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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.86 del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 1.500,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento, sicché la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottata un'ulteriore misura esecutiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'originario inadempimento che aveva reso necessario il ricorso, e sono state liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Prevede il ricorso per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Rileva per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo non necessarie ulteriori misure esecutive o la nomina del commissario ad acta.
  • Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in base alla soccombenza virtuale, poiché l'adempimento tardivo ha reso necessario l'intervento del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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