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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17877/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al recupero di ILOR e IRPEF per l'annualità d'imposta 1980, per l'importo dichiarato di euro 4.013,21. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo legittima la pretesa impositiva e adeguatamente motivata la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello, dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese a carico della contribuente. La parte contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma dopo la notifica del ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC non ha depositato il ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; l'Agenzia si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito del ricorso notificato nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata osservanza dell'onere di deposito del ricorso per cassazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., dopo la rituale notificazione alla controparte. Ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito delle censure. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. La Corte ha precisato che, non essendo stato depositato il ricorso, non ricorrevano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione nella cancelleria della Corte entro il termine prescritto comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se la notificazione alla controparte è avvenuta regolarmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso non sia stato depositato, richiamando un precedente di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non è sufficiente: è necessario anche il tempestivo deposito dell'atto in cancelleria, pena l'improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • L'improcedibilità per omesso deposito del ricorso preclude l'esame del merito delle doglianze, indipendentemente dalla costituzione della parte resistente.
  • Quando la definizione del giudizio avviene in rito per improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate a favore della parte resistente.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica se manca il deposito del ricorso notificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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