Cassazione Penale, Sentenza n. 20356/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, con rito abbreviato, aveva condannato la ricorrente per violazioni del testo unico sull'immigrazione (artt. 5, lett. b) e 6 d.lgs. n.286/1992). Il ricorso denunciava connessione con ordinanza del 18/06/2024 per errata applicazione dell'art. 143 c.p.p., omessa traduzione degli atti in lingua a lei nota (nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) e vizio della motivazione; il difensore segnalava che il verbale di sopralluogo non attestava la conoscenza dell'italiano da parte della Wang e richiamava un'ordinanza del 28/03/2023, in altra procedura, che aveva riconosciuto l'incomprensione della lingua italiana da parte della medesima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inappellabile la sentenza impugnata poiché era stata applicata soltanto la pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.). Ha inoltre affermato che l'omessa traduzione delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti configura una nullità di ordine generale intermedia, ma tale nullità è stata sanata dalla richiesta del rito abbreviato (effetto sanante ai sensi dell'art. 183 c.p.p. e art. 438, comma 6‑bis c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 5, lett. b) e 6 d.lgs. n. 286/1992
Norme sostanziali in base alle quali l'imputata è stata ritenuta responsabile; la sentenza di merito ha inflitto la pena dell'ammenda per i reati contemplati da tali disposizioni.
art. 593, comma 3, c.p.p.
È stata richiamata per affermare l'inappellabilità della sentenza del Tribunale quando è stata applicata la sola pena dell'ammenda; ciò ha reso inammissibile il ricorso per cassazione.
d.lgs. n. 32/2014 (attuazione direttiva 2010/64/UE)
Richiamato per ricordare l'obbligo di assistenza linguistica e che l'omessa traduzione delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti determina una nullità di ordine generale intermedia.
art. 415‑bis c.p.p.
Norma sull'avviso ai sensi dell'art. 415‑bis; il ricorso denunciava la nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua nota all'imputata, ma la Corte ha ritenuto che, se sussistesse, la nullità fosse stata sanata dal rito abbreviato.
art. 183 c.p.p.
Richiamato per il principio secondo cui la richiesta del rito speciale (abbreviato) produce un effetto sanante sulle nullità di cui all'art. 178 (di tipo intermedio), impedendo la loro deduzione successiva.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Classifica le nullità; la Corte ha inquadrato l'omessa traduzione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti tra le nullità di ordine generale di tipo intermedio ricomprese nell'art. 178, lett. c).
art. 438, comma 6‑bis c.p.p.
Predisposto come norma che sancisce la sanatoria delle nullità intermedie a seguito della richiesta del giudizio abbreviato; la Corte lo ha applicato per escludere l'efficacia dell'eccezione di nullità invocata dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze per i ricorsi inammissibili: la Corte ha richiamato l'art. 616 per disporre la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, qualora non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 143 c.p.p.
Norma richiamata nella censura del ricorso (errata applicazione), relativa alle formalità di notifica/traduzione; la Corte però ha ritenuto che, anche in presenza di omissioni, la nullità sia stata sanata dal rito abbreviato.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata esclusivamente per motivi procedurali relativi alla requisitoria del Pubblico Ministero ai fini dell'udienza di cassazione; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato sana le nullità di ordine generale di tipo intermedio (per es. omissione di traduzione delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti), rendendo inammissibile la loro deduzione in sede di impugnazione successiva.
- Se la sentenza di primo grado applica soltanto la pena dell'ammenda, la stessa è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.; ciò può rendere improcedibile o inammissibile il ricorso e va valutato prima di proporre impugnazioni.
- La mancata traduzione di atti o dichiarazioni è una questione rilevante, ma la sua efficacia annullatoria dipende dalla tipologia di nullità e dal comportamento processuale (in particolare dalla scelta del rito). Difese che intendono contestare nullità procedurali gravi dovrebbero valutare la scelta del rito abbreviato, perché essa può precludere l'impugnazione basata su tali nullità.
- I ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare il rischio di inammissibilità prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
- In presenza di problemi linguistici o di traduzione, è preferibile attivare tempestivamente le contestazioni in sede di merito o chiedere misure processuali idonee (es. traduzione, interpretariato) prima di optare per riti che ne potrebbero sanare gli effetti diminuendo le chance di ottenere tutela in sede superiore.
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