Tribunale, Sentenza T-273/17
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018. — Alessandro Quadri di Cardano contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Periodo decennale di riferimento – Cittadinanza dello Stato della sede di servizio – Residenza nello Stato della sede di servizio – Funzioni svolte presso un’organizzazione internazionale – Contratto di lavoro interinale. — Causa T-273/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un agente contrattuale dell’INEA che contestava il diniego dell’indennità di dislocazione. Conferma che il periodo di lavoro interinale presso la Commissione non equivale a servizio presso un’organizzazione internazionale e che, nel caso concreto, il ricorrente aveva comunque fissato la propria residenza abituale in Belgio nel decennio rilevante. Vengono così esclusi errore di diritto, sviamento di potere, violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.
Indennità di dislocazione: per un agente contrattuale con cittadinanza dello Stato della sede di servizio, il periodo di lavoro interinale presso un’istituzione UE non si considera servizio presso un’organizzazione internazionale e non impedisce il diniego dell’indennità se nel decennio di riferimento la residenza abituale è stata fissata nello Stato medesimo.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, il periodo di lavoro interinale svolto presso la Commissione debba essere neutralizzato come servizio prestato a un’organizzazione internazionale; se tale periodo possa qualificarsi come esercizio di funzioni al servizio di un’organizzazione internazionale; e se, nel decennio di riferimento, la residenza abituale del ricorrente fosse comunque stata fissata in Belgio, Stato della sede di servizio e Stato della sua cittadinanza.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, l’agente che possiede la cittadinanza dello Stato della sede di servizio perde il diritto all’indennità di dislocazione se, nel decennio anteriore all’entrata in servizio, ha stabilito in tale Stato la propria residenza abituale; il periodo di lavoro interinale presso un’istituzione dell’Unione, svolto in forza di contratti con una società interinale e non con l’istituzione, non costituisce esercizio di funzioni al servizio di un’organizzazione internazionale e non va neutralizzato ai fini del calcolo del periodo decennale di riferimento.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 92 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Indennità di dislocazione per agente contrattuale con cittadinanza dello Stato della sede di servizio
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale della Commissione/INEA contro la decisione del PMO che gli aveva negato l’indennità di dislocazione al momento dell’assunzione presso l’INEA. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, in particolare sul calcolo del periodo decennale di riferimento e sull’incidenza di un periodo di lavoro interinale svolto presso la DG Ricerca e innovazione della Commissione.
Fatti rilevanti
Il ricorrente, cittadino italiano e belga, aveva vissuto in Italia fino al 2006 e successivamente si era stabilito in Belgio, dove aveva svolto studi e varie attività professionali presso istituzioni dell’Unione. Dopo un periodo come agente contrattuale ausiliario presso la Commissione, aveva lavorato per alcuni mesi come agente interinale tramite la società privata R. presso la DG Ricerca e innovazione. In seguito era stato nuovamente assunto come agente contrattuale dal Parlamento e poi dall’EASME, ricevendo in alcune fasi l’indennità di dislocazione; al momento dell’ingresso in servizio presso l’INEA, il PMO ne aveva però negato la concessione con decisione del 19 luglio 2016.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 69 dello Statuto, relativo alla funzione compensativa dell’indennità di dislocazione;
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto, applicabile per rinvio anche agli agenti contrattuali tramite l’articolo 92 RAA e agli agenti temporanei tramite l’articolo 20 dello Statuto;
- l’articolo 270 TFUE come base del ricorso;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per le spese. Richiama inoltre la giurisprudenza su residenza abituale, “centro permanente o abituale degli interessi”, e sui servizi resi a uno Stato o a un’organizzazione internazionale, in particolare le sentenze Adam/Commissione, Grazyte/Commissione, CESE/Achab, F/Commissione, Nevin/Commissione, Asturias Cuerno/Commissione, Liaskou/Consiglio, Jelenkowska-Luca/Commissione, HGA e a./Commissione e DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione.
