Tribunale, Sentenza T-389/20
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 14 July 2021. — KO v European Commission. — Civil service – Members of the temporary staff – Remuneration – Expatriation allowance – Article 4(1)(a) of Annex VII to the Staff Regulations – Refusal to grant the expatriation allowance – Habitual residence – Period of training. — Case T-389/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un’agente temporanea bulgara contro il diniego dell’indennità di espatrio. Ritiene che, nel quinquennio rilevante, la ricorrente avesse la residenza abituale in Belgio, valorizzando la continuità tra studi, tirocini e attività lavorative a Bruxelles. La Corte chiarisce inoltre che i tirocini successivi agli studi possono essere considerati nel quadro della valutazione complessiva della residenza abituale, anche se non sono assimilabili, di per sé, a lavoro per un’organizzazione internazionale. Il motivo fondato sulla buona amministrazione è anch’esso respinto, poiché l’amministrazione ha applicato correttamente una norma che attribuisce competenze vincolate.
Diniego dell’indennità di espatrio a un’agente temporanea della Commissione: rilevanza del periodo di formazione e della residenza abituale in Belgio nel quinquennio di riferimento.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse legittimamente negato l’indennità di espatrio prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, ritenendo che la ricorrente avesse la propria residenza abituale in Belgio durante il periodo di riferimento, e se, a tal fine, potessero essere considerati i periodi di tirocinio svolti a Bruxelles dopo gli studi.
Principio di diritto
L’indennità di espatrio deve essere concessa solo se, nel periodo di riferimento, il dipendente non ha né la residenza abituale né l’attività professionale principale nello Stato di impiego. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente accertato che la ricorrente aveva stabilito in Belgio il centro abituale e permanente dei propri interessi, sulla base della continuità tra studi, tirocini e successivi impieghi a Bruxelles; di conseguenza, il diniego dell’indennità era legittimo e non sussisteva neppure violazione del dovere di diligenza o del principio di buona amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 21 delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego dell’indennità di espatrio a una agente temporanea della Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da KO, agente temporanea della Commissione europea, contro la decisione del PMO che le aveva negato l’indennità di espatrio prevista dallo Statuto. Il Tribunale esamina soprattutto se, nel periodo di riferimento, la ricorrente avesse la residenza abituale in Belgio e se i due tirocini svolti a Bruxelles potessero incidere su tale valutazione.
Fatti e procedimento
La ricorrente, cittadina bulgara, aveva lasciato la Bulgaria nel 2010 per studiare a Bruges. Dopo gli studi, aveva svolto un primo tirocinio presso la Commissione a Bruxelles, poi due tirocini presso società private, quindi varie attività di lavoro interinale e un contratto da agente contrattuale presso la Commissione, sempre a Bruxelles. Al momento dell’assunzione come agente temporanea dal 1 settembre 2019, aveva dichiarato Bruxelles come luogo di residenza.
Con decisione del 18 ottobre 2019, il PMO le ha negato l’indennità di espatrio; il reclamo amministrativo è stato respinto il 20 marzo 2020. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva anche l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 69 dello Statuto, applicabile in via analogica agli agenti temporanei tramite l’articolo 20 delle condizioni di impiego degli altri agenti, e soprattutto l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei per effetto dell’articolo 21 delle stesse condizioni di impiego. La disposizione subordina l’indennità di espatrio al fatto che, nei cinque anni terminanti sei mesi prima dell’entrata in servizio, l’interessato non abbia abitualmente risieduto né svolto la principale attività professionale nel territorio dello Stato di impiego.
Primo motivo: interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato VII
Il Tribunale ricorda che l’indennità di espatrio ha funzione compensativa rispetto ai costi e agli inconvenienti derivanti dallo spostamento del centro di vita nello Stato di impiego. Sottolinea inoltre che i criteri della residenza abituale e dell’attività principale sono alternativi: basta che uno solo di essi ricorra per escludere il beneficio.
Nel caso concreto, il periodo di riferimento è stato fissato dal 1 marzo 2012 al 1 marzo 2019; la ricorrente non contestava né tale delimitazione né la continuità della sua presenza in Belgio. Contestava però che i due tirocini svolti presso imprese private tra marzo 2012 e settembre 2013 potessero essere presi in considerazione come indice di residenza abituale o di attività professionale principale.
Valutazione della residenza abituale
Il Tribunale applica la nozione consolidata di residenza abituale: il luogo in cui la persona ha stabilito, con intenzione di continuità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. A tale fine occorre considerare tutte le circostanze fattuali, e non solo la presenza materiale.
Secondo il Tribunale, nel caso di specie vi era una continuità significativa tra:
- la conclusione degli studi a Bruges;
- il successivo primo tirocinio alla Commissione a Bruxelles;
- i due tirocini successivi nelle imprese A e B;
- i periodi di lavoro interinale e poi di impiego presso la Commissione, sempre a Bruxelles.
Tale sequenza, unita alla permanenza in Belgio sin dal 2010 e alla registrazione anagrafica in tale Stato, consentiva di presumere che la ricorrente avesse trasferito in Belgio il centro abituale dei propri interessi già durante i tirocini controversi.
Argomenti della ricorrente respinti dal Tribunale
Il Tribunale respinge diversi elementi invocati dalla ricorrente per superare tale presunzione:
- il soggiorno estivo in Bulgaria tra luglio e settembre 2011 è considerato provvisorio e non idoneo a interrompere la continuità complessiva della permanenza in Belgio;
- il fatto che la ricorrente avesse vissuto in abitazioni diverse a Bruxelles non dimostra, di per sé, l’assenza di stabilità, soprattutto perché i cambi di alloggio avvenivano in un contesto di permanenza prolungata e di prospettive lavorative continuative;
- l’eventuale periodo di inattività tra due occupazioni non è decisivo, poiché la ricorrente rimaneva in Belgio e non provava di aver cercato lavoro altrove;
- la permanenza nell’anagrafe bulgara e l’affiliazione al sistema sanitario bulgaro sono considerate legami formali o ordinari con il paese d’origine, insufficienti a dimostrare che il centro degli interessi fosse rimasto in Bulgaria.
Irrilevanza del precedente riconoscimento dell’indennità nel 2016
La ricorrente sosteneva che la Commissione le avesse già riconosciuto l’indennità quando era entrata in servizio nel 2016. Il Tribunale chiarisce però che ogni nuovo rapporto di impiego con un’istituzione dell’Unione impone una nuova verifica autonoma dei diritti economici, sulla base di un diverso periodo di riferimento. Ne consegue che la precedente decisione non vincola l’Amministrazione nel 2019.
Secondo motivo: buona amministrazione e dovere di diligenza
Il Tribunale respinge anche il motivo fondato sull’articolo 41 della Carta e sul dovere di diligenza. Quando la norma applicabile attribuisce all’Amministrazione un potere vincolato, non può invocarsi il dovere di bilanciamento degli interessi per ottenere un vantaggio non previsto dal testo applicabile. Poiché la Commissione aveva correttamente accertato la residenza abituale in Belgio, non era tenuta neppure a esaminare ulteriormente se i due tirocini integrassero o meno un’attività professionale principale.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna KO alle spese. La pronuncia conferma così il diniego dell’indennità di espatrio, ribadendo che la valutazione della residenza abituale si fonda su un apprezzamento complessivo e concreto delle circostanze di vita, studio e lavoro nel periodo di riferimento.
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