Cassazione Civile, Sentenza n. 1139/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali. Le censure in cassazione vertevano su: presunta errata applicazione dell'art. 342 c.p.c. (ammissibilità dell'appello), omessa valutazione di un pagamento parziale della somma ingiunta, contestazione della spettanza delle spese in relazione alla qualificazione della proprietà comune (art. 1117 e 1123 c.c.), contestazione della possibilità di sindacare in sede di opposizione la validità delle delibere assembleari (art. 1137 c.c. e art. 645 c.p.c.) e deduzione della nullità della costituzione del condominio e delle delibere assembleari per vizi formali e di legittimazione dell'amministratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'appello era correttamente dichiarato inammissibile dal Tribunale per la mancata indicazione dei profili richiesti dall'art. 342 c.p.c. e perché i vizi dedotti riguardavano, in gran parte, l'annullabilità delle delibere assembleari e non la loro nullità: tali vizi di annullabilità dovevano essere proposti in via d'azione nei termini dell'art. 1137 c.c., non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre la questione del pagamento parziale non è stata esaminata perché sollevata solo con la comparsa conclusionale e non nell'atto di appello. Pertanto il ricorso è stato respinto; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Impostazione dell'ammissibilità dell'appello: l'atto di appello deve contenere i profili volitivo, argomentativo, censorio e di causalità; la loro mancata indicazione comporta l'inammissibilità dell'appello
art. 1137 c.c.
Distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali: la nullità può essere fatta valere in opposizione (anche d'ufficio), mentre l'annullabilità deve essere chiesta in via d'azione con la domanda di annullamento nei termini perentori previsti dall'art. 1137 c.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia o all'error in procedendo: il mancato esame di un fatto decisivo rilevante per il giudizio può essere dedotto, ma qui la Corte ha ritenuto che la questione del pagamento parziale non fosse stata proposta nei termini processuali utili
art. 1117 c.c.
Riferimento alla qualificazione delle parti comuni dell'edificio; i ricorrenti sostenevano che la ripartizione delle spese riguardasse parti da cui non traevano utilità, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non adeguatamente proposte
art. 1118 c.c.
Richiamato come norma sul diritto sulle cose comuni nella valutazione della spettanza delle spese condominiali; la Corte rileva l'assenza di elementi concreti a sostegno della dedotta esclusione di utilità
art. 1123 c.c.
Norma sulla ripartizione delle spese che il consulente citato ha interpretato; la Corte ha ritenuto che eventuali contestazioni relative all'utilità e alla ripartizione debbano essere trattate con prove e, se sono vizi di annullabilità, proposte nei termini di legge
art. 645 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità del procedimento monitorio; la Corte ha confermato che la nullità delle delibere può essere valutata, ma l'annullabilità necessita dell'azione nei termini
art. 633 c.p.c.
Norma sul procedimento per ingiunzione: i ricorrenti hanno contestato l'esistenza del credito ai sensi del procedimento monitorio, ma la Corte ha ritenuto le deduzioni non adeguatamente formulate
art. 641 c.p.c.
Norma sulla conversione del procedimento esecutivo e sulla opposizione: citata a supporto della tesi sulla inesigibilità del credito se venisse accertato il venir meno del credito, ma non efficacemente dedotta nei termini
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente principale
Sentenza Sez. U. n. 9839/2021 (giurisprudenza citata)
Principio consolidato: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della deliberazione poste a fondamento dell'ingiunzione (anche d'ufficio), mentre l'annullabilità deve essere azionata ex art. 1137 c.c. nei termini previsti; l'annullabilità sollevata solo come eccezione è inammissibile
Massime di principio
- In opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può valutare la nullità della delibera posta a base dell'ingiunzione (anche d'ufficio), ma non può accogliere eccezioni basate su annullabilità se l'annullamento non è stato chiesto in via d'azione nei termini dell'art. 1137 c.c.
- Per evitare l'inammissibilità dell'appello è necessario che l'atto contenga chiaramente i quattro profili richiesti dall'art. 342 c.p.c.: indicazione delle parti della sentenza impugnata (profilo volitivo), la ricostruzione argomentativa, le ragioni di censura e la causalità fra vizio dedotto ed esito della lite
- Le deduzioni generiche e non supportate da elementi concreti circa la nullità o inesistenza del condominio o dell'amministrazione sono inammissibili e non consentono di superare il vaglio di merito
- L'eccezione di pagamento o di estinzione parziale del credito deve essere tempestivamente e formalmente proposta nell'atto processuale competente (atto di appello o fase di primo grado); sollevarla solo nelle conclusionali può renderla inammissibile
- Se si ritiene che una delibera sia annullabile, occorre proporre l'azione di annullamento nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.; altrimenti la relativa eccezione in opposizione è rilevabile d'ufficio come inammissibile
- Quando si contestano ripartizioni di spese o l'utilità di interventi (art. 1123 c.c.), è necessario fornire elementi tecnici e probatori concreti; l'assenza di tali elementi conduce al rigetto della censura
- Le Sezioni Unite hanno rafforzato la distinzione tra nullità (residuale, sindacabile anche d'ufficio) e annullabilità (azione nei termini): nelle controversie su contributi condominiali questa distinzione è determinante per l'ammissibilità e il merito delle eccezioni
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