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Circolare

Circolare numero 137 del 05-11-2014

A decorrere dal primo luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il nuovo incentivo per le assunzioni in agricoltura di lavoratori tra 18 e 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Definisce soggetti e contratti agevolabili, misura e durata del beneficio, condizioni di accesso per il datore di lavoro, regole di coordinamento con altri incentivi e requisiti di incremento occupazionale netto. Indica inoltre la procedura telematica per la domanda, disponibile dal 10 novembre 2014, e il codice di autorizzazione attribuito ai soggetti ammessi.

Incentivo per assunzioni di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 D.L. 91/2014

Incentivo per assunzioni di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 D.L. 91/2014

La circolare illustra il nuovo incentivo introdotto per favorire le assunzioni in agricoltura di giovani tra 18 e 35 anni che si trovino in particolari condizioni di svantaggio. Il documento definisce con precisione i destinatari, i rapporti di lavoro agevolabili, l'entità del beneficio, i requisiti del datore di lavoro, le regole di coordinamento con altri sgravi e la procedura telematica di accesso.

Ambito soggettivo e periodo di applicazione

L'incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 di lavoratori che, al momento dell'assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 35 anni. I destinatari devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La circolare precisa che, per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, rientrano nella nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" anche coloro che non abbiano svolto attività lavorativa nel semestre precedente l'assunzione, nonché quelli che, pur avendo lavorato nel semestre, abbiano totalizzato meno di 100 giornate nei 12 mesi antecedenti.

Rapporti di lavoro incentivati

Il beneficio spetta sia per le assunzioni a tempo determinato sia per quelle a tempo indeterminato, anche part-time. Per i contratti a tempo determinato sono richiesti tre requisiti essenziali:

  • durata almeno triennale;
  • garanzia di un periodo minimo di occupazione pari a 102 giornate annue;
  • forma scritta.

L'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1° luglio 2014, ma solo se l'operazione soddisfa anche il requisito dell'incremento occupazionale netto. In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato ai fini della somministrazione, il beneficio spetta all'agenzia.

Misura, durata e modalità di fruizione

L'agevolazione è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali e ha durata complessiva di 18 mesi. Per le assunzioni a tempo indeterminato il beneficio viene corrisposto in un'unica soluzione dopo 18 mesi dalla data di assunzione; per i contratti a tempo determinato è erogato in tre tranche di sei mensilità, rispettivamente dopo il primo, il secondo e il terzo anno di assunzione.

L'INPS riconosce il beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate. La fruizione avviene esclusivamente mediante compensazione con i contributi dovuti. Il limite annuale per ciascun lavoratore è fissato in:

  • 3.000 euro per i lavoratori a tempo determinato;
  • 5.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato.

Per il rapporto a tempo parziale l'importo va ridotto proporzionalmente.

Requisiti del datore di lavoro

L'accesso al beneficio è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, della regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, con riferimento a:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

È inoltre necessario il rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012.

Coordinamento con altri incentivi

Dal momento in cui è possibile presentare la domanda per il nuovo incentivo, non si applica più, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, l'incentivo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 76/2013. La circolare indica che la data di presentazione delle istanze per il nuovo beneficio è il 10 novembre 2014; di conseguenza, sono considerate valide ai fini della valutazione solo le domande per il precedente incentivo pervenute prima di tale data.

Il nuovo incentivo è cumulabile con le eventuali agevolazioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, ove ne ricorrano i presupposti.

Incremento occupazionale netto

Per accedere al beneficio l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, da valutare in concreto per ciascuna assunzione agevolata. Il controllo si basa sulla differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e quelle dell'anno precedente.

