Cassazione Penale, Sentenza n. 09192/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti: l'imputato era stato condannato per tentata concussione (artt. 56, 317 c.p.), mentre, secondo la difesa, in assenza di una costrizione reale della volontà del privato, i fatti dovevano essere ricondotti al tentativo del reato previsto dagli artt. 56 e 319‑quater c.p. (induizione indebita). La censura si fondava sulla tesi che, al momento della proposta iniziale, non vi fosse minaccia né elemento coartante e che l'apparente acquiescenza dell'imprenditore fosse simulata nell'ambito di un'azione coordinata con gli inquirenti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344‑bis, comma 2, c.p.p., per il superamento del termine di durata massima del giudizio di cassazione (decorso dell'anno previsto) e avendo accertato l'ammissibilità del ricorso. Sul punto sostanziale di diritto (concussione vs induzione indebita) la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la censura del ricorrente, ma il processo è stato comunque dichiarato improcedibile per ragioni temporali. In conseguenza di ciò, la questione civile (condanna al risarcimento già pronunziata in sede penale) è stata devoluta alla Sezione civile competente della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 578, comma 1‑bis, c.p.p., per la prosecuzione senza soluzione di continuità facendo valere le prove raccolte nel processo penale
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo: il processo è configurato in forma tentata quando l'evento non si verifica per cause esterne, rafforzando la possibilità di perseguire tentativi anche per reati plurisoggettivi come l'induizione
art. 317 cod. pen.
Norma sulla concussione: richiede una condizione di costrizione della volontà dell'extraneus, solitamente attraverso minaccia (elemento distintivo rispetto all'induzione)
art. 319‑quater cod. pen.
Norma sull'induzione indebita a dare o promettere utilità: comporta un'alterazione del processo volitivo del privato tramite persuasione o suggestione ma non annulla completamente la sua autonomia decisionale; può sussistere anche in forma tentata
art. 344‑bis cod. proc. pen.
Prevede che la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine previsto (di regola un anno, con specifiche proroghe/estensioni) determina l'improcedibilità dell'azione penale; il termine decorre in relazione ai tempi di deposito della motivazione della sentenza impugnata
art. 544 cod. proc. pen.
Rilevante ai fini del computo dei termini di impugnazione e del decorso dei termini per il deposito della motivazione cui si collega la decorrenza del termine di cui all'art. 344‑bis
art. 161‑bis cod. pen.
Introduzione di norme sulla prescrizione nei gradi di impugnazione: nelle fattispecie contemplate dalla legge n. 134/2021 la prescrizione non può maturare durante il giudizio di impugnazione
legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 2, commi rilevanti)
Ha introdotto regole temporali (applicazione solo per reati commessi dal 1/1/2020) e modifiche al regime dei termini processuali in Cassazione; ha previsto anche la disciplina sulla estensione temporale del termine in casi particolari
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. b) e altre modifiche)
Ha modificato disposizioni processuali (tra cui art. 578 c.p.p.) con effetti sulla devoluzione delle questioni civili alla sede civile in caso di improcedibilità o impugnazioni limitate agli effetti civili
art. 578, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Regola la devoluzione al giudice civile delle questioni civili quando la Corte penale dichiara l'improcedibilità dell'azione penale pur accertando l'ammissibilità dell'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio sugli aspetti civili senza soluzione di continuità
art. 78 cod. proc. pen.
Stabilisce formalità per la costituzione di parte civile; modifiche successive richiedono che la dichiarazione espliciti le ragioni "agli effetti civili" per tutelare l'affidamento del danneggiato in caso di devoluzione al giudice civile
Massime di principio
- Per qualificare concussione vs induzione indebita occorre valutare la presenza di una pressione coartante che annulli o riduca drasticamente l'autonomia decisionale del privato: minacce (anche implicite) o prospettazione di un male ingiusto orientano verso la concussione; persuasione, inganno o suggestione, lasciando margini decisionali, sono più compatibili con l'induzi one indebita
- La forma tentata dell'indu zione indebita è configurabile anche quando il privato simuli adesione: la consumazione richiede un accordo reale e una promessa effettiva; se la promessa è solo apparente, si è nel tentativo
- Nel valutare la sussistenza del reato conta il momento in cui si esercitano pressioni: atti successivi alla proposta originaria (insistenze per ottenere il denaro una volta iniziata l'esecuzione/contabilizzazione) possono integrare atti di coercizione ma devono essere analizzati cronologicamente per la corretta qualificazione
- Dal punto di vista processuale, il mancato rispetto del termine di definizione del giudizio di cassazione previsto dall'art. 344‑bis comporta improcedibilità dell'azione penale: è quindi essenziale per le parti (soprattutto per la difesa e l'accusa) monitorare i termini di deposito della motivazione e chiedere eventuali sospensioni o proroghe quando previste
- Le disposizioni temporali introdotte dalla legge n. 134/2021 e dal d.lgs. n. 150/2022 (applicabili ai reati commessi dal 1/1/2020) possono incidere in modo rilevante sulla prosecuzione dei giudizi d'impugnazione (estensione del termine in taluni casi, irretroattività di alcune conseguenze); gli avvocati devono considerare tali novità nella strategia processuale
- Quando la declaratoria di improcedibilità interviene in presenza di questioni civili già valutate o dedotte, la devoluzione alla sede civile consente la prosecuzione del giudizio sui profili civili senza dover riacquisire integralmente le prove, ma richiede che la costituzione della parte civile sia stata formalmente adeguata "agli effetti civili" (art. 78 c.p.p.)
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