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Sentenza

Sentenza n. 1270/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento dell'atto n. Cat. -OMISSIS- - provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, reso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- e notificato all’esponente in data 27.01.2022; oggetto di ricorso gerarchico depositato in data -OMISSIS-, in relazione al quale non v’è stata risposta da parte della Prefettura torinese entro il termine di giorni 90 previsto dall’art. 6 DPR 1199/1971.

Giustizia amministrativa202200747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottata dal Questore a seguito del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ha contestato la ricostruzione posta a fondamento del provvedimento, negando che il fratello avesse riportato lesioni e che la madre fosse caduta durante la discussione, qualificata come meramente verbale. Ha evidenziato che l'esposto del fratello non era stato seguito da denuncia o querela, che egli era incensurato e privo di precedenti segnalazioni e che, dopo l'episodio, aveva cessato di convivere con i familiari. Ha quindi sostenuto l'insussistenza di elementi concreti di pericolosità o inaffidabilità, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che l'amministrazione avesse fondato la revoca in modo stereotipato sulla sola situazione di litigiosità familiare. Il provvedimento di revoca era stato adottato dopo un precedente ritiro cautelativo delle armi e dopo il decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi arma e munizione, motivato dal difficile contesto familiare e dal rischio concreto di abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. In via principale ha rilevato che la revoca della licenza costituiva atto dovuto, consequenziale e vincolato rispetto al precedente divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni. Tale divieto, già impugnato dal ricorrente, era stato confermato dal TAR con sentenza n. 678/2022 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10600/2023, divenendo quindi non più contestabile nel presente giudizio. Finché permane il divieto di detenzione, non può essere mantenuta una licenza che consente l'acquisto e la detenzione di armi. Il TAR ha comunque esaminato anche le ulteriori censure, ritenendole infondate. Ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, il requisito dell'affidabilità richiede una condotta irreprensibile e garanzie sufficienti di non abuso delle armi; la revoca può fondarsi su una valutazione preventiva e prognostica, senza necessità di una condanna penale, di un giudizio di pericolosità sociale o della prova di un concreto abuso dell'arma. Le informazioni di polizia avevano evidenziato non un litigio isolato, ma un persistente contesto di tensione e contrasti tra fratelli, connesso anche alla gestione della madre anziana convivente. Tali elementi erano idonei a fondare il giudizio di non completa affidabilità. Il giudice ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione dell'amministrazione, escludendo travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e carenza motivazionale. La valutazione amministrativa, di natura discrezionale e preventiva, non è stata ritenuta manifestamente illogica né irragionevole.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La licenza può essere negata o revocata quando venga meno la buona condotta o sopraggiungano circostanze incompatibili con il mantenimento dell'autorizzazione; la revoca può avere funzione preventiva.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il rilascio o il mantenimento del porto d'armi presuppone che l'interessato offra garanzie di affidabilità e di non abuso; non è necessaria la prova di un abuso già verificatosi.

  • art. 6 D.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato con riferimento al termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, senza che il TAR attribuisca a tale profilo effetti decisivi sulla domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi è atto dovuto, consequenziale e vincolato rispetto a un valido divieto di detenzione di armi e munizioni: finché tale divieto permane, non può essere mantenuta una licenza che consenta l'acquisto o la detenzione di armi.
  • Il requisito di affidabilità richiesto dagli artt. 11 e 43 TULPS comprende una condotta irreprensibile e garanzie sufficienti di non abuso delle armi; la sua mancanza può essere valutata in via preventiva e prognostica.
  • Per adottare un divieto di detenzione o revocare un porto d'armi non è necessario dimostrare un concreto abuso dell'arma, una condanna penale o una situazione di pericolosità sociale accertata, essendo sufficienti elementi obiettivi idonei a evidenziare un rischio di abuso e una non completa affidabilità.
  • Un persistente contesto di conflittualità familiare, risultante dagli atti degli organi di polizia, può legittimamente fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità nel possesso delle armi anche se gli episodi non hanno determinato una denuncia penale o una condanna.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del titolare di un porto d'armi è espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice se non in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza istruttoria e motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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