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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33102/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici cautelari, durante un'attività di controllo connessa a indagini su furti e smontaggio di autovetture, l'indagato, alla guida di una Volkswagen Golf, aveva tentato di sottrarsi al blocco degli agenti, dirigendo più volte il veicolo contro di loro, urtando un cancello e altri ostacoli e riuscendo infine a fuggire. Le riprese audiovisive, le dichiarazioni degli agenti e quelle del custode del garage erano state ritenute idonee a sostenere il quadro indiziario. Il Tribunale del riesame aveva inoltre ravvisato il dolo diretto, nella forma del dolo alternativo, quanto al tentato omicidio, ritenendo che l'indagato avesse previsto o voluto la morte degli agenti o, alternativamente, la loro lesione. Aveva altresì ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, valorizzando la gravità della condotta, i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, e aveva escluso l'adeguatezza degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: contraddittorietà e travisamento della motivazione nella valutazione della consulenza tecnica di parte e dei filmati; vizio nella valutazione dell'idoneità e univocità degli atti ai fini del tentato omicidio; violazione degli artt. 56 e 575 c.p. e vizio motivazionale nella ricostruzione dell'elemento soggettivo; violazione dell'art. 337 c.p. per l'asserita mancata prova che l'indagato avesse percepito l'intimazione degli agenti; violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. quanto al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della custodia carceraria. La difesa sosteneva, in particolare, che le censure del Tribunale sulla consulenza di parte fossero contraddittorie, che i filmati non consentissero di ricavare la velocità del veicolo né la percezione dell'intimazione, che la frenata escludesse l'univocità dell'azione omicidiaria e che la motivazione cautelare fosse generica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del quadro indiziario e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità in materia cautelare, salvo il caso di violazione di legge, motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica. La Corte ha giudicato logica e adeguata la motivazione del Tribunale del riesame sulla limitata valenza della consulenza tecnica di parte, rilevando che essa non si fondava su un rigoroso metodo tecnico-scientifico e conteneva valutazioni soggettive sulla dinamica e sull'atteggiamento psicologico dell'indagato. Ha inoltre ritenuto legittimo il diretto apprezzamento dei filmati da parte del giudice, quali fonti rappresentative del fatto storico. Quanto al tentato omicidio, ha considerato adeguatamente motivato il giudizio di idoneità della condotta, basato sulla potenza e velocità del veicolo, sulla breve distanza dagli agenti e sulle concrete modalità dell'azione; l'assenza di lesioni non rendeva inidonea la condotta, poiché l'evento era stato evitato dalla reazione delle vittime. È stata ritenuta coerente anche la qualificazione dell'elemento soggettivo come dolo alternativo, compatibile con il tentativo, distinguendolo dal dolo eventuale. Le censure sulla resistenza a pubblico ufficiale sono state respinte perché fondate sull'indimostrata tesi che l'indagato non avesse percepito la qualifica degli agenti, ritenuta non verosimile alla luce delle complessive risultanze. Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulle esigenze cautelari e adeguata la custodia in carcere, in ragione della gravità della condotta, dei precedenti e delle pendenze giudiziarie.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La valutazione dell'idoneità degli atti deve essere compiuta con giudizio prognostico ex post, considerando le circostanze concrete e le modalità dell'azione; l'assenza dell'evento lesivo non esclude l'idoneità quando l'evento sia stato evitato per fattori estranei alla condotta.

  • art. 575 c.p.

    La condotta diretta con forza e a breve distanza contro persone mediante un veicolo potente può essere idonea a cagionare la morte, se le concrete modalità dell'azione evidenziano un pericolo attuale e concreto.

  • art. 337 c.p.

    resistenza a pubblico ufficiale

    La configurabilità del reato può essere desunta, nel giudizio cautelare, dalle complessive risultanze che rendano verosimile la consapevolezza dell'intervento degli appartenenti alle Forze dell'ordine e la volontaria opposizione violenta all'azione.

  • art. 273 c.p.p.

    gravi indizi di colpevolezza

    In sede di legittimità la verifica sui gravi indizi è limitata al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione; non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario.

  • art. 274 c.p.p.

    La carenza delle esigenze cautelari è deducibile in cassazione solo quando si traduca in violazione di legge o in motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

  • art. 275 c.p.p.

    criteri di scelta delle misure cautelari

    La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta necessaria quando la gravità concreta della condotta, i precedenti e le pendenze evidenzino un concreto pericolo di reiterazione non fronteggiabile con misure meno afflittive.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in uno strumento di rivalutazione del merito della vicenda cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità riguarda l'esistenza, la non apparenza e la coerenza logica della motivazione, non la preferibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    adempimenti nei confronti dell'istituto penitenziario

    La Corte dispone la trasmissione del provvedimento all'istituto penitenziario quando dal rigetto del ricorso non consegue la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari, la Corte verifica esclusivamente la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, senza poter rivalutare l'attendibilità delle fonti, la consistenza degli indizi o proporre una diversa ricostruzione dei fatti, salvo motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Una consulenza tecnica conserva valore dimostrativo qualificato solo se fondata su un metodo rigoroso, verificabile, controllabile e riproducibile, ancorato ai dati obiettivi rilevanti; quando il consulente si limita a formulare valutazioni intuitive, soggettive o funzionali alla prospettazione della parte, il giudice può negarle valenza tecnica senza recepirle.
  • Le videoregistrazioni costituiscono una fonte rappresentativa del fatto storico direttamente apprezzabile dal giudice, che può fondare su di esse la ricostruzione dell'accaduto e l'identificazione dei protagonisti, purché il ragionamento sia coerente e ancorato ai dati obiettivamente emergenti dalle immagini.
  • Ai fini del tentativo, l'idoneità degli atti deve essere valutata con prognosi ex post, considerando le circostanze concrete e le modalità dell'azione in rapporto alla capacità causale di creare un pericolo attuale e concreto per il bene protetto.
  • L'assenza di lesioni o dell'evento letale non dimostra l'inidoneità della condotta quando l'esito lesivo sia stato evitato dalla reazione delle vittime o da altre circostanze non prevedibili ex ante e non dipendenti dalla volontà dell'agente.
  • Il dolo alternativo, consistente nella previsione e volizione di uno tra più eventi alternativi, è compatibile con il tentativo; esso si distingue dal dolo eventuale, che consiste nella mera accettazione del rischio e non è sufficiente a integrare il dolo del delitto tentato.
  • Nel giudizio cautelare, la consapevolezza della qualifica degli agenti e la volontarietà dell'opposizione possono essere desunte dalle complessive risultanze investigative, quando la tesi dell'inconsapevolezza risulti incompatibile con la dinamica documentata e con le altre acquisizioni.
  • La gravità concreta della condotta, valutata insieme ai precedenti penali e alle pendenze giudiziarie, può fondare il pericolo di reiterazione e giustificare la custodia cautelare in carcere quando il giudice motivi specificamente sull'inidoneità delle misure meno afflittive.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieOmicidio volontarioCarcere
IstitutiTentativoOnere della prova

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