Ordinanza n. 2053/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1576/2024, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché dalla ricevuta di consegna PEC acquisita agli atti risulta che la sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione sarebbe stata notificata presso l'Avvocatura dello Stato e non presso il Ministero. Il dubbio riguarda esclusivamente la regolarità della notificazione della sentenza rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie o documenti limitati alla questione dell'ammissibilità collegata alla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso il Ministero. Il Collegio non ha ancora deciso l'ammissibilità del ricorso né la domanda di ottemperanza e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 28 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti sulla questione prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, la regolarità della notificazione della sentenza della cui esecuzione si chiede il giudicato può costituire una questione preliminare di ammissibilità; ove sorgano dubbi su tale notificazione, il giudice può disporre il contraddittorio integrativo sulla specifica questione e rinviare la decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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