Cassazione Penale, Sentenza n. 21629/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in suo favore solo la determinazione del trattamento sanzionatorio ma confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta preferenziale in relazione alla ditta individuale "Giorgio di Belli Pierluigi" dichiarata fallita. I tre motivi di cassazione contestano: 1) la qualificazione soggettiva dell'imputato (titolare formale vs amministratore di fatto); 2) l'esistenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; 3) l'esistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione (in particolare la natura e la destinazione di somme sottratte dal conto aziendale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità (cd. divieto di travisamento del fatto), e che mancasse la specificità richiesta per censurare la motivazione del giudice di merito. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello, che aveva comprovato: la partecipazione dell'imputato alla gestione (anche attraverso la firma di assegni e documenti), l'assenza di deleghe riscontrate presso gli istituti di credito, l'impossibilità di ricostruire la destinazione della somma oggetto di distrazione e la presenza di creditori parzialmente o totalmente insoddisfatti che comprovano la bancarotta preferenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per la colpa nella proposizione di motivi manifestamente inammissibili.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama che solo la "manifesta illogicità" della motivazione integra vizio deducibile in cassazione; non è consentita alla Corte di cassazione la rivalutazione del compendio probatorio (divieto di travisamento del fatto).
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso non specifici: l'assenza di puntuale correlazione tra motivi di impugnazione e motivazione impugnata integra inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ulteriore richiamo alla regola di inammissibilità per motivi generici o non specifici che non contestano puntualmente la decisione impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del P.M. e alla possibilità di trattare il ricorso con modalità scritta; rilevanza procedurale nella fase di discussione.
art. 40, comma secondo, c.p.
art. 40, comma secondo, c.p.
La Corte ribadisce che l'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile anche per omissione (omesso esercizio dei poteri di gestione e controllo), e quindi concorrente nella bancarotta fraudolenta, se non ha impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.
art. 616, c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e alla somma da versare alla cassa delle ammende in caso di reclamo o ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito proporre una semplice rivalutazione dei fatti o del compendio probatorio: i motivi devono evidenziare un vizio giuridico o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati puntualmente alle ragioni esposte nella decisione impugnata; l'assenza di tale specificità può determinare l'inammissibilità.
- La qualifica soggettiva dell'amministratore va valutata nel suo complesso: anche l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile per omissione se non esercita i poteri di gestione e controllo e non impedisce operazioni illecite dell'amministratore di fatto (art. 40 c.p.).
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la mancata dimostrazione della destinazione delle somme sottratte può essere indice di distrazione; la generica affermazione della destinazione a fini aziendali non è sufficiente a escludere il reato.
- Per configurare la bancarotta preferenziale è necessario provare l'alterazione della par condicio creditorum: cioè pagamenti a favore di alcuni creditori in presenza di altri crediti rimasti insoddisfatti e in condizioni di manifesta insolvenza.
- Se i pagamenti sono finalizzati a salvare l'impresa, essi possono escludere il dolo specifico della bancarotta preferenziale solo quando sia ragionevolmente perseguibile l'esito favorevole (nexus di ragionevolezza tra pagamento e possibilità di evitare il fallimento).
- Proporre ricorsi infondati o meramente rincalzanti motivi già esaminati espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie/procedurali.
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