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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-768/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 luglio 2018. — BNP Paribas contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di diritto – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-768/16

Giurisprudenza europea62016TJ0768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la BCE aveva rifiutato a BNP Paribas l’esclusione di talune esposizioni connesse al risparmio regolamentato francese dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. La Corte del Tribunale ritiene che la BCE abbia interpretato in modo eccessivamente restrittivo l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, svuotandone di effetto utile la deroga. Viene inoltre censurato il mancato esame concreto delle specificità del meccanismo di risparmio regolamentato e la motivazione fondata su un rischio di insolvenza dello Stato francese solo ipotizzato in astratto.

Annullamento del rifiuto della BCE di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni connesse al risparmio regolamentato francese trasferite alla CDC

La questione giuridica

Se la BCE, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013, potesse negare l’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso un organismo del settore pubblico (CDC) pur ricorrendo tutte le condizioni della deroga, fondandosi su elementi intrinseci alle esposizioni stesse e su un rischio di insolvenza statale solo astrattamente ipotizzato; e se la motivazione relativa al periodo di adeguamento tra trasferimenti e riequilibri delle posizioni potesse giustificare il rigetto nonostante l’assenza di rischio di liquidità.

Principio di diritto

La BCE, pur disponendo di un potere discrezionale nell’applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, non può negare la deroga in base a considerazioni che coincidono con gli elementi stessi previsti dalla norma né adottare una motivazione che, nella pratica, ne renda quasi impossibile l’applicazione, pena errore di diritto e violazione dell’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti. In particolare, per rifiutare l’esclusione di esposizioni verso un organismo del settore pubblico garantito dallo Stato, la BCE deve valutare la plausibilità concreta del rischio evocato e tenere conto delle specificità del caso; non può limitarsi a un rischio statale astratto o a un richiamo generico al rischio di leva finanziaria eccessiva, specie quando il periodo di adeguamento rileva semmai per la liquidità e non risulta dimostrato un rischio prudenziale ulteriore.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, punti 52, 93 e 94, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/62
  • Articolo 456, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 511 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/61
  • Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Annullamento del rifiuto della BCE di escludere dal coefficiente di leva finanziaria le esposizioni connesse al risparmio regolamentato francese

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da BNP Paribas contro una decisione della BCE in materia di vigilanza prudenziale bancaria. La questione centrale è se la BCE potesse rifiutare la deroga prevista dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 per esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative a fondi raccolti tramite prodotti di risparmio regolamentato francesi.

Fatti e procedimento

BNP Paribas, ente creditizio significativo soggetto alla vigilanza diretta della BCE, aveva chiesto di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni costituite dagli importi dei depositi raccolti attraverso il livret A, il LEP e il LDD, che per legge dovevano essere in parte trasferiti alla CDC. Con decisione del 24 agosto 2016, la BCE ha respinto la domanda pur riconoscendo che le condizioni dell’articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), erano soddisfatte. La BCE ha fondato il rigetto su tre ordini di ragioni: il trattamento contabile delle somme, l’obbligo della banca di rimborsare i clienti anche se la CDC non restituisse i fondi, e il periodo di tempo tra gli aggiustamenti di posizione tra banca e CDC, che secondo la BCE avrebbe potuto indurre la banca a dismissioni forzate di attività.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto il quadro del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, che attribuiscono alla BCE compiti di vigilanza prudenziale e impongono l’applicazione del diritto dell’Unione pertinente. Sul piano prudenziale, sono centrali il regolamento n. 575/2013, soprattutto:

  • l’articolo 429, paragrafo 14, sulla possibilità di escludere talune esposizioni dal calcolo della misura dell’esposizione;
  • l’articolo 116, paragrafo 4, e l’articolo 114, paragrafo 4, sulla ponderazione delle esposizioni verso organismi del settore pubblico garantiti dallo Stato;
  • l’articolo 412, in materia di copertura della liquidità;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, punti 52, 93 e 94, sulle definizioni di rischio operativo, leva finanziaria e leva finanziaria eccessiva. Sono inoltre menzionati il regolamento delegato 2015/62, l’articolo 511 del regolamento n. 575/2013 e il regolamento delegato 2015/61, in particolare l’articolo 26.

