Sentenza del 07/04/2017 n. 9084 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Contabilità formalmente regolare - Ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni - Esclusione - Comportamenti antieconomici del contribuente non sorretti da giustificazione - Accertamento presuntivo - Legittimità - Annullamento - Motivazione del giudice di merito - Caratteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, il reddito d'impresa da Euro 14.182,00 a Euro 21.381,00, recuperando maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA. L'accertamento era fondato su una percentuale di ricarico significativamente inferiore alla media del settore e su riscontri effettuati presso aziende similari. Il ricorrente sosteneva che la contabilità fosse formalmente regolare, che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti, che fosse stato utilizzato un semplice confronto con i parametri di settore e che non fosse stato svolto il preventivo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, poiché il comportamento antieconomico del contribuente e la percentuale di ricarico anormalmente bassa rendevano le scritture inattendibili sotto il profilo sostanziale. Il preventivo contraddittorio non era necessario, poiché l'accertamento non si fondava esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su concreti riscontri relativi ad aziende similari. Gli ulteriori motivi relativi ai vizi di motivazione e uno dei motivi privi del quesito di diritto sono stati dichiarati inammissibili. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo e la rettifica di singoli componenti reddituali anche quando la contabilità è formalmente regolare, purché emergano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a porre in dubbio la completezza e fedeltà delle scritture.
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies
È richiamato dal contribuente in relazione all'utilizzo delle percentuali di ricarico e degli elementi sintomatici di ricavi non dichiarati; la Corte ha tuttavia ritenuto decisivi i concreti riscontri e l'antieconomicità della gestione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di un quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, di un momento di sintesi chiaro e specifico; la loro omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento fiscale se l'Amministrazione dimostra, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che i dati dichiarati sono sostanzialmente inattendibili.
- Una percentuale di ricarico anormalmente bassa o un comportamento contrario ai criteri ordinari di economicità può costituire un indizio rilevante di ricavi non dichiarati, soprattutto se corroborato da confronti con imprese similari e da altri elementi concreti.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e plausibile delle ragioni dell'antieconomicità; in mancanza, l'accertamento presuntivo può essere confermato.
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario quando l'accertamento non si basa esclusivamente sugli studi di settore o su parametri, ma su specifici riscontri economici e aziendali.
- Per annullare un accertamento fondato sull'antieconomicità, il giudice deve motivare in modo puntuale perché tale comportamento non sia sintomatico di violazioni fiscali.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili al caso, inclusa la precisa formulazione dei quesiti o delle sintesi richieste dalla disciplina processuale vigente al momento del ricorso.
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