Sentenza del 30/09/2020 n. 20821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per accise relative all'energia elettrica prodotta da una societa' consortile e ceduta ai consorziati, con richiesta di riconoscimento dell'esenzione quale "autoproduttore"; dedotte in via principale questioni interpretative tra la nozione di "autoproduttore" del D.Lgs. 79/1999 (decreto Bersani) e la disciplina fiscale delle accise (TUA - D.Lgs. 504/1995), nonche' doglianze fondate sul legittimo affidamento per atti e riscontri dell'Amministrazione e sulla vincolativita' di risposte a interpello (L. 212/2000, art. 11).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. E' stato confermato che l'esenzione prevista dal TUA (art. 52, comma 3, lett. b) si applica solamente all'energia prodotta e consumata in proprio dalla societa' consortile e non all'energia ceduta ai consorziati. La qualifica di "autoproduttore" ai sensi del decreto Bersani non puo' estendere l'esenzione fiscale prevista dal TUA. Quanto al legittimo affidamento, la Corte ha riconosciuto solo l'esenzione dalle sanzioni e dagli interessi (ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000) per le precedenti indicazioni amministrative, non pero' l'esonero dall'imposta principale. Le istanze di interpello non sono risultate regolari ai fini vincolanti (art. 11 L. 212/2000). Le spese sono compensate e la ricorrente e' tenuta al contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), articolo 52, comma 1
l'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio
L'accisa grava sull'energia fornita ai consumatori finali o consumata se prodotta per uso proprio; l'esenzione prevista dal comma 3 lett. b) va intesa restrittivamente e riguarda solo l'energia prodotta e consumata dalla stessa impresa autoproduttrice.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), articoli 53-55-57
Stabiliscono gli obblighi di denuncia, licenza, dichiarazione annuale di consumo e i termini di accertamento/prescrizione (5 anni) per le officine di produzione; tali obblighi confermano che soggetti che producono e non consumano in proprio sono assoggettati ad accise.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani), articolo 2, comma 2
Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ... degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ...
La definizione ha finalita' di regolazione del mercato elettrico e non coincide automaticamente con la nozione fiscale di soggetto esente da accisa; il TUA ha autonomia applicativa e richiede consumi effettivi in proprio per riconoscere l'esenzione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 10
Il principio del legittimo affidamento puo' esonerare dalle sanzioni e dagli interessi quando il contribuente si e' conformato a interpretazioni amministrative errate o prassi, ma di regola non esime dall'obbligazione tributaria principale salvo casi eccezionali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11 (interpello)
La risposta ad interpello, se resa nell'ambito della procedura formale, vincola l'Amministrazione limitatamente alla fattispecie; nel caso in esame le risposte amministrative non erano il frutto di interpello regolare e quindi non vincolanti.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (attuazione Dir. 2003/96/CE)
Ha ristrutturato la disciplina comunitaria sulle accise; la Corte ha valutato la materia secondo la versione del TUA applicabile ratione temporis dopo tale decreto.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 911
Modifica applicabile dal 2016 estende l'esenzione anche ai soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ma non estende analogo beneficio agli appartenenti a consorzi o societa' consortili; conferma la distinzione interpretativa operata dalla Corte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17
Richiamate in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso (obbligo di versamento aggiuntivo per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013).
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia "autoprodotta" ai sensi del TUA e' di stretta interpretazione: spetta solo per l'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio dall'impresa che esercita l'officina di produzione; la cessione ai consorziati esclude l'esenzione.
- La nozione di "autoproduttore" del decreto Bersani (D.Lgs. 79/1999) ha finalita' settoriali (mercato elettrico) e non sostituisce la disciplina fiscale autonoma prevista dal TUA; non e' possibile utilizzare la prima per ampliare automaticamente esenzioni fiscali previste dalla seconda.
- Le indicazioni o prassi amministrative favorevoli possono fondare un legittimo affidamento ma, secondo la giurisprudenza consolidata, tale affidamento di norma esclude solo sanzioni e interessi (art. 10 L. 212/2000) e non il pagamento dell'imposta dovuta, salvo casi eccezionali e molto circoscritti.
- Solo la procedura formale di interpello (art. 11 L. 212/2000), correttamente proposta e istruita, produce effetti vincolanti dell'Amministrazione; risposte spontanee o provvedimenti non formalizzati come interpello non vincolano e non precludono successivi accertamenti.
- Nelle controversie su esenzioni fiscali connesse a discipline comunitarie e nazionali, il giudice nazionale ha il compito di valutare se l'interpretazione amministrativa sia legittima: tuttavia una prassi illegittima non puo' fondare il diritto all'esenzione ai sensi del diritto UE.
- Per evitare contestazioni: le officine di produzione devono svolgere gli adempimenti formali (denuncia, licenza, dichiarazioni annuali) e documentare il reale autoconsumo; la semplice struttura consortile o la cessione ai consorziati richiedono attenta valutazione per non perdere eventuali agevolazioni.
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