Cassazione Civile, Ordinanza n. 00858/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché relativi a operazioni commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata e perché non correttamente indicati nella dichiarazione dei redditi. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa dopo l'avvio della verifica. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo ammissibile la correzione della dichiarazione e dimostrata la convenienza economica delle operazioni. La Cassazione, con ordinanza precedente, aveva invece accolto il ricorso dell'Ufficio, reputando tardiva e illegittima la rettifica della dichiarazione a verifica conclusa. Con il presente ricorso per revocazione la società sostiene che tale ordinanza sarebbe affetta da errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., lamentando: errata ricostruzione del fatto; travisamento della sentenza di CTR; improprio richiamo al ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, mai invocato dalla società; omesso esame di documenti e delle ragioni sulla deducibilità dei costi black list; errata affermazione della sufficienza degli elementi già acquisiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le censure mascherassero in realtà contestazioni di diritto, di valutazione o di interpretazione degli atti, non proponibili con revocazione. Ha quindi escluso la configurabilità dell'errore revocatorio, ribadendo che l'art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non per errori di giudizio o di diritto. Il richiamo al ravvedimento operoso è stato qualificato come mero argomento rafforzativo e non come autonoma ratio decidendi; inoltre, la doglianza sulle condizioni di deducibilità dei costi black list è stata ritenuta priva di interesse perché investiva un profilo già dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dei vizi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., cioè per errore di fatto, non per errori di diritto o di valutazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, cioè nell'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti escludono o impongono di affermare; non basta una diversa lettura delle prove o degli atti.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Le doglianze che investono errori di diritto o di giudizio restano veicolabili nei limiti dei mezzi di impugnazione ordinari, non attraverso la revocazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'eventuale vizio di valutazione o di omesso esame delle risultanze processuali attiene al giudizio e non integra errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998
Nel precedente giudizio era stato ritenuto ostativo alla dichiarazione integrativa l'intervento della contestazione della violazione relativa alla precedente dichiarazione; il richiamo compare come parte della motivazione dell'ordinanza revocanda.
art. 13 d.lgs. 472/1997
Il riferimento al ravvedimento operoso è stato considerato solo argomentativo, richiamato per rafforzare la motivazione, senza costituire autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è uno strumento eccezionale e può essere fondata solo su un errore di fatto percettivo, immediatamente riscontrabile dagli atti, non su errori di diritto, di interpretazione o di valutazione.
- Non integra errore revocatorio la censura che miri in realtà a contestare la lettura data dalla Corte alle risultanze processuali o alla sentenza di merito: in tali casi la doglianza appartiene al piano del giudizio, non della percezione.
- Un riferimento normativo o giurisprudenziale utilizzato dalla Corte come argomento rafforzativo non assume automaticamente valore di autonoma ratio decidendi; la sua critica non può sorreggere la revocazione se la decisione resta fondata su una diversa e autonoma motivazione.
- È inammissibile la revocazione proposta per rimettere in discussione questioni ritenute assorbite o estranee alla ratio della decisione impugnata, mancando in tal caso un concreto interesse a censurare l'asserito errore percettivo.
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