Sentenza del 16/02/2017 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Avviso di intimazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’intimazione di pagamento non debba necessariamente essere sottoscritta dall’Agente della riscossione, poiché il modello ministeriale dell’atto non prevede la sottoscrizione. Pertanto, la mancata firma non determina, di per sé, l’invalidità dell’intimazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’invalidità dell’intimazione di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte dell’Agente della riscossione, ritenendo che tale omissione incidesse sulla validità dell’atto.
Norme richiamate
Art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina dell’intimazione di pagamento non impone necessariamente la sottoscrizione dell’Agente della riscossione quando l’atto è formato secondo il modello ministeriale previsto.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15858/2005
La mancata sottoscrizione dell’atto di riscossione non comporta automaticamente la sua invalidità, soprattutto quando il contenuto consente di individuare l’autorità emanante e la pretesa azionata.
Massime di principio
- La mancata firma dell’Agente della riscossione non rende automaticamente nullo o annullabile un avviso di intimazione, se il modello ministeriale applicabile non richiede la sottoscrizione.
- Per valutare la validità dell’atto occorre verificare il modello normativo utilizzato, l’identificabilità dell’ente o dell’agente procedente e la chiarezza della pretesa richiesta.
- Un vizio formale produce conseguenze invalidanti solo quando è espressamente previsto dalla legge oppure quando impedisce al destinatario di comprendere l’atto e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
- La contestazione della sola assenza della sottoscrizione, senza ulteriori vizi dell’intimazione o della procedura di riscossione, normalmente non è sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto.
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