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Circolare

Circolare numero 138 del 06-11-2014

Premessa Beneficiari del Reddito di Attivazione e durata del medesimo Importo del reddito di attivazione ed effetti previdenziali Adempimenti delle parti in ordine all’individuazione dei destinatari Decorrenza del RA e modalità di erogazione Casi di esclusione e decadenza dal reddito di attivazione Provvista finanziaria, Monitoraggio e Rendicontazione Trattamento dei dati personali Responsabilità delle parti e contenzioso Durata della Convenzione Specifiche tecniche Regime fiscale Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione tra INPS e Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione del Reddito di Attivazione (RA), sussidio provinciale integrativo delle indennità statali ASpI e MiniASpI. Vengono definiti beneficiari, requisiti, durata, importi, modalità operative di individuazione ed erogazione, casi di esclusione e decadenza, obblighi di provvista finanziaria e rendicontazione, trattamento dei dati, profili di responsabilità, durata della convenzione, regole tecniche di lavorazione e disciplina fiscale e contabile.

Convenzione INPS-Provincia Autonoma di Trento per il Reddito di Attivazione

Convenzione INPS - Provincia Autonoma di Trento per il Reddito di Attivazione

La circolare illustra la disciplina operativa del Reddito di Attivazione (RA), sussidio provinciale istituito dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito delle funzioni delegate in materia di ammortizzatori sociali. La misura integra le indennità statali di disoccupazione ASpI e MiniASpI e viene gestita tramite convenzione tra INPS e PAT, con regole specifiche su beneficiari, importi, pagamenti, controlli, copertura finanziaria, responsabilità e profili fiscali e contabili.

Quadro normativo e convenzionale

La convenzione è stata approvata con determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014 e sottoscritta il 30 settembre 2014 dal Direttore della sede regionale INPS per il Trentino-Alto Adige, in forza della delega conferita. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2016 e disciplina non solo l’erogazione del sussidio, ma anche:

  • le modalità e i termini di concessione;
  • le comunicazioni con l’utenza;
  • la provvista finanziaria;
  • gli oneri per il servizio reso da INPS;
  • il monitoraggio e la rendicontazione;
  • il trattamento dei dati personali;
  • le responsabilità delle parti anche in caso di contenzioso.

Beneficiari del Reddito di Attivazione

L’articolo 2 della convenzione riserva la prestazione a soggetti individuati esclusivamente secondo criteri stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento. Le categorie ammesse sono tre.

Lavoratori di almeno 55 anni

Il RA spetta ai lavoratori con età pari o superiore a 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro, purché:

  • abbiano beneficiato dell’ASpI e abbiano esaurito il relativo periodo massimo di tutela dopo il 31 agosto 2014;
  • siano in stato di disoccupazione, iscritti a un Centro per l’Impiego del Trentino e abbiano sottoscritto il Patto di servizio e il Piano di azione individuale, salvi i casi di esclusione;
  • siano residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Per tale categoria, la durata massima è:

  • 4 mensilità se la cessazione involontaria è avvenuta entro il 31 dicembre 2014;
  • 2 mensilità se la cessazione è avvenuta nel 2015.

Per gli eventi di cessazione involontaria dal 1° gennaio 2016 il RA non è riconosciuto.

Lavoratori con età inferiore a 50 anni

Il sussidio è previsto anche per i lavoratori con età inferiore a 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se:

  • hanno beneficiato dell’ASpI e hanno esaurito il periodo massimo di tutela dopo il 31 dicembre 2014;
  • sono disoccupati, iscritti a un Centro per l’Impiego del Trentino e hanno sottoscritto Patto di servizio e Piano di azione individuale, salvi i casi di esclusione;
  • sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La durata massima del beneficio è:

  • 2 mensilità se la cessazione involontaria è avvenuta entro il 31 dicembre 2014;
  • 1 mensilità se la cessazione è avvenuta nel 2015.

