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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Avviso di intimazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’intimazione di pagamento non debba necessariamente essere sottoscritta dall’Agente della riscossione, poiché il modello ministeriale dell’atto non prevede la sottoscrizione. Pertanto, la mancata firma non determina, di per sé, l’invalidità dell’intimazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’invalidità dell’intimazione di pagamento per la mancata sottoscrizione da parte dell’Agente della riscossione, ritenendo che tale omissione incidesse sulla validità dell’atto.

Norme richiamate

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La disciplina dell’intimazione di pagamento non impone necessariamente la sottoscrizione dell’Agente della riscossione quando l’atto è formato secondo il modello ministeriale previsto.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 15858/2005

    La mancata sottoscrizione dell’atto di riscossione non comporta automaticamente la sua invalidità, soprattutto quando il contenuto consente di individuare l’autorità emanante e la pretesa azionata.

Massime di principio

  • La mancata firma dell’Agente della riscossione non rende automaticamente nullo o annullabile un avviso di intimazione, se il modello ministeriale applicabile non richiede la sottoscrizione.
  • Per valutare la validità dell’atto occorre verificare il modello normativo utilizzato, l’identificabilità dell’ente o dell’agente procedente e la chiarezza della pretesa richiesta.
  • Un vizio formale produce conseguenze invalidanti solo quando è espressamente previsto dalla legge oppure quando impedisce al destinatario di comprendere l’atto e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
  • La contestazione della sola assenza della sottoscrizione, senza ulteriori vizi dell’intimazione o della procedura di riscossione, normalmente non è sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto.

Testo integrale

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