Sentenza n. 2691/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) dell’attestazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 03/02/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle proprie concrete esigenze; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attestazione di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il minore, qualificato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e affetto da disturbo dello spettro autistico, frequenta la scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. L'amministrazione scolastica gli aveva assegnato soltanto 18 ore di sostegno, senza motivare la riduzione, nonostante il PEI evidenziasse che l'alunno non era autonomo nelle attività scolastiche e necessitava della presenza costante di una figura adulta di riferimento. Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'attestazione, del PEI e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno per tutte le 30 ore settimanali. In via cautelare era stata chiesta l'assegnazione provvisoria della copertura integrale. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare con decreto monocratico, l'amministrazione ha richiesto ulteriori 12 ore e ha riformulato il PEI, portando la copertura a 30 ore. La parte ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito del provvedimento cautelare, l'amministrazione ha assegnato le ulteriori 12 ore, assicurando la copertura delle 30 ore settimanali, e ha riformulato il PEI. Il Collegio ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato l'amministrazione al pagamento di 1.500 euro oltre accessori. Secondo il TAR, se il ricorso fosse stato deciso nel merito sarebbe stato accolto: il PEI presentava infatti una contraddizione interna tra la descrizione della gravità e del fabbisogno assistenziale del minore e l'assegnazione di sole 18 ore, priva di motivazione. La successiva annotazione del nuovo PEI, secondo cui l'assegnazione delle 30 ore era avvenuta a seguito del provvedimento cautelare, confermava che l'amministrazione non aveva autonomamente garantito l'effettività del diritto all'inclusione scolastica. Il TAR ha inoltre richiamato criticamente la prassi amministrativa che induce le famiglie a ricorrere al giudice per ottenere il numero di ore necessario, con costi economici e un effetto discriminatorio a danno degli alunni disabili privi delle risorse per agire in giudizio.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La qualificazione della disabilità in situazione di gravità costituisce il presupposto fattuale della particolare esigenza di sostegno scolastico del minore.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base normativa del decreto monocratico con cui è stata accolta l'istanza cautelare ed è stato sollecitato il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il PEI riconosce una situazione di disabilità grave e documenta la necessità della presenza costante di una figura adulta, l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'orario scolastico deve essere specificamente motivata e coerente con le concrete esigenze dell'alunno; la contraddizione interna tra PEI e ore assegnate rende fondato il ricorso contro l'assegnazione ridotta.
- L'assegnazione delle ore di sostegno deve essere il risultato di una valutazione amministrativa autonoma delle concrete esigenze inclusive dell'alunno e non può essere effettuata soltanto in esecuzione di un provvedimento giudiziale cautelare.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione assegna le ore di sostegno richieste e riformula il PEI, viene meno l'interesse alla decisione di merito; il giudice può tuttavia regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia.
- La prassi amministrativa che subordina di fatto l'effettiva assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla proposizione di un ricorso può determinare un aggravio del contenzioso, costi pubblici e un effetto discriminatorio tra famiglie in grado e non in grado di sostenere l'accesso alla tutela giurisdizionale.
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