Cassazione Civile, Ordinanza n. 20769/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all'anno 2011, emesso nei confronti di una società estera operante nel settore delle scommesse quale coobbligata in solido di una ricevitoria/CTD che raccoglieva giocate per suo conto. La società impugnava l'atto deducendo: mancata traduzione in lingua inglese dell'avviso; insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta; insussistenza del presupposto territoriale; violazione del diritto UE e della direttiva IVA per incompatibilità dell'imposta con il divieto di tributi sul volume d'affari; indebita irrogazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; omessa pronuncia sulle spese di primo grado. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo dovuta l'imposta anche dal bookmaker, la sussistenza del presupposto territoriale, la compatibilità con il diritto UE e la legittimità delle sanzioni. In cassazione la ricorrente ha riproposto sette motivi sostanzialmente volti a contestare soggettività passiva, territorialità, compatibilità eurounitaria, esimente sanzionatoria e statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il motivo sulla mancata traduzione dell'atto, quello sulla contrarietà dell'imposta all'art. 401 della direttiva IVA, quello sull'obiettiva incertezza normativa e quello relativo all'omessa pronuncia sulle spese. Quanto ai motivi centrali su soggettività e territorialità dell'imposta, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e soprattutto la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, affermando che per l'anno d'imposta 2011 il bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica anche quando operi tramite una ricevitoria/CTD sul territorio nazionale. La Corte ha inoltre rilevato che l'esimente per obiettiva incertezza normativa non era applicabile al 2011, poiché la disciplina interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro, e che le doglianze sulle spese erano in parte inammissibili perché non dedotte in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione dell'avviso impositivo in lingua inglese non determina di per sé nullità dell'atto se il destinatario ha comunque potuto comprendere la pretesa e difendersi nel merito.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
La norma, anche alla luce dell'interpretazione autentica del 2010 e della lettura costituzionalmente e unionariamente orientata, individua come soggetti passivi dell'imposta unica i soggetti che gestiscono le scommesse, inclusi i bookmaker esteri che operano tramite ricevitorie sul territorio nazionale.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
È norma interpretativa che ha esplicitato la soggettività passiva anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e ha chiarito l'assoggettamento all'imposta e alle sanzioni.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Rileva ai fini della ricostruzione del presupposto territoriale dell'imposta sulle scommesse raccolte nei locali del CTD.
artt. 49 e 56 TFUE
La Corte non ha ravvisato una violazione delle libertà fondamentali dell'Unione tale da imporre la disapplicazione della disciplina nazionale.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
L'imposta unica sulle scommesse non è qualificabile come imposta sul volume d'affari; pertanto può coesistere con l'IVA senza porsi in contrasto con il divieto di tributi di quel tipo.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La questione sulle spese è stata disattesa anche perché la doglianza introdotta in cassazione non risultava previamente devoluta in appello.
artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa è applicabile solo quando il quadro normativo sia oggettivamente e insuperabilmente incerto; nel caso di specie non lo era per l'anno 2011.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni, ma non nel caso di specie per effetto del chiarimento normativo e giurisprudenziale intervenuto prima del periodo d'imposta contestato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia sulle spese non è stata accolta; in parte perché le contestazioni erano nuove in cassazione.
artt. 12 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle spese del giudizio tributario; la Corte non ne ha tratto una violazione decisiva.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati per censurare la regolazione delle spese; la doglianza è stata respinta/in parte ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'omessa traduzione in lingua straniera dell'avviso impositivo non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il vizio è rilevante solo se il destinatario non sia stato posto in grado di comprendere la pretesa e difendersi; se il contribuente ha comunque attivato il contenzioso, la nullità può ritenersi sanata.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, per i periodi successivi alla norma interpretativa del 2010 il bookmaker estero che organizza o gestisce scommesse tramite CTD/ricevitorie sul territorio nazionale è soggetto passivo del tributo, insieme agli operatori della rete di raccolta, secondo una configurazione di responsabilità solidale paritetica.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola l'art. 401 della direttiva IVA quando il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari, ossia non colpisce il valore aggiunto, non prevede detrazione e si applica sull'importo scommesso.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria richiede un'incertezza oggettiva e non meramente soggettiva; essa non è invocabile quando, per il periodo d'imposta contestato, la norma sia già stata chiarita da interventi interpretativi e dalla giurisprudenza costituzionale.
- Le censure sulle spese di lite sono inammissibili in cassazione quando introducono questioni non devolute al giudice di appello.
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