La verifica deve rispettare l'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, secondo cui l'incentivo spetta se l'assunzione comporta un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il beneficio resta applicabile anche se l'incremento non si verifica per cause non imputabili al datore di lavoro, e precisamente per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Poiché la norma comunitaria fa riferimento all'"impresa", la circolare richiama il criterio dell'"impresa unica". La base di computo comprende i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escluso il lavoro accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori somministrati nell'ambito di rapporti a tempo determinato con l'agenzia. Il lavoratore assunto o utilizzato in sostituzione di un assente non va computato, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Domanda di ammissione e procedura telematica

Per ottenere l'incentivo occorre presentare all'INPS un'apposita istanza. La domanda può essere inviata dal 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica, attraverso il modello di comunicazione "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)" disponibile nel "Cassetto previdenziale aziende agricole", sezione "Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione".

La stessa procedura consente di consultare l'esito dell'istruttoria, che viene riportato nel campo "Note comunicazione" dall'operatore incaricato della verifica dei requisiti. Alle aziende ammesse viene attribuito il codice di autorizzazione A3, consultabile nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

La circolare rinvia a un successivo messaggio per le modalità di fruizione del beneficio e per le istruzioni operative destinate alle sedi territoriali.

Punti principali

Soggetti per i quali spetta l'incentivo

L'agevolazione decorre dal 1° luglio 2014 e riguarda i lavoratori agricoli di età compresa tra 18 e 35 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Sono considerate valide le assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015. Per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, sono considerati "svantaggiati" anche coloro che non hanno lavorato nel semestre precedente l'assunzione o che, pur avendo lavorato, abbiano totalizzato meno di 100 giornate nei 12 mesi antecedenti.

Rapporti incentivati, misura e durata

L'incentivo spetta per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, anche part-time. Nei contratti a tempo determinato sono richiesti durata almeno triennale, occupazione minima di 102 giornate annue e forma scritta. Il beneficio è riconoscibile anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati prima del 1° luglio 2014, se è rispettato l'incremento occupazionale netto. In caso di somministrazione a tempo indeterminato il beneficio spetta all'agenzia. L'importo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per 18 mesi; per gli OTI è erogato in un'unica soluzione dopo 18 mesi, per gli OTD in tre quote annuali da sei mensilità ciascuna. Sono previsti tetti annuali di 3.000 euro per OTD e 5.000 euro per OTI, ridotti proporzionalmente per il part-time. La concessione avviene in ordine cronologico e fino a esaurimento fondi, con fruizione mediante compensazione contributiva.

Condizioni di accesso del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve essere in regola con i requisiti di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, quindi con gli obblighi contributivi, le norme a tutela delle condizioni di lavoro e i contratti collettivi applicabili, e deve rispettare i principi dell'art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.

Coordinamento con altri incentivi

Dal momento in cui è possibile presentare domanda per il nuovo incentivo, non si applica più per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato l'incentivo di cui all'art. 1 del D.L. 76/2013. Ai fini della valutazione sono considerate valide solo le domande per tale precedente incentivo pervenute prima del 10 novembre 2014. L'agevolazione è cumulabile con eventuali altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente, se ne ricorrono i presupposti.

Incremento occupazionale netto

Per accedere al beneficio è necessario che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto, da verificare in concreto per ciascun rapporto, confrontando le giornate lavorate negli anni successivi con quelle dell'anno precedente all'assunzione. La verifica va effettuata secondo l'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014 e tenendo conto del criterio di "impresa unica". Non impediscono il riconoscimento del beneficio le diminuzioni occupazionali dovute a dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Nella base di computo rientrano lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche somministrati, mentre è escluso il lavoro accessorio; il lavoratore sostituito si computa, non quello assunto in sostituzione.

Domanda di ammissione e istruzioni operative

Per ottenere l'incentivo occorre presentare istanza specifica all'INPS a partire dal 10 novembre 2014, esclusivamente in via telematica tramite il modello di comunicazione "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)" nel Cassetto previdenziale aziende agricole, sezione "Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione". L'esito sarà consultabile nella stessa funzionalità, nel campo "Note comunicazione". Alle aziende ammesse viene attribuito il codice di autorizzazione A3, visibile nella sezione "Dati Azienda" del Cassetto previdenziale. Le modalità di fruizione del beneficio e le istruzioni alle sedi territoriali saranno oggetto di successivo messaggio.

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