Anche per questa categoria, gli eventi di cessazione involontaria dal 1° gennaio 2016 non danno diritto al RA.

Lavoratori che hanno fruito della MiniASpI

Il RA spetta infine ai lavoratori che:

  • hanno beneficiato della MiniASpI per almeno 2 mesi e hanno esaurito il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI dopo il 31 agosto 2014;
  • sono disoccupati, iscritti a un Centro per l’Impiego del Trentino e hanno sottoscritto Patto di servizio e Piano di azione individuale, salvi i casi di esclusione;
  • sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

In questo caso la durata del beneficio coincide con il periodo di godimento della MiniASpI, comunque entro il limite massimo di 3 mensilità.

L’individuazione dei beneficiari compete alla Provincia Autonoma, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dall’INPS.

Importo del sussidio ed effetti previdenziali

Ai sensi dell’articolo 3, l’importo giornaliero del RA corrisponde, a seconda dei casi, all’indennità giornaliera di disoccupazione ASpI oppure MiniASpI percepita nell’ultimo mese.

L’importo mensile viene determinato automaticamente moltiplicando l’importo giornaliero per 30, indipendentemente dal numero di giorni effettivi del mese solare di riferimento.

La circolare precisa che il RA non produce effetti previdenziali:

  • i periodi di fruizione non sono coperti da contribuzione figurativa;
  • tali periodi non sono utili al riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali previste dalla normativa nazionale.

Flussi informativi, individuazione dei destinatari e decorrenza del pagamento

L’INPS mette a disposizione della PAT, con cadenza mensile, nella Banca Dati Percettori e nella sezione dedicata all’ambito territoriale di competenza, i dati necessari per il calcolo del RA relativi a chi ha terminato il periodo massimo di tutela ASpI e MiniASpI.

Le regole di scambio dei dati sono demandate all’Allegato Tecnico alla convenzione. La Provincia, dal canto suo, deve trasmettere a INPS le informazioni necessarie al pagamento mediante file XML, secondo il tracciato allegato e reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione Sistema Informativo Percettori, link "Invio richieste di pagamento sussidi".

Attraverso il medesimo link la PAT può anche estrarre l’elenco dei potenziali beneficiari del RA sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi INPS. L’elenco può riguardare i soggetti con termine di godimento ASpI o MiniASpI compreso in uno specifico intervallo temporale ed è scaricabile in formato Excel o XML.

La Provincia è l’unica responsabile della completezza e correttezza dell’elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

Il pagamento del RA avviene da parte dell’INPS secondo le modalità previste per le prestazioni ASpI e MiniASpI, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile. L’Istituto eroga l’importo con cadenza mensile, all’inizio del mese successivo a quello di spettanza, previa verifica dell’accreditamento e della capienza della provvista finanziaria.

Eventuali ritardi derivanti dall’incapienza della provvista non sono imputabili all’INPS. Inoltre, qualora il soggetto individuato dalla PAT non avesse diritto alla prestazione, l’Istituto non ne risponde e le somme eventualmente erogate dovranno essere recuperate dalla Provincia.

Casi di esclusione e decadenza

La convenzione prevede alcune ipotesi di esclusione dalla prestazione. Il RA non è concesso:

  • ai beneficiari di indennità ASpI percepite in forma anticipata ai sensi dell’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012;
  • ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.

L’articolo 5 disciplina inoltre le ipotesi di decadenza dal beneficio. Il beneficiario decade dal RA in caso di:

  • rioccupazione;
  • rifiuto di partecipare a iniziative di politica attiva senza giustificato motivo;
  • mancata regolare partecipazione alle medesime iniziative;
  • mancata accettazione di offerte di lavoro congruo;
  • ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

La Provincia Autonoma, anche tramite i Centri per l’Impiego e sulla base delle informazioni nei propri sistemi informativi, accerta le cause di decadenza e comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento, esclusivamente via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.trento@postacert.INPS.gov.it, l’elenco dei nominativi interessati, indicando come oggetto "decadenza RA". La decadenza ha effetto dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.

