Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.3.2024.

Giustizia amministrativa202503663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario Carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 246/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero a renderla disponibile. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha inoltre esaminato la questione delle spese di lite distratte in favore dei difensori, ritenendo irrilevante l'eventuale mancato pagamento delle stesse ai fini dell'esecuzione richiesta dal beneficiario della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la materiale esecuzione della sentenza e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, essendo stato notificato il titolo esecutivo all'organo competente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo al ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Ha inoltre condannato il Ministero, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti previsti dalla legge, dalla data del passaggio in giudicato sino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, da corrispondere ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e per adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Ha costituito la base per la condanna dell'amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dal d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, decorso il quale può procedersi all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, era ritenuto ampiamente trascorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Consente, secondo la sentenza, il pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Individua i limiti applicabili agli interessi e alla rivalutazione riconosciuti sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione, non risulti ancora materialmente eseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La mancata dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle somme o dell'attribuzione del beneficio riconosciuto dal giudicato giustifica l'ordine di esecuzione, anche quando l'amministrazione non si sia costituita in giudizio.
  • Il beneficiario del giudicato può chiedere l'esecuzione della prestazione principale riconosciuta in suo favore; l'eventuale mancato pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore riguarda un autonomo rapporto processuale e non impedisce l'ottemperanza richiesta dal beneficiario per la prestazione principale.
  • In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti normativi applicabili, con decorrenza dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.