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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16539/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un prelievo di denaro da un conto corrente bancario cointestato, avvenuto in un contesto di asserita sottrazione di somme, libretti, titoli e altri valori. Il titolare originario del rapporto aveva presentato denuncia-querela per appropriazione indebita e si era costituito parte civile nel procedimento penale; dopo il suo decesso, l'erede universale si era costituito parte civile nel medesimo procedimento e, successivamente, aveva agito in sede civile chiedendo la restituzione della somma che risultava essere stata prelevata in eccesso dall'altro cointestatario. Il convenuto aveva resistito nel merito e aveva eccepito la prescrizione del diritto. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito e un precedente intervento di cassazione che aveva affermato l'idoneità della costituzione di parte civile a interrompere la prescrizione anche dell'azione restitutoria collegata al reato, il giudice del rinvio aveva rigettato l'eccezione di prescrizione e confermato la condanna alla restituzione. Nel ricorso per cassazione oggetto dell'ordinanza, il convenuto ha dedotto violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la costituzione di parte civile avrebbe potuto produrre effetto interruttivo solo dalla notificazione dell'atto, notificazione che non risultava provata e che non era stata esaminata dai giudici di merito; la censura è stata però reputata nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non dedotta nei gradi di merito. La censura sulla natura recettizia della costituzione di parte civile e sulla necessità della notificazione non poteva essere esaminata in cassazione in assenza della sua previa deduzione e della specifica indicazione dell'atto del giudizio in cui era stata sollevata. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la presa d'atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La Corte richiama la norma sulla interruzione della prescrizione, ma non entra nel merito della sua applicazione al caso concreto perché la censura è dichiarata inammissibile come nuova.

  • art. 2945 c.c.

    È evocato come norma sulla durata degli effetti interruttivi della prescrizione; tuttavia il suo esame resta precluso dalla novità della questione prospettata in cassazione.

  • art. 185 c.p.

    Nel precedente richiamato dalla sentenza si afferma che ogni reato obbliga alle restituzioni oltre che al risarcimento, con la conseguenza che la costituzione di parte civile può identificare anche il petitum restitutorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura viene poi dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, cioè non trattate nella sentenza impugnata e non dedotte nei gradi di merito; chi le prospetta deve allegare e indicare specificamente dove le abbia già introdotte nel giudizio precedente.
  • Il controllo di legittimità è precluso quando il ricorso si fonda su un profilo fattuale o giuridico non scrutinato dal giudice di merito e il ricorrente ammette che esso è stato formulato per la prima volta in cassazione.
  • La costituzione di parte civile nel procedimento penale, quando il diritto azionato in sede civile è collegato al reato, può rilevare ai fini interruttivi della prescrizione anche della domanda restitutoria; tuttavia nel caso deciso questa affermazione resta sullo sfondo, poiché il ricorso è definito in rito.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non consente di introdurre in cassazione un accertamento fattuale mai richiesto ai giudici di merito, come la verifica della notificazione di un atto la cui rilevanza non è stata prima discussa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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