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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13144/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiati)

La controversia

Un magistrato aveva convenuto in giudizio per risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa la società editrice di un settimanale, il direttore responsabile e il giornalista autore di due articoli pubblicati a distanza di una settimana, ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione. Gli articoli riguardavano un'inchiesta su presunti fatti di corruzione in ambito giudiziario napoletano; secondo il giudice di merito, il primo articolo aveva indebitamente accostato il magistrato all'indagine, evocando un suo "coinvolgimento", sia pure defilato, in fatti di corruzione cui era del tutto estraneo, mentre il secondo era stato ritenuto non denigratorio. La corte d'appello aveva accolto la domanda e condannato i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale e, per il solo giornalista, alla riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/1948. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: contestavano l'esclusione dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, sostenendo che la notizia fosse vera o comunque riferita in modo corretto alle risultanze investigative; deducevano che l'articolo fosse espressione di critica su fatti di interesse pubblico e che il riferimento al magistrato fosse giustificato dal contenuto delle intercettazioni; censuravano l'accertamento della diffamazione, la condanna alla riparazione pecuniaria, l'affermazione e la prova del danno non patrimoniale e la sua liquidazione equitativa, anche per vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del magistrato deceduto nel corso del giudizio di merito, perché l'impugnazione andava notificata agli eredi già costituiti. Nei confronti degli eredi costituiti in giudizio, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva ravvisato nel primo articolo una nuova notizia diffamatoria, poiché il magistrato era stato accostato, con espressioni insinuanti e suggestive, a un'indagine su fatti di corruzione a lui estranei; ha ribadito che la valutazione della verità, della continenza e dell'interesse pubblico, nonché della capacità diffamatoria dello scritto, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se motivata; ha ritenuto infondato il motivo sulla riparazione pecuniaria perché presupponeva un'erronea negazione della diffamazione; ha reputato corretta la prova presuntiva del danno non patrimoniale e non censurabile la liquidazione equitativa, in assenza di vizi motivazionali o di manifesta incongruità.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come parametro della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca/critica, ma ritenuto recessivo rispetto ai limiti di verità e continenza nella fattispecie concreta.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della responsabilità aquiliana da diffamazione e del risarcimento del danno ingiusto.

  • art. 51 c.p.

    Invocato quale esimente dell'esercizio di un diritto; la Corte conferma che non ricorre perché la notizia non rispettava i limiti della verità e della continenza.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato per la configurazione della diffamazione a mezzo stampa; la Corte ribadisce la sussistenza dell'illecito per la creazione di una notizia falsa e lesiva.

  • art. 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47

    Richiamato con riferimento alla disciplina della stampa e alle esimenti in tema di cronaca e critica.

  • art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47

    Base della riparazione pecuniaria a carico del giornalista, confermata perché subordinata all'accertamento della diffamazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte qualifica varie censure come inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito o non rientranti nei vizi deducibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    Esclusa l'applicabilità della rinnovazione della notifica quando l'impugnazione sia proposta contro la parte deceduta e non contro gli eredi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione della sentenza di merito non era mancante o apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; non violato nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all'onere e alla prova del danno; la Corte conferma che il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e notorio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il nesso tra fatto illecito e danno risarcibile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato come fondamento del danno non patrimoniale da diffamazione e della sua liquidazione equitativa.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato come base della valutazione equitativa del danno, ritenuta correttamente applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di diffamazione a mezzo stampa, la verifica della verità dei fatti, della continenza espressiva, dell'interesse pubblico della notizia e della portata diffamatoria dello scritto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo sotto il profilo del vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • L'esimente del diritto di cronaca o di critica non opera quando l'articolo, attraverso espressioni insinuanti o suggestive, costruisca una nuova notizia non vera, accostando il soggetto offeso a fatti penalmente rilevanti cui risulta estraneo.
  • Non è necessario che l'autore dello scritto imputi espressamente al soggetto la qualità di indagato: è sufficiente che il contenuto complessivo dell'articolo lo presenti, in modo non veritiero, come coinvolto in un'inchiesta, se ciò produce un vulnus alla reputazione professionale.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni e ricorso al notorio, valorizzando gravità dell'offesa, diffusione del mezzo di comunicazione e posizione sociale e professionale della vittima.
  • La liquidazione equitativa del danno da diffamazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione manca, è apparente, logicamente incoerente o la misura è manifestamente incongrua rispetto al caso concreto; altrimenti la scelta equitativa del giudice di merito resta insindacabile.
  • La riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa presuppone l'accertamento della diffamazione e segue la stessa sorte della statuizione principale quando quest'ultima venga confermata.
  • Se la parte vittoriosa in appello muore prima del ricorso per cassazione, l'impugnazione deve essere proposta e notificata nei confronti degli eredi già esistenti; l'impugnazione contro il defunto è inammissibile e non può essere sanata con la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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