Le questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi:

  • errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 575/2013;
  • errore manifesto di valutazione del rischio prudenziale e del rischio di leva finanziaria;
  • violazione del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto superfluo esaminare il terzo una volta accolti i primi due.

Ragionamento del Tribunale: portata dell’articolo 429, paragrafo 14

Il Tribunale ricorda che la BCE dispone di un potere discrezionale nell’applicazione della deroga, ma tale discrezionalità non può essere esercitata in modo da privare la norma del suo effetto utile. L’articolo 429, paragrafo 14, risponde a una logica precisa: consentire, in presenza di determinate condizioni, che esposizioni verso organismi del settore pubblico con rischio particolarmente basso e non originanti da una scelta di investimento dell’ente siano escluse dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. La Corte evidenzia che il coefficiente di leva finanziaria è di regola non ponderato per il rischio, ma il regolamento n. 575/2013 ammette eccezioni coerenti con l’obiettivo di tenere conto di modelli aziendali o esposizioni a basso rischio. In tale ottica, l’articolo 429, paragrafo 14, è una deroga specifica che la BCE deve bilanciare con gli obiettivi generali del coefficiente di leva.

Illegittimità dei primi due punti della motivazione della BCE

Quanto al trattamento contabile delle esposizioni, il Tribunale osserva che il fatto che le somme figurino nell’attivo della banca e il risparmio regolamentato nel passivo è intrinseco alla struttura dell’operazione e non può di per sé giustificare il diniego della deroga. Lo stesso vale per il rischio operativo connesso alla gestione del risparmio regolamentato, che è inerente alla fattispecie contemplata dalla norma. Quanto all’argomento relativo all’obbligo della banca di rimborsare i depositanti, il Tribunale rileva che la BCE ha evocato soltanto l’eventualità dell’insolvenza dello Stato francese, senza esaminarne la plausibilità concreta. Poiché la deroga riguarda proprio esposizioni verso organismi del settore pubblico che beneficiano della garanzia di uno Stato, un ragionamento fondato su un’insolvenza solo astrattamente ipotizzata rende la deroga praticamente inapplicabile.

Illegittimità del terzo punto della motivazione: il periodo di adeguamento

La BCE aveva anche sostenuto che il lasso di tempo tra le variazioni dei depositi e i successivi riequilibri con la CDC potesse costringere la banca a dismissioni forzate di attività. Il Tribunale distingue però il rischio di liquidità dal rischio di leva finanziaria eccessiva: quest’ultimo si manifesta in situazioni di carenza di liquidità, ma la BCE aveva essa stessa riconosciuto che il meccanismo regolamentato non generava rischio di liquidità ai fini del quadro normativo sulla liquidity coverage ratio. Il Tribunale osserva inoltre che l’ABE, in una relazione del 15 dicembre 2015, aveva ritenuto trascurabile il rischio di liquidità in un meccanismo analogo. Ne deriva che la BCE non poteva limitarsi a considerazioni generiche: avrebbe dovuto analizzare in concreto le peculiarità del risparmio regolamentato e verificare se i riscatti potessero realisticamente determinare le situazioni estreme ipotizzate.

Principi di diritto affermati

Il Tribunale afferma che, quando una disposizione prevede una deroga discrezionale, l’autorità competente deve esercitarla nel rispetto dello scopo della deroga e sulla base di un esame completo e imparziale degli elementi pertinenti. Non è legittimo negare la deroga con una motivazione che, di fatto, la neutralizzi o la renda quasi inapplicabile. Nel caso di specie, la BCE non ha correttamente conciliato gli obiettivi del coefficiente di leva finanziaria con quelli specifici dell’articolo 429, paragrafo 14, né ha svolto un’analisi adeguata delle specificità del risparmio regolamentato francese.

Dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione BCE/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 del 24 agosto 2016, condanna la BCE alle spese e pone le spese della Repubblica di Finlandia a carico di quest’ultima.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariacoefficiente di leva finanziariarequisiti patrimoniali degli enti creditizidiritto bancario dell'unione europeacontrollo giurisdizionale degli atti della bce

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