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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota recante protocollo n. 97/2-1 del 04 Aprile 2022, notificata all'odierno ricorrente in data 05 Aprile 2022, mediante la quale il Generale di Brigata, Comandante della 1^ Brigata Mobile Carabinieri, rigettava il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di GG. 1 di “consegna di rigore” inflittagli dal Comandante del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” in data 1 Febbraio 2022; b) ove occorrer possa, della nota recante protocollo n. 331/16-2021 del 1 Febbraio 2022, notificata in pari data all'odierno ricorrente, a firma del Comandante di Corpo, mediante quale veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di gg. 1 (uno) per la seguente motivazione: “Vicebrigadiere, durante servizio di O.P. in Roma, occasione summit G20, polemizzava con i funzionari di Polizia presenti sul posto circa la durata dell'impiego, contestandone l'operato con toni sarcastici e provocatori, causandone reazioni critiche. La condotta del militare, confliggente con l'esortazione rivoltagli dall'Ufficiale coordinatore del servizio a non intraprendere tale iniziativa, nonché contraria ai doveri del proprio status e aggravata dal grado rivestito, arrecava serio nocumento all'immagine e al prestigio dell'istruzione di appartenenza” - mancanza commessa in Roma il 31 ottobre 2021, nel grado di Vice Brigadiere, in violazione dell'articolo n. 712 c.1, 713 c.3, 716 c. 2 lett. a) e 3 lett.a), 717 729 c.1 lett. a) e b), 732 c.1, c.5 lett. c) ed e) del D.P.R. 90/2010 in relazione all'art. 751 c.1 – lettera a) nr. 1, 3, 22 e 27 del D.P.R. 90/2010; oltre tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del Verbale 23/1 CC del 10.11.2022, notificato all'odierno ricorrente in data 22.11.2022, dal 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, mediante il quale il ricorrente è stato giudicato dalla CO. V.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non idoneo all'avanzamento al grado superiore, “in quanto nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”; oltre tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202201205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di un giorno di consegna di rigore, diniego del ricorso gerarchico e giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di un giorno di consegna di rigore, inflittagli per avere, al termine di un servizio di ordine pubblico relativo al summit G20, rivolto alla dirigente e ai funzionari della Polizia di Stato espressioni ironiche circa la protrazione del servizio, nonostante un invito del proprio superiore a soprassedere. Ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo di avere agito in tono scherzoso e non polemico, di non avere violato ordini, di non avere potuto chiarire nell'immediatezza il senso delle proprie parole e, comunque, di avere ricevuto una sanzione sproporzionata. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo giudizio di non idoneità all'avanzamento, deducendo l'illegittimità derivata dalla sanzione e, autonomamente, eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, erroneità o carenza dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché l'esclusione era fondata sulla sola sanzione disciplinare di corpo di un giorno. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lombardia, la necessità di impugnare anche il quadro di avanzamento e la mancata notifica ai controinteressati.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero e ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto alla competenza, ha ritenuto applicabile il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a., individuando quale elemento decisivo la sede effettiva di servizio del militare al momento della proposizione della domanda, situata a Milano. Ha inoltre ritenuto operante il criterio di connessione per accessorietà di cui all'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., poiché il giudizio di non idoneità all'avanzamento era fondato esclusivamente sulla sanzione disciplinare oggetto del ricorso principale; la causa principale attrae quindi quella accessoria. Non era necessario impugnare il quadro generale di avanzamento, perché la lesione derivava direttamente dal provvedimento individuale di esclusione, né risultavano controinteressati da evocare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la condotta del militare, pur inopportuna, molesta e di dubbio gusto, non presentasse un concreto ed effettivo disvalore tale da giustificare la consegna di rigore. Le espressioni utilizzate erano, considerate in sé, non offensive né irriguardose e potevano essere interpretate come ironica espressione di insoddisfazione per il prolungamento del servizio. Non è stata ravvisata una volontà dolosa o colposa diretta a ledere l'autorità o il prestigio della Polizia di Stato, né un'idoneità concreta ad arrecare serio nocumento all'immagine dell'Arma. Il mancato chiarimento immediato, nonostante i tentativi del superiore del ricorrente, aveva lasciato l'episodio in una sfera di opinabilità incompatibile con l'attribuzione di un oggettivo disvalore disciplinare. La condotta era inoltre episodica e non corroborata da ulteriori elementi probatori. Annullata la sanzione disciplinare, è stato annullato anche, per illegittimità derivata, il giudizio di non idoneità all'avanzamento, fondato esclusivamente su quella sanzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 712 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 716 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 729 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 751 d.P.R. 90/2010

    Richiamato quale norma disciplinare posta a fondamento della contestazione.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio

    Il foro speciale del pubblico impiego si applica quando il rapporto è ancora in corso e radica la competenza presso la sede effettiva di servizio esistente al momento della proposizione della domanda.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Il criterio di connessione per l'impugnazione contestuale di atti presupposti e consequenziali consente alla causa principale di attrarre quella accessoria.

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo

    La competenza territoriale si determina con riferimento alla sede di servizio esistente al momento dell'introduzione del giudizio.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato, tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a., per affermare che, in caso di pluralità di domande connesse per accessorietà, la causa accessoria segue la causa principale.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di connessione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di concentrazione dei procedimenti e di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del simultaneus processus e dell'economia processuale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno della concentrazione e dell'effettività del processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente ancora in servizio, il foro speciale previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. radica la competenza territoriale presso il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede effettiva di servizio del dipendente al momento della proposizione della domanda.
  • Quando il provvedimento consequenziale è fondato esclusivamente sull'esistenza e sugli effetti di un provvedimento presupposto impugnato contestualmente, sussiste una connessione per accessorietà e la causa relativa all'atto principale attrae quella relativa all'atto consequenziale, in funzione della concentrazione dei giudizi.
  • La competenza territoriale non si sposta presso il TAR competente per atti generali o procedure nazionali quando l'impugnazione riguarda direttamente un provvedimento individuale lesivo della posizione del singolo dipendente; gli eventuali effetti riflessi sulla carriera o sulla posizione di altri soggetti non modificano il criterio di competenza.
  • Una condotta disciplinarmente inopportuna, ma costituita da espressioni in sé non offensive né irriguardose, inserite in un episodio isolato e rimasto connotato da obiettiva opinabilità, non giustifica una sanzione disciplinare grave in assenza di elementi concreti che dimostrino il dolo o la colpa dell'interessato e un effettivo pregiudizio per l'autorità o il prestigio dell'istituzione.
  • La mancata possibilità di chiarire nell'immediatezza il significato di espressioni dal contenuto neutro o ambiguo impedisce di attribuire loro un oggettivo disvalore disciplinare, soprattutto quando i superiori abbiano tentato senza successo di ricomporre l'accaduto.
  • L'annullamento del provvedimento disciplinare comporta l'illegittimità derivata del successivo provvedimento di esclusione dall'avanzamento quando quest'ultimo sia fondato esclusivamente sulla sanzione annullata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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