione alla conduzione del punto raccolta di gioco con apparecchi VLT – videoterminali -OMISSIS- sito in -OMISSIS- in -OMISSIS-; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale, anche non noto e comunque connesso a quelli impugnati; nonché per la condanna della Questura di Bolzano al risarcimento per equivalente del danno subito dall’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di sospensione per quindici giorni, con chiusura immediata, della licenza per la conduzione di una sala da gioco con apparecchi VLT
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, deducendo l’assenza dei presupposti di legge, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illogicità del provvedimento. Ha contestato che la sala potesse essere qualificata come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, sostenendo che i controlli di polizia, distribuiti in un arco temporale ritenuto eccessivamente ampio, avessero rilevato soggetti diversi e occasionalmente presenti. Ha inoltre sostenuto che l’episodio riguardante una minore trovata nella sala a fumare, consumare alcolici e utilizzare apparecchi di gioco fosse già oggetto di un autonomo procedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con conseguente possibile violazione del principio del ne bis in idem. È stata censurata anche la mancata indicazione dei luoghi dei controlli e la genericità della motivazione. Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, negando la sussistenza dell’urgenza, anche in ragione della distanza temporale dall’ultimo controllo. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la natura illogica e sproporzionata della sospensione, sostenendo che la mera presenza di avventori con precedenti non potesse essere imputata al gestore, il quale non disponeva né del potere di verificare i casellari né di quello di impedire l’accesso o allontanare gli avventori, e denunciando una forma di responsabilità oggettiva. È stata altresì proposta domanda risarcitoria, con riserva di quantificazione dei danni.
La decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato la sospensione ex art. 100 TULPS come misura di prevenzione, non sanzionatoria, diretta a prevenire pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e non subordinata all’accertamento di una responsabilità del titolare dell’esercizio. Ha ritenuto sufficiente e attendibile l’attività di polizia, dalla quale emergeva, in otto controlli, la frequente presenza di numerosi avventori gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati significativi. La circostanza che gli avventori fossero persone diverse non escludeva l’abituale frequentazione da parte della categoria dei soggetti pericolosi; inoltre, la misura può essere adottata anche quando il pericolo trovi un antecedente causale significativo nell’attività economica e non si manifesti esclusivamente all’interno dei locali. L’episodio relativo alla minore non costituiva l’unico fondamento del decreto e, anche a prescindere da esso, l’ultimo controllo aveva rilevato un soggetto con numerosi precedenti, sicché non risultava configurabile alcun ne bis in idem. Il sindacato giudiziale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. È stata respinta anche la censura procedimentale: le misure ex art. 100 TULPS sono assistite da ragioni di urgenza e cautelarità tali da giustificare, in via generale, l’omissione della comunicazione di avvio; comunque, la sistematica presenza di soggetti pregiudicati integrava una situazione di estrema urgenza. È stata infine esclusa la responsabilità oggettiva, poiché il provvedimento non aveva natura punitiva ma preventiva e non presupponeva una colpa del gestore. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per la legittimità dell’atto sia per la totale omissione di allegazione e prova dell’an e del quantum del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)
La norma introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati.
La sospensione della licenza è una misura preventiva e non sanzionatoria, adottabile quando l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Non è necessario dimostrare la responsabilità del titolare né che si siano verificati tumulti o gravi disordini; è sufficiente una situazione di pericolo adeguatamente desunta dagli accertamenti di polizia.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente perché indicava i controlli eseguiti e la reiterata presenza di avventori con precedenti penali e di polizia, elementi idonei a rendere comprensibile la situazione di pericolo.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando l’adozione della misura ex art. 100 TULPS è assistita da ragioni di urgenza e cautelarità dirette a prevenire pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
art. 24, comma 21, d.l. 98/2011
Il richiamo alle sanzioni previste per la violazione della disciplina sui minori nei luoghi di gioco non impedisce l’adozione della distinta misura preventiva ex art. 100 TULPS quando quest’ultima si fondi anche autonomamente sulla reiterata presenza di soggetti pregiudicati o pericolosi.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta poiché l’atto era legittimo e il ricorrente non aveva allegato né provato elementi relativi all’an e al quantum del danno.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS ha natura preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità soggettiva del titolare dell’esercizio.
- Per l’adozione della misura ex art. 100 TULPS non è necessario che si siano verificati tumulti o gravi disordini: è sufficiente che l’esercizio costituisca, secondo una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
- La reiterata presenza, rilevata dalla polizia in più controlli, di persone gravate da precedenti penali o di polizia può dimostrare l’abituale frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti pericolosi, anche se le persone identificate nei diversi controlli non sono sempre le medesime e senza necessità di ricostruire analiticamente le loro vicende penali o amministrative.
- La misura ex art. 100 TULPS può riguardare situazioni di pericolo che trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica anche quando gli episodi non si siano materialmente verificati all’interno del locale, ma nelle sue pertinenze o nelle immediate vicinanze.
- Le finalità preventive e cautelari dell’art. 100 TULPS giustificano, di regola, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; il sindacato giudiziale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta irragionevolezza.
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