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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-733/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 luglio 2018. — La Banque postale contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di diritto – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-733/16

Giurisprudenza europea62016TJ0733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della BCE che negava a La Banque postale l’esclusione di talune esposizioni verso la CDC dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Ha riconosciuto che l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 attribuisce alla BCE un potere discrezionale, ma ha censurato il modo in cui tale potere è stato esercitato. In particolare, la BCE aveva fondato il diniego su elementi inerenti alle esposizioni stesse e su una valutazione troppo astratta dei rischi, senza un esame sufficiente delle peculiarità del risparmio regolamentato francese.

Vigilanza prudenziale e coefficiente di leva finanziaria: legittimità del diniego BCE di escludere dal calcolo talune esposizioni verso un organismo pubblico ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013

La questione giuridica

Se l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisca alla BCE una competenza vincolata o un potere discrezionale nel concedere l’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria; e, in caso di potere discrezionale, se la BCE lo abbia esercitato legittimamente nel negare la deroga richiesta da La Banque postale, basandosi su elementi inerenti alle esposizioni e senza un esame adeguato delle specificità del risparmio regolamentato francese.

Principio di diritto

L’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 deve essere interpretato nel senso che, pur quando siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma, l’autorità competente — e quindi la BCE nel quadro della vigilanza prudenziale sugli enti significativi — dispone di un potere discrezionale nel decidere se autorizzare o meno l’esclusione delle esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tuttavia, l’esercizio di tale potere non può fondarsi su motivazioni che svuotino di effetto utile la deroga stessa: la BCE deve effettuare un esame concreto delle specificità del caso e non può negare la deroga sulla base di considerazioni astratte o di elementi inerenti alle esposizioni previste dalla norma. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto illegittima la decisione perché la BCE non ha adeguatamente valutato le caratteristiche del risparmio regolamentato francese e ha adottato una motivazione che rendeva in pratica quasi inapplicabile la deroga.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 429, paragrafi 2, 13 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 456, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 511 del regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/62
  • Regolamento delegato (UE) 2015/61
  • Articolo 31 del regolamento (UE) n. 468/2014
  • Regolamento (UE) n. 468/2014

Vigilanza prudenziale e coefficiente di leva finanziaria: esclusione di esposizioni verso un organismo pubblico

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da La Banque postale contro una decisione della BCE in materia di vigilanza prudenziale. La questione centrale è l’applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, relativo alla possibilità di escludere talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

Fatti e procedimento

La Banque postale, ente creditizio significativo sottoposto alla vigilanza diretta della BCE, aveva chiesto di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni costituite da somme raccolte tramite prodotti di risparmio regolamentato francese (livret A, LEP e LDD) che essa era obbligata a trasferire in parte alla Caisse des dépôts et consignations (CDC).

La BCE ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni formali previste dall’articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), ma ha comunque respinto la domanda, ritenendo di disporre di un potere discrezionale e reputando che il meccanismo di trasferimento verso la CDC lasciasse tali importi rilevanti ai fini del coefficiente di leva finanziaria. In via transitoria, ha concesso un’esclusione progressivamente decrescente fino alla sua soppressione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 3;
  • il regolamento (UE) n. 575/2013, specie gli articoli 429, 114, 116, 412 e 511;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/62, che ha inserito l’articolo 429, paragrafo 14;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/61, in relazione al coefficiente di liquidità;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso, e l’articolo 277 TFUE, richiamato nel ragionamento sull’eccezione di illegittimità.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

  • l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 non conferisse alla BCE un potere discrezionale, ma una competenza vincolata;
  • in ogni caso, la BCE avesse esercitato illegittimamente il proprio potere discrezionale, perché aveva fondato il diniego su considerazioni che svuotavano di contenuto la deroga prevista dalla norma.

Interpretazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la BCE sarebbe priva di discrezionalità. Dal tenore letterale della disposizione emerge che l’autorità competente "può autorizzare" l’esclusione, formula che implica una facoltà e dunque un margine di scelta, una volta verificate le tre condizioni previste dalla norma.