Il RA non viene inoltre corrisposto se il soggetto risulta titolare di trattamenti pensionistici al momento del primo pagamento.

Provvista finanziaria, costi di gestione e monitoraggio

Per consentire l’erogazione della prestazione, la Provincia Autonoma di Trento deve accreditare preventivamente presso INPS la provvista finanziaria necessaria, sulla contabilità speciale accesa presso la tesoreria della Direzione provinciale INPS di Trento presso Banca d’Italia, con IBAN IT94E0100003245211200001248.

La Provincia riconosce a INPS, a titolo di rimborso dei costi derivanti dall’attività di erogazione, l’importo di € 0,53 per ciascuna erogazione mensile effettuata in favore di ogni beneficiario.

Il pagamento è effettuato nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratto il costo gestionale, senza alcuna anticipazione a carico di INPS.

Per verificare la tenuta finanziaria della convenzione e consentire l’eventuale reintegrazione della provvista, INPS rende disponibili, nella Banca Dati Percettori e nella sezione dedicata alla PAT, i prospetti di monitoraggio con dati riepilogativi e di dettaglio dell’erogazione e dei costi di gestione. La verifica della capienza finanziaria è affidata agli operatori autorizzati della Sede Regionale, che procedono alla validazione dei file contenenti le richieste di pagamento.

Le somme trasferite dalla PAT e non utilizzate sono restituite mediante riaccredito. Il medesimo meccanismo opera anche in caso di recesso anticipato. La rendicontazione dell’attività è demandata al Direttore Generale delegato con la citata determinazione.

Trattamento dei dati personali e responsabilità

INPS e PAT si impegnano a rispettare le disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.

Sul piano delle responsabilità:

  • INPS non risponde di ritardi nella provvista da parte della Provincia;
  • INPS non risponde di pagamenti indebiti causati da errate comunicazioni della PAT;
  • il recupero delle somme indebitamente erogate spetta direttamente alla Provincia;
  • la Provincia provvede anche al recupero delle somme pagate in caso di decadenza dal beneficio;
  • eventuali ricorsi sono di competenza esclusiva della PAT;
  • per le controversie giudiziarie la Provincia è l’unico soggetto legittimato passivo;
  • la PAT si impegna a rifondere a INPS eventuali spese riconducibili alla convenzione anche se maturate dopo la sua scadenza.

Durata della convenzione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. INPS può comunque completare i pagamenti relativi ai nominativi pervenuti entro tale termine anche successivamente alla scadenza.

INPS e PAT possono recedere in qualsiasi momento durante la vigenza della convenzione tramite comunicazione PEC. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione.

Specifiche tecniche di lavorazione

Per il pagamento del RA non è prevista domanda da parte dell’interessato. La fase di pagamento avviene tramite la procedura informatica DS WEB.

Le richieste di pagamento trasmesse dalla PAT in formato XML sono consultabili nell’area intranet "Prestazioni a sostegno del reddito", al link "Richieste di pagamento sussidi pervenute via web da Regioni e Province Autonome". La procedura prevede:

  • una fase iniziale di validazione dei file da parte degli operatori regionali autorizzati;
  • la consultazione delle richieste non ancora validate e la verifica della capienza finanziaria;
  • la successiva validazione dei file e la messa a disposizione per le ulteriori lavorazioni;
  • la consultazione delle richieste validate e l’eventuale acquisizione in DsWeb tramite il link "Acquisizione richieste sussidi in DsWeb".

Le richieste sono acquisite in DsWeb come domande di tipo "E – sussidi". I codici di indennità indicati sono:

  • RATA, per il pagamento mensile del Reddito di Attivazione ASpI Provincia Autonoma di Trento;
  • RATM, per il pagamento mensile del Reddito di Attivazione MiniASpI Provincia Autonoma di Trento.

