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Ordinanza

Ordinanza n. 666/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento dell’ordinanza di rimozione del -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- a firma del Responsabile dell’Area 4 - Sviluppo del Territorio, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimozione della cordonatura con opere annesse realizzata lungo il prospetto del fabbricato sito in -OMISSIS-, in Catasto fabbricati al foglio 147 p.lla 6129 sub 6, nell’ambito dei lavori di cui alla Segnalazione certificata inizio attività ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 del 11/11/2024 prot. 64311”, notificata in data 07.01.2026.

Giustizia amministrativa202600317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione della cordonatura e delle opere annesse realizzate lungo il prospetto di un fabbricato nell’ambito di lavori oggetto di SCIA edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rimozione delle opere realizzate lungo il prospetto dell’immobile, eseguite nell’ambito di lavori comunicati mediante SCIA ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001. L’ordinanza non esamina il merito delle censure dedotte, poiché il TAR ha rilevato preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo: il ricorso era stato notificato al Comune presso un indirizzo PEC risultante dal registro IPA, diverso dall’indirizzo dell’amministrazione indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, sezione PP.AA., gestito dal Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso al Comune e ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per rinnovare la notificazione presso l’indirizzo PEC corretto, nonché un ulteriore termine perentorio di 5 giorni dal perfezionamento della notifica per depositare la prova dell’attività compiuta. Il giudice ha rinviato il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 maggio 2026. Non è stata quindi assunta alcuna decisione sul merito dell’impugnazione né sull’istanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice dispone la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento della SCIA edilizia nell’ambito della quale erano stati eseguiti i lavori oggetto dell’ordinanza comunale; la norma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a un indirizzo PEC dell’amministrazione diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, sezione PP.AA., determina la nullità della notificazione, anche se l’indirizzo utilizzato è presente nel registro IPA.
  • Rilevata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio e imponendo al ricorrente di depositare la prova della rinnovazione entro il termine stabilito.
  • La disposizione della rinnovazione della notificazione impedisce, allo stato, la decisione sul merito del ricorso e impone il rinvio della trattazione dell’eventuale domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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