Il Tribunale osserva che la disposizione combina due elementi:

  • una competenza vincolata nella fase preliminare, perché in assenza delle condizioni l’esclusione non può essere concessa;
  • un potere discrezionale nella fase successiva, perché, quando le condizioni sono soddisfatte, l’autorità competente può comunque negare la deroga.

Tale lettura è confermata dal contesto sistematico del regolamento n. 575/2013, che contiene deroghe di diversa natura, e dalla ratio dell’articolo 429, paragrafo 14: consentire, in casi specifici, di escludere esposizioni a basso rischio e non derivanti da scelte di investimento dell’ente, pur preservando la logica generale del coefficiente di leva finanziaria.

Controllo giurisdizionale sull’uso del potere discrezionale

Poiché la BCE dispone di un potere discrezionale, il controllo del Tribunale è limitato: esso verifica l’assenza di errori di diritto, di errori manifesti di valutazione, di fatti inesatti e di sviamento di potere, senza sostituirsi all’amministrazione. Tuttavia, proprio in presenza di discrezionalità, l’istituzione deve esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti.

Censure accolte: motivazione della BCE e effetto utile della deroga

Il Tribunale censura i principali argomenti utilizzati dalla BCE per negare l’esclusione.

1. Trattamento contabile e responsabilità operativa

La BCE aveva attribuito rilievo al fatto che il risparmio regolamentato figurasse nel passivo della banca e le somme trasferite alla CDC nell’attivo, nonché al fatto che la banca restasse responsabile dei rischi operativi. Il Tribunale ritiene tali elementi non idonei a giustificare il diniego, perché sono intrinseci alla struttura stessa delle esposizioni contemplate dall’articolo 429, paragrafo 14: si tratta di esposizioni che, per loro natura, figurano nel bilancio dell’ente e derivano da depositi che devono essere trasferiti a un organismo pubblico.

2. Obbligo di rimborso dei depositanti e ipotesi di insolvenza dello Stato francese

La BCE aveva poi valorizzato l’obbligo della banca di rimborsare i depositanti anche se la CDC non restituisse i fondi, ipotizzando in sostanza l’insolvenza dello Stato francese. Il Tribunale osserva che la BCE si è limitata a evocare tale eventualità in modo astratto, senza valutarne la plausibilità. Così facendo, ha adottato un ragionamento che rende quasi inapplicabile la deroga, privandola del suo effetto utile. La motivazione è quindi viziata da errore di diritto.

3. Periodo di adeguamento tra le posizioni della banca e quelle della CDC

La BCE aveva infine richiamato il lasso temporale tra gli aggiustamenti delle posizioni della banca e della CDC, ipotizzando che ciò potesse costringere la banca a dismissioni forzate di attività. Il Tribunale ritiene che tale ragionamento sia viziato da un errore manifesto, perché la BCE confonde o, comunque, tratta in modo troppo astratto il rapporto tra rischio di liquidità e rischio di leva finanziaria eccessiva. La stessa BCE aveva peraltro ammesso, nel contesto del coefficiente di liquidità, che quel periodo non generava un rischio di liquidità ai sensi del regolamento delegato 2015/61. Il Tribunale conclude che la BCE avrebbe dovuto valutare concretamente se, alla luce delle specificità del risparmio regolamentato francese e della garanzia statale, il periodo temporale potesse effettivamente generare il rischio ipotizzato.

Principi affermati

La pronuncia afferma che:

  • l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 attribuisce alle autorità competenti un potere discrezionale, non una competenza vincolata;
  • tale discrezionalità deve però essere esercitata in modo conforme alla finalità della norma, senza svuotare di contenuto la deroga;
  • la BCE non può fondare il diniego su elementi già intrinseci alle esposizioni che la disposizione mira a disciplinare, né su considerazioni astratte che non tengano conto delle specificità del caso concreto;
  • nel caso di specie, la BCE ha commesso errori di diritto e un errore manifesto di valutazione.

Dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione BCE del 24 agosto 2016, condanna la BCE alle spese e pone le spese della Repubblica di Finlandia a carico di quest’ultima.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariacoefficiente di leva finanziariameccanismo di vigilanza unicodiritto finanziario dell’unionepoteri discrezionali dell’autorità di vigilanza

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