Sono inoltre indicati:

  • Regione 05, corrispondente al Trentino Alto Adige;
  • anno pagamento 14, per l’anno 2014 di avvio del pagamento.

Per il pagamento si devono utilizzare i servizi di "Pagamento Interventi per l’occupazione".

La convenzione stabilisce che il RA non deve essere corrisposto a favore di soggetti che percepiscono altre prestazioni a sostegno del reddito. Di conseguenza, la procedura non consente l’acquisizione in pagamento di richieste riferite a beneficiari con altre domande "aperte" o con prestazioni di disoccupazione non agricola erogate in periodi anche solo parzialmente sovrapposti. Per ciascun potenziale beneficiario è consultabile il Fascicolo del soggetto, al fine di verificare compiutamente la posizione lavorativa.

In presenza di prestazioni non compatibili, gli operatori non devono procedere al pagamento e devono informare tempestivamente la Sede regionale, la Sede provinciale e la Provincia Autonoma.

Regime fiscale

L’indennità è qualificata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, come reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati. Ne deriva l’assoggettamento a tassazione corrente ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973, con applicazione delle aliquote previste dall’art. 11 del TUIR e delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione Unica. L’importo riconosciuto a INPS dalla Provincia Autonoma di Trento, in base ai criteri della convenzione, è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 1, del DPR n. 633/1972.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione del RA, finalizzato all’integrazione delle indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI, vengono istituiti specifici conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti, con evidenza contabile GPZ.

L’accreditamento preventivo della provvista da parte della PAT va imputato in AVERE del nuovo conto GPZ10196.

La procedura di liquidazione delle prestazioni genera, sulla contabilità di Sede, la scrittura:

  • GPZ35196 a GPZ11196;
  • a GPZ27009 per la rilevazione di eventuali ritenute erariali.

Successivamente viene generato il mandato di pagamento accentrato sulla contabilità di Direzione generale e chiuso il debito sulla contabilità di Sede a seguito del pagamento ai beneficiari.

Sulla contabilità della Sede provinciale di Trento, nel medesimo biglietto contabile tipo "PN", si rileva l’addebitamento alla PAT della prestazione erogata per suo conto con:

  • DARE del nuovo conto GPZ00196;
  • AVERE del conto GPZ25196.

I saldi dei conti GPZ25196 e GPZ35196 devono concordare costantemente.

La Sede provvede poi manualmente ad assumere il credito e ad addebitare alla Provincia gli oneri per le prestazioni e il rimborso spese di gestione mediante:

  • GPZ10196 a GPZ00196;
  • a GPZ24150 per il rimborso degli oneri di gestione.

Il conto GPZ00196 deve corrispondere all’onere per le prestazioni erogate. La Sede deve inoltre verificare, tramite il saldo del conto GPZ10196, la congruità della provvista ricevuta, che deve coprire anche il rimborso dei costi di gestione.

Le somme non riscosse dai beneficiari, risultanti dal flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, vanno rilevate sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, movimentabile solo tramite procedura automatizzata. La chiusura del conto d’interferenza sulla Sede provinciale avviene in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio 03135 – Somme non riscosse dai beneficiari – Reddito di Attivazione (Convenzione INPS-PAT, d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28).

La circolare rinvia infine all’allegato n. 2 per le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Finalità e quadro convenzionale

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito il Reddito di Attivazione nell’ambito delle funzioni delegate in materia di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, con finalità di integrazione del sistema degli ammortizzatori sociali provinciale. La convenzione con INPS, approvata con determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014 e sottoscritta il 30 settembre 2014, disciplina modalità, termini, comunicazioni, provvista finanziaria, monitoraggio, rendicontazione, trattamento dei dati e responsabilità.

