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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-745/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 luglio 2018. — BPCE contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di diritto – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-745/16

Giurisprudenza europea62016TJ0745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la BCE aveva negato a BPCE l’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni relative al risparmio regolamentato francese trasferito alla CDC. La Corte afferma che l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 attribuisce un potere discrezionale alle autorità competenti, ma tale potere deve essere esercitato tenendo conto della ratio della deroga e delle circostanze concrete. La BCE ha invece fondato il diniego su ragioni che, in pratica, svuotavano di effetto utile la disposizione e non ha svolto un esame sufficientemente approfondito delle caratteristiche del risparmio regolamentato.

Vigilanza prudenziale BCE: esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni relative al risparmio regolamentato francese trasferito alla CDC ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013

La questione giuridica

Se l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisca alle autorità competenti, e quindi alla BCE, un potere discrezionale o una competenza vincolata nel decidere sull’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni che soddisfano le condizioni previste; se, nell’esercizio di tale potere, la BCE abbia commesso errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violato il principio di buona amministrazione negando la deroga per le esposizioni verso la CDC relative a livret A, LDD e LEP.

Principio di diritto

L’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 deve essere interpretato nel senso che conferisce alle autorità competenti, quindi anche alla BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, un potere discrezionale nel concedere o negare l’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, anche quando le condizioni della disposizione sono soddisfatte. Tuttavia, tale discrezionalità non può essere esercitata con una motivazione che renda di fatto inapplicabile la deroga o che trascuri le specificità del caso concreto: la BCE deve operare un effettivo bilanciamento tra la logica del coefficiente di leva finanziaria e la ratio dell’eccezione, esaminando con cura e imparzialità gli elementi pertinenti; nel caso di specie, la BCE ha commesso errori di diritto e di valutazione e ha violato il principio di buona amministrazione, per cui la decisione è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 456, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/62
  • Regolamento delegato (UE) 2015/61

Esclusione dal coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso la CDC

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da BPCE contro una decisione della BCE adottata nell’ambito della vigilanza prudenziale diretta. Oggetto della controversia è il diniego della BCE di autorizzare l’esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni connesse a somme raccolte tramite strumenti di risparmio regolamentato francese e trasferite alla Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Fatti e contesto fattuale

BPCE, ente creditizio francese qualificato come entità significativa ai sensi del regolamento n. 1024/2013, aveva chiesto alla BCE di applicare l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 per escludere dal calcolo del leverage ratio le esposizioni relative a importi raccolti tramite livret A, LEP e LDD, che essa era obbligata per legge a riversare alla CDC. La BCE aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione, ma aveva comunque rifiutato la deroga, ritenendo di disporre di un potere discrezionale e considerando che tali esposizioni restassero rilevanti ai fini prudenziali.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

  • articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, che attribuiscono alla BCE il compito di assicurare il rispetto della normativa prudenziale UE;
  • articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, che consente all’autorità competente di autorizzare l’esclusione di specifiche esposizioni dalla misura dell’esposizione complessiva;
  • articolo 116, paragrafo 4, e articolo 114, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013, richiamati per qualificare il basso profilo di rischio delle esposizioni verso organismi del settore pubblico;
  • articolo 412 del regolamento n. 575/2013 e regolamento delegato n. 2015/61, richiamati nel confronto con il rischio di liquidità;
  • regolamento delegato n. 2015/62, che ha introdotto la deroga dell’articolo 429, paragrafo 14.

Prima questione: natura del potere della BCE ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14

Il Tribunale respinge l’argomento di BPCE secondo cui la BCE sarebbe titolare di una competenza vincolata. Dalla formulazione letterale della disposizione emerge che, se le tre condizioni previste non sono soddisfatte, l’autorità competente deve negare la deroga; se invece le condizioni sono soddisfatte, essa “può” autorizzare l’esclusione, e dunque dispone di un margine di discrezionalità. Il Tribunale ritiene che la disposizione sia chiara e non ambigua e che, pertanto, non possa essere letta in senso diverso tramite un’interpretazione conforme al Trattato.

