Cassazione Penale, Sentenza n. 35540/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 25/09/2023 che aveva riconosciuto parzialmente l'indennizzo per ingiusta privazione della libertà subita dal 02/12/2010 al 20/09/2012 (con arresti domiciliari dal 24/06/2011), relativamente ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento agli artt. 125 e 314 c.p.p., censurando in particolare il fatto che la Corte d'appello avesse liquidato l'indennizzo limitandolo alla differenza tra la custodia cautelare e la pena rideterminata con la prima sentenza d'appello, escludendo la considerazione della pena definitiva (o delle sue successive rideterminazioni) per effetto di pronunce costituzionali, e non avesse motivato adeguatamente la riduzione dell'indennizzo operata per i giorni in arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. La Suprema Corte ha censurato l'erroneo richiamo e la motivazione adottata dalla Corte d'appello riguardo all'applicazione (o esclusione) degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e, più in generale, l'erronea applicazione del principio dei "rapporti esauriti" rispetto all'istituto di cui all'art. 314 c.p.p.; ha dunque disposto il rinvio e demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente le ha invocate per censurare violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 125 cod.proc.pen.
Norma connessa al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione; richiamata come riferimento procedurale nella materia della domanda di risarcimento.
art. 314 cod.proc.pen.
Disciplina dell'istanza e della riparazione per ingiusta privazione della libertà personale. La Corte di Cassazione ha rilevato che, rispetto a questo istituto, il rapporto non può essere considerato "esaurito" tale da precludere la riparazione in conseguenza di pronunce costituzionali successive; pertanto l'interpretazione applicata dalla Corte d'appello (esclusione del diritto alla riparazione per rapporti ritenuti esauriti) è risultata impropria.
art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990
Norma penale relativa al trattamento sanzionatorio per il traffico/cessione di sostanze stupefacenti; nel caso si è trattato della fattispecie la cui cornice sanzionatoria è stata oggetto di successiva rivisitazione per effetto di interventi costituzionali e giurisdizionali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014
Pronuncia di incostituzionalità collegata alla disciplina risultante dalla cosiddetta Legge Fini-Giovanardi; la Corte d'appello aveva richiamato questa sentenza in modo errato rispetto al caso concreto, errore che la Cassazione ha ritenuto inficiare la motivazione. In generale la sentenza costituzionale ha efficacia retroattiva, ma la Cassazione ha osservato che il principio dei "rapporti esauriti" non può essere automaticamente esteso a precludere la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
Legge "Fini-Giovanardi" (Legge 49/2006) e art. 77 Costituzione
La pronuncia di incostituzionalità ha riguardato la parificazione tra droghe "leggere" e "pesanti" introdotta dalla legge Fini-Giovanardi; la Corte d'appello aveva collegato impropriamente tale pronuncia al caso in modo da escludere effetti sulla riparazione, mentre la Cassazione ha censurato questo collegamento e l'errata applicazione del principio costituzionale.
Massime di principio
- Valutare sempre la cronologia completa: data della custodia cautelare, delle sentenze di merito e della sentenza della Corte costituzionale. L'effetto di una pronuncia costituzionale sulla determinazione della pena può incidere sul diritto alla riparazione, ma l'analisi deve essere puntuale e motivata.
- L'esistenza di pronunce costituzionali che modificano la cornice sanzionatoria non autorizza automaticamente il rifiuto della riparazione per ingiusta detenzione: l'art. 314 c.p.p. ha finalità riparatoria e il rapporto non va considerato "esaurito" senza adeguata e specifica motivazione.
- Se la pena è stata rideterminata in gradi successivi (più sentenze d'appello, decisioni di rinvio, ecc.), il giudice deve motivare chiaramente quale parametro temporale e quale sentenza assume come riferimento per calcolare l'indennizzo (es. confronto tra giorni di custodia e pena effettivamente dovuta) e spiegare eventuali riduzioni equitative (es. arresti domiciliari).
- La riduzione dell'indennizzo per i giorni trascorsi in regime di arresti domiciliari è possibile ma deve essere espressamente motivata e proporzionata; il giudice non può limitarsi ad affermarla senza spiegazioni concrete.
- In presenza di errori di fatto o di diritto nella motivazione (ad es. errato richiamo di una pronuncia costituzionale o applicazione impropria del principio dei "rapporti esauriti"), è proponibile ricorso per cassazione con esame della correzione della motivazione e, se necessario, rimessione per nuovo giudizio.
- Nelle controversie sulla riparazione è cruciale presentare documentazione e ricostruzione temporale completa per permettere al giudice di determinare correttamente l'eventuale differenza tra periodo di custodia e pena da eseguire dopo eventuali ricalcoli/decadimenti normativi.
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