Cassazione Civile, Ordinanza n. 30032/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società immobiliare un avviso di accertamento per l'anno 2006, contestando omessa contabilizzazione di ricavi, omessa fatturazione di operazioni imponibili, sottofatturazione di cessioni immobiliari e indebita applicazione dell'IVA agevolata su fatture relative a forniture di piastrelle e infissi. Erano stati emessi avvisi anche nei confronti dei soci, in ragione della ristretta base sociale. La società e i soci, dopo un primo accoglimento in CTP, hanno subito la riforma in appello. Nel ricorso per cassazione la società e i soci deducevano, da un lato, omesso esame di prove e motivazione apparente ex art. 360 n. 5 e n. 4 c.p.c. quanto alle presunte irregolarità contabili, sostenendo che le anomalie sui pagamenti erano giustificate da obblighi di tracciabilità, errori materiali dei verificatori e assegni poi risultati insoluti; dall'altro, i soci lamentavano violazione dell'art. 47 TUIR e dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la tassazione non potesse riguardare l'intero utile accertato ma solo una quota, nonché motivazione apparente sulla pretesa fiscale a loro carico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza regionale, osservando che il giudice di merito aveva affrontato sia la questione della sottofatturazione delle vendite immobiliari, valorizzando presunzioni gravi, precise e concordanti (mancato riscontro delle caparre e degli acconti, incoerenze tra atti di vendita e contabilità, mutui stipulati per importi eccedenti il residuo prezzo, valori OMI), sia la questione dell'IVA agevolata, rilevando che le forniture di piastrelle e infissi non rientravano nella tabella A del d.P.R. 633/1972 e non ricorrevano i presupposti dell'appalto. Ha poi applicato il principio per cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato; nel caso concreto il fatto storico relativo alla contabilità di caparre e acconti era stato esaminato e la documentazione della parte non era stata ritenuta idonea a vincere le presunzioni dell'Ufficio. Quanto ai soci, ha confermato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili derivante dalla ristretta base sociale e ha escluso l'applicazione dell'art. 47 TUIR agli utili non contabilizzati, affermando che è onere dei soci provare l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi. Il ricorso della società e quello dei soci sono stati entrambi rigettati, con condanna alle spese e con il richiamo al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia inesistente o meramente assertivo; non quando il giudice esprima una motivazione comprensibile e riferita ai punti decisivi della controversia.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma sulla tassazione degli utili distribuiti non si applica agli utili extracontabili presunti in società a ristretta base sociale, perché manca una delibera formale di distribuzione.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dai ricorrenti per contestare la tassazione integrale degli utili extracontabili ai soci, ma la Corte ne esclude la violazione in coerenza con la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A
L'agevolazione IVA non è applicabile quando l'operazione o la prestazione resa non rientra nelle ipotesi previste dalla tabella allegata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficiente o non condivisa valutazione delle prove, quando il fatto sia stato comunque esaminato.
- La motivazione non è apparente se il giudice di merito indica, sia pure sinteticamente, gli elementi logici e probatori che lo conducono a ritenere fondata la pretesa fiscale.
- In tema di accertamento tributario, la sottofatturazione o l'occultamento di ricavi possono essere dimostrati mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando incongruenze tra documentazione contabile, mezzi di pagamento e dati di mercato.
- Per l'IVA agevolata, il beneficio non opera se l'operazione concretamente realizzata non rientra nell'ambito oggettivo previsto dalla tabella normativa richiamata.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione ai soci, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento; non è sufficiente invocare la disciplina degli utili formalmente deliberati.
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