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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00858/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché relativi a operazioni commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata e perché non correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa dopo l'avvio della verifica. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo ammissibile la correzione della dichiarazione e dimostrata la convenienza economica delle operazioni. La Cassazione, con ordinanza precedente, aveva invece accolto il ricorso dell'Ufficio, reputando tardiva e illegittima la rettifica della dichiarazione a verifica conclusa. Con il presente ricorso per revocazione la società sostiene che tale ordinanza sarebbe affetta da errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., lamentando: errata ricostruzione del fatto; travisamento della sentenza di CTR; improprio richiamo al ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, mai invocato dalla società; omesso esame di documenti e delle ragioni sulla deducibilità dei costi black list; errata affermazione della sufficienza degli elementi già acquisiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che tutte le censure mascherassero in realtà contestazioni di diritto, di valutazione o di interpretazione degli atti, non proponibili con revocazione. Ha quindi escluso la configurabilità dell'errore revocatorio, ribadendo che l'art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non per errori di giudizio o di diritto. Il richiamo al ravvedimento operoso è stato qualificato come mero argomento rafforzativo e non come autonoma ratio decidendi; inoltre, la doglianza sulle condizioni di deducibilità dei costi black list è stata ritenuta priva di interesse perché investiva un profilo già dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dei vizi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., cioè per errore di fatto, non per errori di diritto o di valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, cioè nell'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti escludono o impongono di affermare; non basta una diversa lettura delle prove o degli atti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze che investono errori di diritto o di giudizio restano veicolabili nei limiti dei mezzi di impugnazione ordinari, non attraverso la revocazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'eventuale vizio di valutazione o di omesso esame delle risultanze processuali attiene al giudizio e non integra errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998

    Nel precedente giudizio era stato ritenuto ostativo alla dichiarazione integrativa l'intervento della contestazione della violazione relativa alla precedente dichiarazione; il richiamo compare come parte della motivazione dell'ordinanza revocanda.

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    Il riferimento al ravvedimento operoso è stato considerato solo argomentativo, richiamato per rafforzare la motivazione, senza costituire autonoma ratio decidendi.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è uno strumento eccezionale e può essere fondata solo su un errore di fatto percettivo, immediatamente riscontrabile dagli atti, non su errori di diritto, di interpretazione o di valutazione.
  • Non integra errore revocatorio la censura che miri in realtà a contestare la lettura data dalla Corte alle risultanze processuali o alla sentenza di merito: in tali casi la doglianza appartiene al piano del giudizio, non della percezione.
  • Un riferimento normativo o giurisprudenziale utilizzato dalla Corte come argomento rafforzativo non assume automaticamente valore di autonoma ratio decidendi; la sua critica non può sorreggere la revocazione se la decisione resta fondata su una diversa e autonoma motivazione.
  • È inammissibile la revocazione proposta per rimettere in discussione questioni ritenute assorbite o estranee alla ratio della decisione impugnata, mancando in tal caso un concreto interesse a censurare l'asserito errore percettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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