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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13859/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla causazione di un sinistro. Ha dedotto, con due motivi, la carenza assoluta di motivazione quanto all'attribuzione della responsabilità e al nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro, nonché il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e già disattese, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente apparenti, poiché reiteravano le censure già avanzate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata sul fatto: il conducente si era posto alla guida con tasso alcolemico pari a 3,89 g/l, aveva perso il controllo dell'auto e aveva urtato otto autovetture in sosta. È stato ritenuto non illogico anche il diniego dell'art. 131-bis c.p., per la rilevante offensività del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, c.d.s.

    Norma incriminatrice applicata alla guida con tasso alcolemico particolarmente elevato, nella fattispecie collegata alla causazione del sinistro.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della rilevante offensività della condotta e della coerenza della valutazione della Corte di merito con le evidenze del caso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso è riconducibile a colpa del ricorrente, con conseguenze economiche a suo carico.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confronto critico, i motivi già formulati in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente apparenti non sono idonee a introdurre un valido sindacato di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione coerente e non illogica sulla responsabilità e sul nesso tra condotta e evento, la censura di carenza motivazionale non può essere accolta se non si confronta con tale apparato argomentativo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della concreta offensività della condotta, specie quando il dato fattuale evidenzi un significativo pericolo o danno effettivo.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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