Cassazione Penale, Ordinanza n. 20717/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di detenzione di un coltello in ipotesi di lieve entità, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza, ha sostenuto che il giudice di merito, pur avendo qualificato la condotta come di lieve entità, avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis c.p. valorizzando modalità di detenzione dell'arma, collaborazione, esiguità del pericolo, occasionalità del fatto e incensuratezza; ha inoltre denunciato una motivazione illogica e contraddittoria per l'apparente incompatibilità tra lieve entità e diniego della non punibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse effettivamente esaminato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e l'avesse esclusa con motivazione congrua e non contraddittoria, valorizzando le circostanze di tempo e luogo della detenzione del coltello: l'imputato era in compagnia di altre persone, in ora notturna, mentre si recava in un locale notturno, e portava l'arma addosso, in un marsupio, quindi in un contesto di immediata apprensione. Ha inoltre osservato che non vi è contraddizione tra il riconoscimento della lieve entità ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 e il diniego della particolare tenuità del fatto, trattandosi di istituti diversi, con quest'ultimo avente una soglia di offensività ancora più bassa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. n. 110/1975
l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
La detenzione del coltello è stata ricondotta alla fattispecie di lieve entità prevista dalla norma, ma ciò non impone automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto va valutata autonomamente e può essere esclusa anche quando il fatto sia qualificato di lieve entità, se la concreta offensività non è ritenuta minimale.
art. 133 c.p.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta tenendo conto dei criteri di gravità del fatto e del comportamento complessivo dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione autonoma e più rigorosa rispetto alla semplice qualificazione del fatto come di lieve entità: i due giudizi non sono sovrapponibili e il secondo non comporta automaticamente il primo.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito valorizzi circostanze concrete idonee a escludere la particolare tenuità, come modalità della condotta, contesto spazio-temporale, immediata disponibilità dell'oggetto pericoloso e comportamento complessivo dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla mera richiesta di una diversa rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito, se la motivazione impugnata non presenta manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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