Tribunale, Sentenza T-275/17
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2018. — Michela Curto contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Errore di valutazione – Portata dell’obbligo di assistenza – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diniego di comunicazione di relazioni redatte dal comitato consultivo. — Causa T-275/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di un’ex assistente parlamentare accreditata che lamentava molestie psicologiche da parte di una deputata e il successivo diniego di assistenza da parte del Parlamento europeo. Il Tribunale ritiene errata la valutazione dell’AACC sulla non configurabilità di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto e riconosce anche una violazione dell’obbligo di assistenza per la durata eccessiva del procedimento. La seconda decisione di diniego viene quindi annullata e il Parlamento è condannato a pagare EUR 10 000 a titolo di danno morale, oltre interessi.
Assistente parlamentare accreditato: obbligo di assistenza ex articolo 24 Statuto, molestia psicologica ex articolo 12 bis Statuto e risarcimento per durata eccessiva del procedimento
La questione giuridica
Se il Parlamento fosse tenuto a prestare assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, a un’ex assistente parlamentare accreditata che denunciava molestie psicologiche subite durante il servizio; se la qualificazione dei fatti come non integranti molestie fosse viziata da errore di valutazione; se la durata del procedimento amministrativo violasse l’obbligo di assistenza e potesse incidere sulla legittimità del diniego; e se tale ritardo desse luogo a un risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
L’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto può essere invocato anche dopo la cessazione del rapporto di impiego, purché la domanda sia presentata entro un termine ragionevole rispetto ai fatti; nel caso di molestie psicologiche, l’istituzione deve verificare seriamente e con celerità i fatti e non può escludere la sussistenza di molestie se la condotta, ripetitiva e intenzionale, è oggettivamente denigratoria e idonea a ledere la dignità o l’integrità psichica della vittima. La durata eccessiva dell’istruttoria, pur costituendo violazione dell’obbligo di assistenza e potendo fondare un risarcimento, non comporta da sola l’annullamento della decisione finale se non incide sul contenuto del diniego; nel caso di specie, il Tribunale annulla il diniego di assistenza e condanna il Parlamento a risarcire EUR 10 000 per il danno morale, con interessi.
Norme richiamate
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 131, paragrafo 5, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 127 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Assistente parlamentare accreditato: diniego di assistenza per asserite molestie psicologiche e durata del procedimento
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da Michela Curto, ex assistente parlamentare accreditata del Parlamento europeo, avverso la decisione con cui il Parlamento ha respinto la sua domanda di assistenza fondata sugli articoli 24 e 12 bis dello Statuto. La causa tocca anche il tema della durata del procedimento amministrativo e del risarcimento del danno morale derivante dal ritardo nell’esame della domanda.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente era stata assunta come assistente parlamentare accreditata presso una deputata del Parlamento europeo. Dopo tensioni nel rapporto di lavoro e la risoluzione del contratto, il 14 aprile 2014 ha presentato una domanda di assistenza, sostenendo di aver subito molestie psicologiche. Chiedeva, tra l’altro, un’indagine amministrativa, il riconoscimento delle molestie, una riassegnazione, assistenza finanziaria per la difesa e il rimborso delle spese mediche.
Il Parlamento ha dapprima trasmesso il fascicolo al comitato consultivo speciale competenze APA, poi ha respinto la domanda di assistenza con una prima decisione del 12 novembre 2014. Su reclamo della ricorrente, tale decisione è stata revocata e il caso è stato rinviato al comitato; il presidente del Parlamento ha quindi adottato una decisione motivata in cui ha escluso la sussistenza di molestie. Sulla base di tale impostazione, il 30 giugno 2016 l’AACC ha adottato la seconda decisione di diniego di assistenza, poi confermata sul reclamo con decisione del 31 gennaio 2017.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale era chiamato a stabilire, in sostanza:
- se un ex APA possa presentare una domanda di assistenza dopo la cessazione del rapporto, e a quali condizioni;
- se il comportamento della deputata integrasse molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto;
- se il Parlamento avesse violato l’obbligo di assistenza per non avere trattato con sufficiente celerità la domanda;
- se il ritardo procedimentale giustificasse anche una condanna risarcitoria.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 24 dello Statuto, sull’obbligo di assistenza;
- l’articolo 12 bis dello Statuto, sulla definizione di molestie psicologiche;
- l’articolo 60 dello Statuto, applicabile agli APA tramite il Regime applicabile agli altri agenti;
- l’articolo 90 dello Statuto, sui reclami amministrativi;
- l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, relativo al diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;
- gli articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento, richiamati con riferimento a eventuali sanzioni verso i deputati.
Ammissibilità della domanda di assistenza dopo la fine del contratto
Il Tribunale respinge l’argomento del Parlamento secondo cui, cessato il rapporto di impiego e scaduto il mandato della deputata, non vi sarebbe più spazio per l’assistenza. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di assistenza non è riservato ai soli dipendenti in servizio e può valere anche per ex funzionari o ex agenti.