Prima questione: periodo decennale di riferimento
Il ricorrente sosteneva che il periodo di riferimento dovesse essere “neutralizzato” per il tempo in cui aveva prestato attività presso un’organizzazione internazionale, con conseguente spostamento in avanti del decennio. Il Tribunale respinge tale tesi: per l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il periodo da considerare è semplicemente il decennio che scade alla data di entrata in servizio presso l’INEA, cioè dal 15 luglio 2006 al 15 luglio 2016. Secondo il Tribunale, la neutralizzazione e il correlato prolungamento del periodo di riferimento operano soltanto per i periodi di servizio prestati al di fuori dello Stato della sede di servizio; non possono invece essere applicati ai servizi svolti presso un’organizzazione internazionale situata nello Stato della sede di servizio, perché ciò svuoterebbe la portata della norma e assimilerebbe indebitamente tale attività a quella di un datore privato qualsiasi.
Seconda questione: lavoro interinale e nozione di servizio presso un’organizzazione internazionale
Il ricorrente sosteneva che il lavoro interinale fosse in realtà svolto al servizio della Commissione, poiché riceveva istruzioni direttamente dall’istituzione e il ricorso al lavoro interinale sarebbe stato usato in violazione del diritto belga. Il Tribunale respinge anche questo motivo. Richiamando la giurisprudenza Nevin/Commissione e Asturias Cuerno/Commissione, il Tribunale osserva che il lavoro interinale è caratterizzato da un rapporto triangolare tra lavoratore, società interinale e utilizzatore pubblico. Il contratto giuridicamente vincolante è quello tra lavoratore e agenzia interinale; l’intervento dell’istituzione utilizzatrice non elimina tale struttura né fa sorgere un rapporto giuridico diretto tra lavoratore e istituzione. La circostanza che il ricorrente ricevesse istruzioni o seguisse formazione presso la Commissione è compatibile con la natura stessa del lavoro interinale e non basta a trasformarlo in “esercizio di funzioni al servizio di un’organizzazione internazionale” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale aggiunge che l’asserita illegittimità dei contratti di lavoro interinale alla luce del diritto belga è inconferente nel giudizio di annullamento, che riguarda solo la decisione sul beneficio dell’indennità di dislocazione.
Terza questione: residenza abituale nel Belgio
Il punto centrale della decisione è la verifica della residenza abituale. Poiché il ricorrente possedeva la cittadinanza belga, bastava che avesse mantenuto o fissato la propria residenza abituale in Belgio, anche per breve tempo, nel periodo di dieci anni, per perdere il diritto all’indennità. Il Tribunale rileva una serie di elementi oggettivi: iscrizione al consolato italiano a Bruxelles, matrimonio a Bruxelles con una cittadina belga, nascita di tre figli a Bruxelles, iscrizione al registro anagrafico di Schaerbeek e stabile presenza lavorativa e familiare in Belgio. Tali elementi, valutati complessivamente, dimostrano che il ricorrente aveva stabilito in Belgio il centro abituale dei propri interessi, con continuità e stabilità, e non solo per esigenze legate al servizio nell’Unione. Il Tribunale precisa anche che i motivi soggettivi per i quali il ricorrente si era sposato, aveva avuto figli o aveva accettato il lavoro interinale non sono rilevanti: ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non si procede a un’indagine psicologica sulle ragioni personali dell’interessato, ma si valutano fatti oggettivi.
Altri motivi: sviamento di potere, abuso di potere e legittimo affidamento
Il secondo motivo, fondato su sviamento di potere e abuso di potere, è respinto perché non sussiste alcun nesso tra la scelta della Commissione di ricorrere a contratti di lavoro interinale e la successiva decisione del PMO sui diritti individuali del ricorrente. Mancano inoltre elementi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino un perseguimento di scopi estranei alla valutazione dell’indennità. Il quarto motivo, relativo a legittimo affidamento, certezza del diritto e diritti acquisiti, è respinto perché non risultano rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti da parte delle istituzioni UE. Il Tribunale sottolinea inoltre che, in assenza di continuità tra i vari contratti, i diritti pecuniari vanno rivalutati a ogni nuova entrata in servizio; di conseguenza, le precedenti decisioni favorevoli non potevano vincolare la valutazione effettuata per l’INEA.
Dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, per gli agenti contrattuali con cittadinanza dello Stato della sede di servizio, l’indennità di dislocazione dipende dalla verifica, nel decennio immediatamente anteriore all’entrata in servizio, dell’assenza di una residenza abituale stabilita nello Stato medesimo per motivi non connessi al servizio presso uno Stato o un’organizzazione internazionale. Il lavoro interinale presso un’istituzione dell’Unione, mediato da un’agenzia privata, non è equiparabile a servizio presso un’organizzazione internazionale ai fini dell’allegato VII dello Statuto.
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