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Sentenza

Sentenza n. 4269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15503 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e contestuale revoca, comunicazione all’ANAC e conseguente annotazione nel Casellario informatico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato dopo la sospensione dell’attività d’impresa disposta per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché la comunicazione all’ANAC e l’annotazione nel Casellario informatico. In appello ha dedotto: l’erronea qualificazione dell’interdizione come atto vincolato e meramente ricognitivo; la violazione dei principi di tempestività, celerità, affidamento, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando l’adozione del provvedimento a distanza di mesi dalla sospensione; difetto di istruttoria e motivazione; contraddittorietà dell’atto, che da un lato disponeva l’interdizione e dall’altro ne dichiarava l’inefficacia per l’intervenuta revoca della sospensione; erronea applicazione del regolamento ANAC ratione temporis; violazione delle garanzie partecipative nel procedimento di annotazione; sproporzione della durata triennale dell’annotazione e decorrenza della stessa dalla pubblicazione anziché dalla commissione del fatto. La sospensione era stata disposta il 26 novembre 2024 e revocata il 13 dicembre 2024; il provvedimento interdittivo ministeriale era stato adottato il 15 maggio 2025 e l’annotazione ANAC era stata effettuata il 24 maggio 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l’interdizione ministeriale prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 ha natura vincolata: al verificarsi delle gravi violazioni indicate dalla legge consegue necessariamente il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per il periodo di sospensione, anche se la sospensione è stata successivamente revocata. La revoca non elimina la doverosità dell’adozione del provvedimento interdittivo riferito al periodo in cui la sospensione è stata efficace. È stato invece accolto il motivo relativo alla contraddittorietà e agli effetti della comunicazione all’ANAC. Il provvedimento ministeriale, pur legittimamente adottato, dichiarava espressamente di non produrre effetti nei confronti dell’impresa a seguito della revoca della sospensione. Poiché la sospensione aveva avuto durata sostanzialmente pari a zero o comunque era stata pressoché contestualmente revocata, l’interdizione era inefficace anche ai fini della comunicazione all’ANAC e dell’annotazione nel Casellario. Il giudice ha distinto il piano dell’adozione vincolata dell’interdizione da quello della successiva comunicazione e annotazione, ritenendo illegittima la comunicazione all’ANAC e, conseguentemente, l’annotazione. Le ulteriori censure sull’annotazione sono state assorbite. La sentenza del TAR è stata parzialmente riformata, con annullamento della comunicazione all’ANAC e dell’annotazione; il provvedimento interdittivo ministeriale è rimasto fermo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    “al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, (…) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I”

    Il provvedimento di sospensione è vincolato al ricorrere delle gravi violazioni predeterminate dalla legge; dalla sospensione consegue il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    “Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti [...] al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo”

    Il divieto di contrarre e il conseguente provvedimento interdittivo ministeriale sono doverosi per il periodo in cui la sospensione è efficace, anche se la sospensione viene successivamente revocata.

  • art. 14, comma 9, d.lgs. n. 81/2008

    “nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”

    La revoca della sospensione può intervenire al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, ma non impedisce l’adozione dell’interdizione riferita al periodo di efficacia della sospensione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato con riferimento ai principi di buon andamento, tempestività e celerità dell’azione amministrativa, ma tali censure non hanno inciso sull’esito relativo alla legittimità dell’interdizione.

  • Circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006

    Conferma che il provvedimento interdittivo deve essere adottato anche quando la sospensione sia successivamente revocata e che l’interdizione può essere revocata quando vengano meno le violazioni.

  • Circolare Ministero del lavoro n. 33 del 10 novembre 2009

    “il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell’attività. Da ciò deriva che, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta”

    Quando la sospensione ha durata pari a zero, per essere stata pressoché contestualmente revocata, non è dovuta la comunicazione all’ANAC; di conseguenza non può legittimamente seguire l’annotazione nel Casellario.

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    È richiamato per la definizione delle stazioni appaltanti e dei contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini dell’interdizione.

Massime di principio

  • L’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 è un provvedimento vincolato: accertate le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate dalla legge e adottata la sospensione dell’attività, l’amministrazione non può omettere l’interdizione né esercitare una discrezionalità circa la sua adozione.
  • La successiva revoca della sospensione dell’attività non fa venir meno la doverosità dell’adozione del provvedimento interdittivo, ma ne delimita gli effetti al periodo in cui la sospensione è stata effettivamente efficace.
  • Quando la sospensione dell’attività è stata pressoché contestualmente revocata e ha avuto durata sostanzialmente pari a zero, il provvedimento interdittivo può essere formalmente legittimo ma non produce effetti nei confronti dell’impresa; in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione all’ANAC né è legittima la conseguente annotazione nel Casellario informatico.
  • Devono essere distinti il piano dell’adozione del provvedimento interdittivo ministeriale, vincolato al ricorrere dei presupposti di legge, e quello della comunicazione all’ANAC e dell’annotazione nel Casellario, che presuppongono un’interdizione effettivamente produttiva di effetti nei confronti dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInterdittiva e informazione antimafia
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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