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Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2022 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, avente a oggetto “Nota di pianificazione”; - di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o conseguenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202205716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di trasferimento d’autorità dalla Capitaneria di Porto di Capri alla Capitaneria di Porto di Olbia per incompatibilità ambientale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 ottobre 2022 con cui era stato disposto il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, in relazione a fatti oggetto di procedimenti penali ritenuti dall’amministrazione lesivi del prestigio e del decoro dell’ufficio e idonei a determinare un deterioramento del rapporto fiduciario, con riflessi negativi sul clima lavorativo e sul funzionamento della sede. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’irragionevolezza e sproporzione della misura, per mancata considerazione della circostanza che egli si trovava in aspettativa per motivi di salute e non prestava servizio attivo presso la sede di Capri, nonché della sopravvenuta dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato; la mancata considerazione delle esigenze familiari; e la violazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, che avrebbe imposto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato domanda di transito nei ruoli civili, accolta con decreto del 26 settembre 2023, seguito dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il transito del ricorrente nei ruoli civili, con cessazione dell’appartenenza ai ruoli della Forza armata, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del trasferimento, poiché il provvedimento incideva esclusivamente sull’assegnazione della sede del militare e non produceva ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro. Il Collegio ha inoltre rilevato che il trasferimento non era mai stato eseguito, poiché il ricorrente si trovava in aspettativa per malattia e successivamente era transitato nei ruoli civili; né risultavano conseguenze pregiudizievoli attuali e direttamente riconducibili all’esecuzione dell’atto. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva e la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma il TAR non ha esaminato il motivo nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Il ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione di permanente non idoneità imponesse il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa; la questione non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ha poi adottato tale pronuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • La sopravvenuta cessazione del rapporto o della posizione giuridica cui si riferisce il provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso quando l’atto non produce ulteriori effetti pregiudizievoli attuali e l’eventuale annullamento non arrecherebbe più un’utilità concreta al ricorrente.
  • Il venir meno dell’interesse alla decisione deve essere valutato in concreto, verificando sia gli effetti ancora attuali dell’atto impugnato sia l’utilità effettivamente conseguibile mediante una pronuncia di annullamento.
  • Un trasferimento d’autorità che incida esclusivamente sull’assegnazione della sede può perdere ogni rilevanza attuale, ai fini dell’impugnazione, quando il trasferimento non sia stato eseguito e l’interessato abbia successivamente cessato di appartenere ai ruoli dell’amministrazione di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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