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Sentenza

Sentenza n. 1956/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 12973/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, disposta per il pregresso uso di sostanze stupefacenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva superato le prove del concorso, ma era stato escluso per carenza del requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f), del bando, in relazione al punto 9 della Tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003, che contempla l'uso anche saltuario, occasionale o pregresso di sostanze psicoattive. L'esclusione si fondava su una segnalazione prefettizia del 2016 e su un verbale dei Carabinieri del 2015, nel quale risultava una dichiarazione sottoscritta dal candidato circa l'uso, seppure raro, di sostanze stupefacenti e il consumo di marijuana acquistata a Napoli. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e inattendibilità delle dichiarazioni verbalizzate, sostenendo che il verbale fosse una dichiarazione stereotipata e collettiva, che la sostanza fosse stata sequestrata a un altro soggetto e che non fosse stata provata né la detenzione né l'effettivo consumo personale. Ha inoltre censurato la mancata considerazione dei drug test negativi, dell'incensuratezza, dell'assenza di ulteriori segnalazioni e del carattere isolato e risalente dell'episodio. Con un ulteriore motivo ha contestato la tardività dell'esclusione rispetto agli accertamenti psicofisici e la mancata valutazione della storia complessiva del candidato, dell'attualità dell'uso e della proporzionalità della misura. Il TAR aveva ritenuto alcune censure tardive perché introdotte con motivi aggiunti propri oltre il termine decadenziale e, comunque, infondate nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto attendibile e decisiva la dichiarazione spontanea sottoscritta dall'appellante nel verbale del 10 aprile 2015, nella quale egli aveva ammesso di fare, seppure di rado, uso di sostanze stupefacenti e di avere consumato marijuana acquistata insieme agli amici. La circostanza non era stata contestata ed era sufficiente a dimostrare l'uso saltuario di sostanze stupefacenti, integrando la causa tipizzata di esclusione prevista dal bando e dalla disciplina regolamentare. Le deduzioni sull'asserita natura stereotipata del verbale, sulla mancata contestazione individuale, sull'assenza di un sequestro personale e sui drug test negativi non hanno superato tale risultanza documentale. Il giudice ha ribadito che, per l'accesso alle Forze di polizia, anche un episodio isolato, occasionale o risalente di uso di sostanze stupefacenti, comprese quelle cosiddette leggere, può giustificare l'esclusione, senza necessità di dimostrare un uso abituale o attuale e indipendentemente dall'assenza di conseguenze penali o amministrative. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha qualificato le censure introdotte con i motivi aggiunti come motivi aggiunti propri, diretti a introdurre nuovi vizi contro il medesimo provvedimento di esclusione, e non come motivi aggiunti impropri fondati su nuovi atti. Esse erano quindi tardive, perché proposte oltre sessanta giorni dalla notificazione dell'esclusione. In ogni caso, la censura era infondata, poiché l'Amministrazione non era tenuta a dimostrare un uso abituale né a svolgere una valutazione comparativa della storia complessiva del candidato, essendo sufficiente l'accertamento dell'uso anche occasionale o pregresso previsto dalla disciplina applicabile. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dell'appellato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. f), del bando di concorso

    uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi

    Il requisito previsto dal bando esclude dal concorso il candidato per l'uso anche saltuario, occasionale o pregresso di sostanze stupefacenti.

  • punto 9 della Tabella 1 allegata al d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi

    La previsione configura una causa tipizzata di esclusione, applicabile anche a un singolo episodio risalente o relativo a sostanze cosiddette leggere.

  • art. 33, comma 1, d.m. 28 aprile 2005, n. 129

    Per difetto dei requisiti prescritti é disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza

    Consente l'esclusione dal concorso in qualsiasi momento della procedura quando venga accertata la mancanza di un requisito prescritto.

  • artt. 29, 41, comma 2, e 43 c.p.a.

    Impongono la proposizione tempestiva delle censure contro il provvedimento impugnato; i motivi aggiunti propri che introducono nuovi vizi oltre il termine decadenziale sono inammissibili per tardività.

  • art. 75, commi 4 e 14, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La pronuncia richiama la disciplina relativa alla segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, senza fondare su tali disposizioni una diversa conclusione.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l'accesso alle Forze di polizia, l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo e anche se relativo a sostanze cosiddette leggere, integra una causa tipizzata e sostanzialmente vincolante di esclusione quando tale requisito sia previsto dal bando e dalla disciplina regolamentare.
  • Per escludere un candidato dal concorso per la Polizia di Stato non è necessario dimostrare un uso abituale o attuale di sostanze stupefacenti: è sufficiente un accertamento attendibile dell'uso anche occasionale o pregresso previsto dalla disciplina concorsuale.
  • Una dichiarazione spontanea, sottoscritta dall'interessato e contenuta in un verbale redatto dagli organi di polizia, che attesti l'uso saltuario di sostanze stupefacenti può costituire elemento sufficiente a fondare l'esclusione concorsuale, se non specificamente contestata e non adeguatamente smentita da elementi probatori contrari.
  • La circostanza che l'episodio di uso di sostanze stupefacenti sia isolato o risalente, che il candidato sia incensurato, che non vi siano conseguenze penali o amministrative o che siano stati superati i test psicofisici non esclude, di per sé, l'operatività della causa tipizzata di esclusione.
  • Nel processo amministrativo, i motivi aggiunti che, pur collegandosi a nuovi documenti acquisiti in giudizio, introducono ulteriori censure contro il medesimo provvedimento impugnato sono motivi aggiunti propri e devono essere proposti entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell'atto originario; la loro proposizione tardiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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