Interpretazione sistematica e teleologica della deroga

La Corte valorizza il contesto del regolamento n. 575/2013 e la ratio della disposizione. Il coefficiente di leva finanziaria è concepito come misura semplice, trasparente e non basata sul rischio, destinata a contenere l’eccessiva leva finanziaria. Tuttavia, il legislatore ha previsto eccezioni per esposizioni a basso rischio e non derivanti da una scelta di investimento dell’ente. L’articolo 429, paragrafo 14, consente quindi alle autorità competenti di bilanciare la logica generale del leverage ratio con l’esigenza di non penalizzare situazioni particolari, come quelle connesse a risorse legalmente trasferite a organismi pubblici per fini di interesse generale.

Errori di diritto nella motivazione della BCE

Nel valutare il diniego, il Tribunale censura la BCE perché ha fondato la propria decisione su elementi inerenti alle esposizioni che la norma intende potenzialmente escludere:

  • il fatto che le esposizioni figurino nell’attivo del bilancio della banca;
  • il fatto che il risparmio regolamentato figuri nel passivo;
  • la circostanza che la banca sopporti il rischio operativo del sistema. Secondo il Tribunale, tali aspetti sono intrinseci alla fattispecie regolata dall’articolo 429, paragrafo 14 e non possono giustificare da soli il diniego, altrimenti la deroga sarebbe svuotata di contenuto.

La questione del rischio di insolvenza dello Stato e l’effetto utile della deroga

La BCE aveva inoltre valorizzato il volume delle esposizioni e l’ipotesi che, in caso di insolvenza dello Stato francese, la CDC non potesse restituire le somme trasferite. Il Tribunale osserva che la BCE si è limitata a richiamare in astratto l’eventualità dell’insolvenza, senza analizzarne la plausibilità concreta. Poiché l’articolo 429, paragrafo 14, riguarda proprio esposizioni verso organismi del settore pubblico con garanzia statale, un diniego fondato su una mera possibilità teorica renderebbe la deroga praticamente inapplicabile. Ne segue che la BCE ha privato la disposizione del suo effetto utile.

Il periodo di adeguamento tra le posizioni della banca e quelle della CDC

Un ulteriore elemento della motivazione BCE era il lasso temporale tra gli adeguamenti delle posizioni della BPCE e quelli della CDC, ritenuto potenzialmente idoneo a indurre la banca a vendite forzate di attività. Il Tribunale distingue il rischio di leva finanziaria eccessiva dal rischio di liquidità, ma rileva che la BCE non ha svolto un esame approfondito delle caratteristiche del risparmio regolamentato. In particolare, avrebbe dovuto verificare se, tenuto conto della garanzia pubblica e delle modalità del sistema, fosse davvero prevedibile un prelievo tale da obbligare la banca a misure correttive non previste.

Violazione del principio di buona amministrazione

Poiché la BCE dispone di un potere discrezionale, essa era tenuta a esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti. Il Tribunale constata che ciò non è avvenuto: la BCE ha formulato valutazioni generiche, senza una analisi concreta delle specificità del risparmio regolamentato francese. Ciò integra anche una violazione del principio di buona amministrazione.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso e annulla la decisione BCE del 24 agosto 2016. Non ritiene necessario esaminare il quinto motivo, relativo alla motivazione. La BCE è condannata alle spese; la Repubblica di Finlandia, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza stabilisce che, in presenza delle condizioni dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, l’autorità competente non è obbligata a concedere la deroga, ma deve esercitare il proprio potere discrezionale in modo individualizzato e coerente con la ratio della norma. Una motivazione che si fondi su elementi strutturalmente inerenti alla fattispecie o su un rischio meramente astratto, senza verificare le caratteristiche concrete dell’operazione, è illegittima perché svuota di effetto utile la deroga e viola il principio di buona amministrazione.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariacoefficiente di leva finanziariarequisiti prudenziali degli enti creditizidiritto istituzionale dell'unione europeaprincipio di buona amministrazione

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