Sentenza del 15/11/2016 n. 5921 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Plusvalenza da cessione immobili - Interposizione fittizia - Contribuente interposto - Mancata percezione del reddito - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF di una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile nell'ambito di un'interposizione fittizia. Il contribuente risultava formalmente coinvolto nell'operazione, ma non aveva realizzato né percepito la plusvalenza, poiché l'operazione era stata sostanzialmente orchestrata e beneficiata da un altro soggetto. Il ricorrente contestava quindi la legittimità della tassazione fondata sul solo dato formale, in assenza di un effettivo arricchimento personale.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta non fondata nei confronti del contribuente interposto. In caso di interposizione fittizia, la plusvalenza non può essere imputata automaticamente al soggetto che figura formalmente nell'operazione se questi non l'ha realizzata né percepita. Non è sufficiente che il contribuente sia stato utilizzato o aggirato da un altro soggetto, che è l'unico ad avere tratto profitto dall'acquisto e dalla successiva vendita dell'immobile.
Norme richiamate
IRPEF – disciplina delle plusvalenze immobiliari
La tassazione della plusvalenza presuppone che il reddito sia effettivamente realizzato dal soggetto al quale viene imputato. Il mero coinvolgimento formale nell'operazione non è sufficiente in assenza di percezione del beneficio economico.
Principio di effettività e imputazione personale del reddito
Il reddito deve essere attribuito al soggetto che lo ha realmente prodotto o conseguito. In presenza di interposizione fittizia, non è legittimo tassare l'interposto che non abbia ottenuto alcun vantaggio economico.
Massime di principio
- La tassazione di una plusvalenza immobiliare richiede, in linea generale, l'effettiva realizzazione del reddito e la sua riferibilità economica al contribuente.
- Il soggetto formalmente indicato negli atti non può essere tassato automaticamente se dimostra di non avere disposto dell'immobile, incassato il corrispettivo o beneficiato della plusvalenza.
- In caso di interposizione, occorre distinguere tra titolarità apparente e disponibilità economica effettiva dell'operazione; il reddito dovrebbe essere imputato al soggetto che ne ha tratto il beneficio.
- La mancata percezione del reddito è un elemento decisivo, ma deve essere adeguatamente provata mediante documentazione e altri elementi oggettivi.
- Il principio non esclude la tassazione del reddito, ma impedisce di imputarlo al contribuente interposto quando l'effettivo beneficiario sia un altro soggetto.
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