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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Portoferraio n. 37 del 22/3/2024 avente ad oggetto “Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico – approvazione del nuovo disciplinare”; - per quanto occorrer possa, dell’ordinanza dirigenziale del Comandante della Polizia Locale del Comune di Portoferraio n. 30 del 12/4/2024 (prot. 0010248) avente ad oggetto “Attivazione e regolamentazione della zona a traffico limitato” e relativi allegati; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Comune di Portoferraio ha disposto la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di via Forte Stella; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio Forte Stella il 30/10/2025: - dell’ordinanza dirigenziale del Comandante della Polizia Locale del Comune di Portoferraio n. 121 del 18/8/2025, avente ad oggetto “divieto di transito in Via della Stella, nel tratto in coccio pesto, a tutti i veicoli”; - dell’ordinanza dirigenziale del Comandante della Polizia Locale del Comune di Portoferraio n. 133/ prot. n. 25635 del 01/09/2025, avente ad oggetto “divieto di sosta in Via della Stella, nel tratto ricompreso tra via della Stella e l’accesso a Forte Stella, a tutti i veicoli”.

Giustizia amministrativa202400651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplina della ZTL del centro storico, attivazione e regolamentazione della ZTL, pedonalizzazione e divieti di transito e sosta nell'area di accesso al Forte Stella

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale che ha approvato il nuovo disciplinare della ZTL, l'ordinanza di attivazione della ZTL e, con motivi aggiunti, le successive ordinanze che hanno vietato il transito e la sosta nell'ultimo tratto di via della Stella. La censura principale era fondata sulla manifesta irragionevolezza e sproporzione delle misure, ritenute lesive del godimento delle abitazioni e del diritto di proprietà dei proprietari non residenti, ai quali era consentito l'accesso alla ZTL e il parcheggio soltanto per due ore. I ricorrenti sostenevano che la disciplina non avrebbe risolto la carenza di parcheggi, avrebbe aggravato il traffico imponendo il trasporto in auto di persone e oggetti fino al Forte e sarebbe stata discriminatoria rispetto al diverso trattamento riservato ai proprietari non residenti nella zona del Forte Falcone. Con i motivi aggiunti hanno dedotto l'ulteriore compromissione della proprietà derivante dal divieto permanente di transito e sosta nelle aree limitrofe al Forte. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione, decidendo la controversia nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha affermato che la regolazione delle ZTL e dei parcheggi implica un'ampia discrezionalità amministrativa, soggetta soltanto a un sindacato esterno di legittimità, limitato ai vizi formali o procedurali e alla manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto, l'istruttoria tecnica, incluso lo studio sulla carenza di posti auto nel centro storico, dimostrava l'oggettiva insufficienza degli stalli rispetto ai nuclei familiari residenti. Il Comune ha quindi ragionevolmente privilegiato le esigenze dei residenti stabili, senza escludere i proprietari non residenti dall'accesso al Forte e consentendo loro la sosta per due ore, oltre alla disponibilità di parcheggi esterni alla ZTL e di servizi di mobilità. La diversa disciplina del Forte Falcone non integra disparità di trattamento, poiché il Forte si trova in una posizione più decentrata e caratterizzata da una diversa disponibilità di parcheggi. Quanto alle ordinanze impugnate con motivi aggiunti, il Comune ha dimostrato che il divieto di accesso e, conseguentemente, di sosta nelle aree interessate era già presente da decenni e che gli atti non avevano introdotto una sostanziale innovazione. In ogni caso, i divieti erano giustificati dal rilevante valore storico-culturale del Forte Stella, dagli interventi di riqualificazione e dalla necessità di preservare l'antico manto stradale, senza imporre un sacrificio sproporzionato ai proprietari, che potevano ancora raggiungere il Forte tramite via Forte Stella e sostare nei limiti temporali previsti.

Norme richiamate

  • art. 7 Codice della strada

    La sentenza richiama la disciplina della circolazione e della sosta nel contesto della regolazione comunale della viabilità, senza riportare uno specifico riferimento testuale alla disposizione.

  • art. 9 Costituzione

    La tutela del patrimonio storico-culturale e del paesaggio è considerata tra gli interessi pubblici che possono giustificare limitazioni alla circolazione e alla sosta.

Massime di principio

  • La disciplina comunale delle zone a traffico limitato e dei parcheggi costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto per vizi formali o procedurali e per manifesta irragionevolezza, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
  • La limitazione della libertà di locomozione, inclusa la sosta dei veicoli, può essere giustificata dalla tutela di patrimoni storico-culturali e ambientali e dalle esigenze di buon regime e conservazione della cosa pubblica, purché la misura risulti ragionevolmente bilanciata rispetto agli interessi privati sacrificati.
  • In presenza di una documentata e oggettiva insufficienza dei posti auto nel centro storico, è legittimo privilegiare, nella disciplina della sosta in ZTL, le esigenze dei residenti stabili rispetto a quelle dei proprietari non residenti, purché a questi ultimi non sia precluso in modo assoluto l'accesso agli immobili e siano mantenute modalità ragionevoli di raggiungimento e sosta.
  • La disparità di trattamento non è configurabile quando situazioni apparentemente analoghe presentino differenti caratteristiche urbanistiche, localizzative e fattuali, quali la diversa collocazione rispetto al centro storico e la diversa disponibilità di posti auto.
  • Il divieto di transito e sosta diretto a preservare un'area di rilevante valore storico-culturale e un'antica pavimentazione è legittimo quando sia supportato da elementi istruttori concreti e lasci al proprietario modalità alternative e non eccessivamente gravose di accesso e fruizione dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàVincolo culturaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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