Il Tribunale precisa però che la domanda deve essere presentata entro un termine ragionevole rispetto ai fatti denunciati, in linea di principio non oltre cinque anni. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata pochi mesi dopo i fatti e subito dopo la trattazione dei reclami collegati al licenziamento, per cui è stata ritenuta tempestiva.
Nozione di molestie psicologiche ex articolo 12 bis Statuto
Il Tribunale ricorda che le molestie psicologiche richiedono:
- una condotta inopportuna;
- comportamenti, parole, atti, gesti o scritti durevoli, ripetitivi o sistematici;
- il carattere intenzionale;
- l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della persona.
Sottolinea che non è necessario provare l’intenzione specifica di ledere la vittima: è sufficiente che, oggettivamente, il comportamento abbia prodotto tale effetto. La valutazione va compiuta dal punto di vista di un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità.
Ragionamento del Tribunale sulla valutazione dei fatti
Il Tribunale rileva che i fatti denunciati dalla ricorrente erano corroborati da testimonianze e, in sostanza, non erano contestati nella loro veridicità. Il Parlamento non negava neppure il carattere ripetitivo e intenzionale di molte condotte.
Il punto decisivo è che il Tribunale considera il linguaggio usato dalla deputata, per la sua volgarità e per il contenuto denigratorio, manifestamente inopportuno. Le espressioni rivolte alla ricorrente non costituivano una semplice rudezza legata al contesto politico o all’urgenza lavorativa, ma una denigrazione personale e professionale non compatibile con le condizioni di lavoro sane e dignitose garantite dall’articolo 31 della Carta e dall’articolo 24 dello Statuto.
Il Tribunale respinge anche l’idea che la vicinanza personale tra le parti o il clima teso nel gruppo di lavoro potessero attenuare la gravità dei fatti. Eventuali carenze della prestazione lavorativa della ricorrente o conflitti interni potevano, al più, giustificare misure disciplinari, non certo un comportamento offensivo e umiliante.
Violazione dell’obbligo di assistenza per la durata del procedimento
Pur riconoscendo che il Parlamento aveva già avviato un’indagine tramite il comitato consultivo speciale, il Tribunale constata una violazione dell’obbligo di assistenza sotto il profilo della celerità. Il procedimento ha subito ritardi rilevanti: quasi quattro mesi per una prima decisione dopo le conclusioni del collegio dei questori, oltre sei mesi per comunicare la nuova decisione motivata dopo l’accoglimento del reclamo, e ulteriori ritardi dovuti all’invio a un indirizzo non corretto.
Secondo il Tribunale, la violazione del termine ragionevole può fondare responsabilità risarcitoria, ma non comporta automaticamente l’annullamento della decisione finale se il ritardo non ha inciso sul contenuto della decisione stessa. Nel caso di specie, il ritardo non ha inciso sul contenuto del diniego, sicché il secondo motivo è accolto solo in parte ed è inidoneo, da solo, a determinare l’annullamento.
Decisione di annullamento
Il Tribunale annulla la seconda decisione di diniego di assistenza, quale confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, perché l’AACC ha errato nel ritenere che i fatti non integrassero molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. La decisione di rigetto del reclamo non è esaminata separatamente in quanto priva di contenuto autonomo.
Domanda risarcitoria
Quanto al danno morale, il Tribunale distingue tra il pregiudizio derivante dalla condotta della deputata e quello derivante dal ritardo del Parlamento nel trattare la domanda. Ricorda che l’articolo 24 dello Statuto tutela il funzionario o agente contro i comportamenti di terzi e che i membri del Parlamento possono essere considerati terzi ai fini di tale disposizione.
Ritiene che il danno morale invocato dalla ricorrente sia separabile dall’illegittimità che giustifica l’annullamento del diniego di assistenza e che non sia integralmente riparato dal solo annullamento. In via equitativa, valuta il danno in EUR 10 000, con interessi di mora dalla data della sentenza al tasso BCE per le operazioni principali di rifinanziamento.
Dispositivo e portata pratica
Il Tribunale:
- annulla la decisione del 30 giugno 2016 di rigetto della domanda di assistenza;
- condanna il Parlamento a versare EUR 10 000 per danno morale, oltre interessi;
- condanna il Parlamento alle spese.
Per i professionisti, la pronuncia conferma che l’articolo 24 dello Statuto tutela anche ex agenti e che le istituzioni devono trattare con sollecitudine le denunce di molestie, specie quando i fatti sono corroborati da prove e testimonianze. La sentenza rafforza inoltre l’idea che il contesto lavorativo non può giustificare espressioni denigratorie o umilianti, neppure in ambienti ad alta tensione come quello parlamentare.
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