Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2778/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1600/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. Il giudicato ha riconosciuto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in € 3.953,81, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Dedotta la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse contestato l’inadempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare quanto dovuto secondo il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale inutile decorso del termine e previa richiesta della ricorrente, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e imponendo la trasmissione di una relazione al TAR. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute costituiscono già interessi e opera il divieto di anatocismo. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    va rigettata la domanda di condanna ex art. 114, c. 4, lett. e) d.lgs. n. 104/2010, in ragione del fatto che le somme dovute costituiscono già interessi (v. art. 1283 c.c. e il divieto di anatocismo);

    La penalità di mora è stata negata perché, nel caso concreto, le somme dovute consistono già in interessi e un’ulteriore maggiorazione determinerebbe anatocismo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);

    L’avvio dell’ottemperanza è giustificato dall’avvenuta notificazione del titolo, dal suo passaggio in giudicato e dal decorso del termine di legge assegnato all’amministrazione per provvedere.

  • art. 1283 c.c.

    va rigettata la domanda di condanna ex art. 114, c. 4, lett. e) d.lgs. n. 104/2010, in ragione del fatto che le somme dovute costituiscono già interessi (v. art. 1283 c.c. e il divieto di anatocismo);

    Il divieto di anatocismo impedisce di aggiungere la penalità richiesta quando le somme dovute in esecuzione del giudicato sono già interessi.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale di condanna al pagamento è stato ritualmente notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento, con operatività subordinata alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza non può essere riconosciuta quando le somme dovute sono già costituite da interessi, se ciò comporterebbe anatocismo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.