Beneficiari, requisiti e durata

Il RA è riconosciuto esclusivamente a categorie di lavoratori individuate dalla Provincia Autonoma: lavoratori di almeno 55 anni, lavoratori sotto i 50 anni e lavoratori che hanno fruito della MiniASpI per almeno due mesi. In tutti i casi sono richiesti stato di disoccupazione, iscrizione a un Centro per l’Impiego del Trentino, sottoscrizione del Patto di servizio e del Piano di azione individuale, residenza nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché il previo esaurimento del periodo massimo di tutela ASpI/MiniASpI secondo le condizioni previste. La durata varia in base alla categoria e all’anno della cessazione involontaria, con esclusione degli eventi dal 1° gennaio 2016 per le prime due categorie; per MiniASpI il beneficio dura quanto l’indennità percepita, entro il limite massimo di 3 mensilità.

Importo e natura previdenziale

L’importo giornaliero del RA corrisponde all’indennità giornaliera di ASpI o MiniASpI percepita nell’ultimo mese; l’importo mensile è calcolato automaticamente moltiplicando l’importo giornaliero per 30, a prescindere dai giorni effettivi del mese. Il sussidio non produce effetti previdenziali: i periodi di fruizione non sono coperti da contribuzione figurativa e non sono utili ai fini del diritto a prestazioni previdenziali nazionali.

Individuazione dei beneficiari e flussi informativi

INPS mette a disposizione della PAT, con cadenza mensile, i dati utili al calcolo del RA nella Banca Dati Percettori; le regole di scambio sono demandate all’Allegato Tecnico. La Provincia trasmette a INPS le informazioni per il pagamento tramite file XML secondo il tracciato allegato e reperibile nell’area informatica dedicata. La PAT può inoltre estrarre l’elenco dei potenziali beneficiari in formato Excel o XML. La completezza e correttezza dell’elenco dei beneficiari e dei relativi dati restano a carico della Provincia.

Decorrenza, pagamento e incompatibilità

Il RA è pagato da INPS secondo le modalità delle prestazioni ASpI/MiniASpI, dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile, con erogazione mensile all’inizio del mese successivo a quello di spettanza, subordinatamente alla capienza della provvista finanziaria. Il pagamento non viene effettuato in presenza di titolarità di trattamenti pensionistici al primo pagamento e non è dovuto ai percettori di indennità ASpI anticipate, né ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.

Decadenza, controlli e responsabilità

La decadenza dal RA opera in caso di rioccupazione, rifiuto o mancata partecipazione ingiustificata ad iniziative di politica attiva, mancata accettazione di offerte di lavoro congruo o altre cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale. La Provincia accerta le cause di decadenza e le comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento via PEC, con efficacia dal mese successivo alla ricezione. INPS non risponde di ritardi della PAT nell’accreditamento della provvista, né di indebiti pagamenti derivanti da comunicazioni errate della Provincia, che resta responsabile anche dei recuperi e degli eventuali contenziosi.

Provvista finanziaria, costi e monitoraggio

La PAT deve versare preventivamente la provvista su apposita contabilità speciale presso la Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Trento. È previsto un rimborso costi di € 0,53 per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni beneficiario. INPS rende disponibili prospetti di monitoraggio per consentire il controllo della tenuta finanziaria e l’eventuale reintegro della provvista; le somme non utilizzate e quelle restituibili in caso di recesso anticipato sono riaccreditate alla Provincia.

Aspetti tecnici, fiscali e contabili

Per il pagamento non è richiesta domanda dell’interessato: si utilizza la procedura DS WEB e le richieste pervenute via XML sono validate dagli operatori autorizzati. Sono indicati i codici indennità RATA e RATM, il riferimento territoriale Regione 05 e l’anno pagamento 14 per l’avvio nel 2014. Fiscalmente il RA è reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, soggetto a tassazione corrente e con rilascio della Certificazione Unica; il corrispettivo alla Provincia è esente IVA. La circolare istituisce inoltre i conti necessari per la rilevazione contabile degli oneri, della provvista, dei rimborsi e dei riaccrediti.

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