Cassazione Penale, Sentenza n. 24300/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per concorso in tentata estorsione: il ricorrente deduceva vizi di motivazione e di diritto. Contestava che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto assente la prova del credito reclamato dal titolare (Pinna) e avessero quindi escluso la configurabilità del più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). Lamentava la errata valutazione del contratto di locazione e della diffida ad adempiere (affermando che la documentazione provava la pretesa di €12.000), sosteneva che per l'art. 393 c.p. non fosse necessaria la effettiva sussistenza del credito, e che la qualificazione del fatto avrebbe dovuto rimanere nell'ambito dell'art. 393 e non dell'art. 629 c.p. (estorsione), anche alla luce della partecipazione di un terzo non titolare del credito (richiamando Cass. SS.UU. n. 29541/2020). Infine, deduceva che avrebbe dovuto riconoscersi la desistenza volontaria perché l'azione si era interrotta senza responsabilità autonoma dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo le risultanze di merito, Ahmetovic ha agito per un interesse proprio dichiarandosi cessionario di un credito di cui non è stata fornita prova. Applicando i principi delle Sezioni Unite (n. 29541/2020), i giudici hanno ritenuto che non ricorressero i requisiti per qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), poiché il terzo non aveva agito esclusivamente per conto del titolare del credito ma perseguiva un interesse autonomo, integrando così il concorso nel reato di estorsione (art. 629 c.p.). Quanto alla desistenza volontaria, la Corte ha ritenuto che l'interruzione dell'azione non fosse volontaria ma determinata dalla ferma resistenza della vittima e da fattori esterni (rischio di denuncia), per cui il requisito della volontarietà previsto dall'art. 56 c.p. non è soddisfatto. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
La norma è stata richiamata nella discussione sulla possibile riclassificazione dell'azione come esercizio arbitrario di un diritto: la Corte ha ritenuto che per richiamare l'art. 393 sia necessario che il terzo agisca esclusivamente per conto del titolare del credito e senza interesse proprio; in mancanza di ciò, la fattispecie configura estorsione.
art. 629 c.p. (estorsione)
La Corte ha confermato la qualificazione come estorsione quando il terzo concorrente agisce perseguendo interessi propri o autonomia operativa, integrando il concorso nel reato di estorsione ex art. 110 e 629 c.p.
art. 56 c.p. (desistenza volontaria)
La Corte ha interpretato il requisito della volontarietà come incompatibile con l'interruzione causata da fattori esterni (es. ferma resistenza della vittima o rischio di denuncia): la desistenza volontaria non sussiste se il recesso è determinato da circostanze esterne che rendono probabile o certo il fallimento dell'azione.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Applicato per ricostruire il concorso nel reato plurisoggettivo: se il contributo del terzo diventa autonomo e volto al proprio profitto, opera il concorso nell'estorsione.
Sez. U., sent. n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo)
"il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità"
Le Sezioni Unite chiariscono che il terzo può rientrare nell'art. 393 solo se agisce esclusivamente per conto del titolare del credito; se persegue un fine di profitto o agisce in autonomia, si configura estorsione.
Massime di principio
- La qualificazione tra art. 393 c.p. e art. 629 c.p. dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo e dalla funzione del terzo: se il terzo agisce solo per conto del titolare del credito e senza interesse proprio, può configurarsi l'art. 393; se invece persegue un interesse proprio o agisce in autonomia, è estorsione.
- La mera asserzione di un credito o l'assenza di prova completa dell'ammontare del credito non spalancano automaticamente la strada alla configurazione dell'art. 393: conta soprattutto la natura dell'azione del terzo e la sua eventuale autonomia/utile personale.
- Per riconoscere la desistenza volontaria in reati plurisoggettivi (es. concorso in estorsione) non è sufficiente che un concorrente si limiti a interrompere la propria condotta; occorre un 'quid pluris' che annulli il contributo già fornito e rimuova le conseguenze prodotte.
- La resistenza fermissima della vittima e il concreto rischio di denuncia o insuccesso costituiscono fattori esterni che escludono la volontarietà della desistenza e mantengono la rilevanza dell'ipotesi tentata.
- In situazioni analoghe è cruciale valutare e documentare: (a) l'esistenza e la titolarità del credito, (b) la prova di una cessione valida se invocata, (c) la presenza o meno di una autonoma finalità di lucro del terzo, e (d) le circostanze della eventuale interruzione dell'azione (volontaria o dovuta a cause esterne).
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